(05/2021) CADUTE DAI TETTI TRAGEDIE ANNUNCIATE

Mancato rispetto delle regole, superficialità, incompetenza, impreparazione e trascuratezza.

È questo il mix di ingredienti al quale è dovuta gran parte degli incidenti mortali sul lavoro. Uno scenario tragicamente “familiare” per chi opera in quota, lavorando su tetti e coperture di edifici costruiti e in costruzione. Tra il 2008 e il 2012, i dati raccolti dall’Inail hanno registrato una media di due vittime a settimana – cioè 535 persone – decedute a seguito delle lesioni riportate dopo una caduta. Nel 2019 gli incidenti mortali in quota hanno raggiunto il 32% degli oltre 1000 rilevati. 

Ma, posto che queste vite potevano essere risparmiate, di chi è la responsabilità?

La legge è chiara: in caso di incidente con infortunio o decesso (titolo IV campo I del 81/2008 e articolo 26 del TUS), l’amministratore di condominio (o in mancanza di esso chi ne fa le veci), quale responsabile, è chiamato a rispondere in sede penale di lesioni o addirittura omicidio colposo.

 Ciò significa che se stiamo valutando di effettuare degli interventi sui tetti di edifici che amministriamo o di nostra proprietà, siano essi condomini, villette o case vacanze, dobbiamo prima preoccuparci che vi siano le condizioni perché i lavoratori possano intervenire in totale sicurezza. 

Da dove cominciare? Il primo passo è quello di rivolgersi ad un professionista, che accerti che vi siano “linee vita”, sistemi di ancoraggio anti caduta, che la manutenzione dell’area interessata sia stata fatta con regolarità e che l’accesso al tetto sia regolamentato e consentito solo a personale autorizzato. In secondo luogo, è doveroso coinvolgere solo operatori qualificati, e non – per risparmiare – personale inesperto o non specializzato. 

Terzo ma non per importanza, è fondamentale che i soggetti coinvolti quali responsabili della sicurezza, siano al corrente delle possibili conseguenze di una caduta o del rimanere sospesi nel vuoto e abbiano le conoscenze necessarie per intervenire tempestivamente con manovre adeguate e chiamando i soccorsi. 

Per costruire o manutenere opere dove in gioco vi è la salvaguardia delle persone è necessario affidarsi a figure esperte, competenti e preparate che appartengono a ordini professionali in grado di garantire per loro. E in questo senso, il ruolo di ingegneri e architetti è insostituibile. 

Un concetto ribadito con decisione dall’articolo 36 del dpr 380/2001 quando dice: “ogni opera la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere o da un architetto, comunque iscritto nell’albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali”.

Lavorare in quota comporta di per sé molti rischi, ma questi possono essere evitati o contenuti osservando le norme e prendendo le precauzioni necessarie. Prevenire tali incidenti mortali è possibile oltre che moralmente obbligatorio.

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