Formazione-informazione-conoscenza Sergio Vianello cala il suo tris d’assi
/0 Commenti/in Sicurezza sul lavoro /da Sergio Vianello(06/2023) La correlazione degli infortuni sul lavoro con la qualificazione delle imprese appaltatrici
/0 Commenti/in Sicurezza sul lavoro /da Segreteria Vianellodi Sergio Vianello, pubblicato su “Lavoro Diritti Europa” il 22/06/2023
Già nel VI / V secolo A.C. Il generale filosofo Sun Tzu nella sua opera “L’arte della guerra”, affermava che: “… è indispensabile in guerra, conoscere il tuo nemico prima di tutto: se non lo conosci o lo sottovaluto perdi! “
Nonostante i periodici bollettini di morte che l’INAIL ogni anno certifica, non siamo stati ancora in grado di conoscere il nemico che uccide quotidianamente chi lavora (l’anno scorso i morti sul lavoro sono stati ben 1.090 più di due morti al giorno e nei primi mesi del 2023, il trend non è purtroppo diminuito.)
La guerra agli infortuni sul lavoro che abbiamo il dovere di combattere, ritengo si possa sconfiggere solo combattendo e vincendo singole battaglie tra le quali ritengo particolarmente importante quella della qualificazione delle imprese.
Molto spesso per affidare un appalto si scelgono le ditte in base al loro preventivo e quindi solo considerando l’offerta economica, dimenticando di valutare la reale capacità di svolgere il lavoro richiesto. Questa situazione potrebbe anche avere un impatto negativo sulla concorrenza e sull’intero mercato, poiché le imprese che non hanno le competenze e le esperienze necessarie potrebbero offrire servizi a prezzi più bassi rispetto alle imprese che sono in grado di svolgere il lavoro correttamente. Ciò potrebbe portare a una situazione di concorrenza sleale e a un livellamento verso il basso della qualità dei servizi offerti
La qualificazione delle imprese garantisce la riduzione della concorrenza sleale. Infatti, selezionando solo le aziende in grado di svolgere il lavoro richiesto, si evita che aziende poco qualificate o non idonee possano partecipare alle gare d’appalto, impedendo così la possibilità di vincere a imprese più preparate e qualificate.
La qualificazione delle imprese è un processo importante per garantire che le aziende che partecipano ad appalti pubblici o privati siano in grado di soddisfare i requisiti richiesti per svolgere determinati lavori. Questo processo di selezione prevede la valutazione di diversi aspetti dell’impresa, tra cui oltre che la sua capacità finanziaria, tecnica e organizzativa, quella di affrontare le lavorazioni affidate in sicurezza in quanto adeguatamente formate e addestrate.
L’importanza della qualificazione delle imprese non piò essere sottovalutata, in quanto essa garantisce che solo le imprese che sono in grado di eseguire il lavoro richiesto e rispettare i termini dell’appalto vengano selezionate. Ciò comporta numerosi vantaggi per tutte le parti coinvolte, ad esempio la riduzione del rischio di fallimento del progetto, la garanzia di lavori di qualità, la riduzione della concorrenza sleale e la tutela della sicurezza sul lavoro.
Tuttavia, la qualificazione delle imprese non deve limitarsi solo agli aspetti formali, come ad esempio la verifica dei documenti e la conformità alle leggi e alle normative vigenti (art 26 D.Lgs. 81/08). È altrettanto importante che le aziende siano verificate anche dal punto di vista sostanziale, ovvero la verifica della loro capacità effettiva di svolgere il lavoro richiesto e di fornire un servizio di qualità. Questa valutazione può essere effettuata attraverso la valutazione di una serie di indicatori, come ad esempio il tasso di successo delle gare d’appalto a cui hanno partecipato, le recensioni dei clienti e la loro reputazione online.
Uno dei principali vantaggi della qualificazione delle imprese è la riduzione del rischio di fallimento del progetto. Infatti, grazie alla verifica della capacità dell’impresa di svolgere il lavoro richiesto, è possibile selezionare solo le aziende in grado di portare a termine il lavoro richiesto nel rispetto dei termini dell’appalto. Ciò comporta un notevole risparmio di tempo e risorse, oltre a garantire la massima qualità dei servizi forniti.
Il processo di selezione deve valutare, come detto, anche le misure di sicurezza adottate dall’impresa per garantire la sicurezza dei propri dipendenti e dei terzi coinvolti nell’esecuzione del lavoro. In questo modo, le imprese selezionate saranno in grado di svolgere il lavoro in modo sicuro e senza mettere a rischio la salute dei propri dipendenti e degli altri lavoratori e da ultimo, anche se non meno importante, la posizione di garanzia del Datore di Lavoro Committente
La mancanza di qualificazione, è evidente soprattutto negli appalti edili in particolar modo quelli modesti, magari di ristrutturazione di un appartamento o anche solo di un bagno. La verifica dell’idoneità tecnica professionale, in tantissimi casi, non viene fatta neppure formalmente; anzi, il committente ignora quasi sempre che per coordinare i lavori dal punto di vista della sicurezza, in caso in cui sia prevista la presenza di due o più imprese, la legge impone ai sensi dell’art. 90 comma 3, 4 e 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di nominare un professionista abilitato a volgere le funzioni di coordinatore della sicurezza (art. 91 e 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). In occasione di una semplice ristrutturazione di un appartamento, dovendo intervenire nell’opera utilizzando una ditta di muratura, di idraulica e di elettricisti (presenza di due o più imprese), quanti hanno nominato un professionista esterno per il coordinamento, obbligatorio per legge ?
Quando si sta male, è automatico rivolgersi a un medico per un consulto e per la conseguente terapia. Molto spesso invece accade che per affrontare tematiche tecniche, che possono addirittura mettere in gioco più di una vita umana, ci si dimentica di chiedere aiuto a un professionista della sicurezza.
Analogamente quando si sceglie un’impresa edile, che dovrà svolgere dei lavori che per definizione sono potenzialmente pericolosi, come si fa a non ricercarne una qualificata e competente che possa attuare tutte le misure di sicurezza in quanto conosciute?
La parola sanificazione è stata tanto usata è in alcuni casi abusata nei periodi di pandemia, ma quanti sanno che per poter fare la sanificazione, una ditta si deve abilitare presso la Camera di Commercio come minimo alla letta A e alla lettera B oppure alla lettera E? Quanti sanno che per essere abilitati occorre avere nella propria organizzazione un professionista chimico? Al contrario, per fare edilizia, non serve alcuna abilitazione: chiunque può fare l’impresario edile aprendo una Partita IVA con l’oggetto sociale che magari preveda la costruzione di edifici, ponti, autostrade, grandi strutture e centri commerciali…
Questo genere di problematica, per i committenti privati, si amplia all’ennesima potenza! Più di una volta la “signora Maria” è stata chiamata in causa per un infortunio accaduto a un lavoratore non idoneo che ha affrontato un lavoro senza le obbligatorie misure di sicurezza.
E ALLORA QUAL È LA SOLUZIONE MIGLIORE?
Formare tutti i datori di lavoro/committenti in merito a queste tematiche che potranno finalmente essere estese anche al proprio ambito familiare, allorquando gli accada di dover chiamare “qualcuno” che ripari il proprio tetto o più semplicemente giri la sua antenna.
Infatti, allo stato il Committente molto spesso ignora la normativa e ritiene che basti affidare il lavoro a una ditta esterna per non avere responsabilità sulla corretta esecuzione delle opere da eseguire in sicurezza
In conclusione, la qualificazione delle imprese è un processo fondamentale per garantire la qualità dei servizi forniti e la tutela della sicurezza sul lavoro. Tuttavia, non deve limitarsi solo alla verifica degli aspetti formali, ma deve includere anche la valutazione della capacità sostanziale dell’impresa di svolgere il lavoro richiesto. Solo attraverso un processo di qualificazione completo e accurato si possono selezionare le aziende in grado di soddisfare le esigenze del committente e garantire il successo del progetto.
Ci sono alcune soluzioni pratiche e teoriche che possono essere adottate per migliorare il processo di qualifica delle imprese senza aggiungere ulteriore burocrazia. Ecco alcune possibili soluzioni:
1. Utilizzo di strumenti tecnologici: l’utilizzo di strumenti tecnologici può semplificare e velocizzare il processo di qualifica delle imprese. Ad esempio, l’adozione di piattaforme online può semplificare la raccolta e la verifica dei documenti, riducendo i tempi e i costi. Inoltre, l’utilizzo di software di gestione delle gare d’appalto può aiutare a monitorare il processo di qualificazione, facilitando la selezione delle imprese più idonee.
2. Valutazione del passato lavorativo dell’impresa: la valutazione delle esperienze lavorative precedenti dell’impresa può essere un’ottima soluzione per valutare la sua capacità di svolgere il lavoro richiesto. Ad esempio, la verifica delle gare d’appalto precedenti può essere un indicatore della capacità dell’impresa di svolgere il lavoro richiesto.
3. Collaborazione con associazioni di categoria: le associazioni di categoria possono essere di grande aiuto nel processo di qualificazione delle imprese, fornendo informazioni e supporto alle imprese interessate. Inoltre, possono fornire una sorta di garanzia sulla qualità delle imprese selezionate.
4. Verifica della reputazione online: la reputazione online delle imprese può essere un altro indicatore della loro capacità di svolgere il lavoro richiesto. La verifica di recensioni e commenti sui social media e sui siti di recensioni può aiutare a identificare le imprese più qualificate e affidabili.
5. Semplificazione delle procedure di verifica: infine, una possibile soluzione potrebbe essere quella di semplificare le procedure di verifica, eliminando le richieste di documenti inutili o ridondanti e creando un sistema di valutazione più chiaro e trasparente.
Chi legge, molto probabilmente ha avuto l’occasione di dover utilizzare almeno una volta nella vita una ditta di muratura accompagnata da elettricisti, da idraulici e imbianchini; ebbene, queste ditte rispecchiavano le caratteristiche sopra evidenziate?
Lascio a voi la risposta.
sicurezza a Expo palchi e fiere – Sergio Vianello
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Pubblicato su “Il Giornale dell’Ingegnere di Aprile 2022”
Volevo iniziare quest’articolo con il macabro elenco dei morti sul lavoro, citando i più eclatanti. Avevo già trovato su internet i dati aggiornatissimi dell’INAIL in merito all’andamento infortunistico sul lavoro. Stavo anche per fare dei paragoni tra il periodo pre-Covid e l’attuale contingenza ma poi mi sono reso conto che è inutile citare ciò che i politicanti e tutti i media ci ricordano quotidianamente; dovrebbe essere arrivato il momento in cui non è più sufficiente indignarsi, occorrerebbe agire! Basta parole vuote che portano a poco o addirittura a nulla; occorre un impegno forte e deciso da parte soprattutto delle istituzioni che, in occasione di qualche infortunio che si presta alla spettacolarizzazione, ci dicono, mostrando vicinanza a tutti gli infortunati:
- … bisogna puntare sul rispetto delle norme!
- … è indispensabile coinvolgere di più degli attori della prevenzione!
- … bisogna realizzare un vero e proprio patto per la sicurezza tra istituzioni e parti sociali!
- … ci vuole maggiore sensibilizzazione sulle tematiche calde da parte di lavoratori e imprese!
- … occorre rafforzare i controlli!
- … le sanzioni sono troppo basse!
- ………
Senza falsa modestia, ritengo di avere una media intelligenza e una buona cultura, ma in sostanza: seguendo queste indicazioni, cosa si deve fare per migliorare la situazione che da decenni è immobile?
C’è stato il periodo pre-Covid in cui ci si infortunava di meno, ma bello sforzo! Abbiamo “soggiornato” per più di dieci anni in una delle più grandi crisi economiche e sociali del dopo guerra, con un sensibile calo dei posti di lavoro; nell’arco del decennio pre-Covid-19 sono stati persi quasi un milione di occupati.
È matematico: meno occupati meno infortuni!
Poi è arrivato il Covid e la maggior parte dei lavoratori non ha avuto la possibilità di recarsi al lavoro e quindi solo il comparto medico e para medico e pochi altri ha movimentato l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali.
Non siamo ancora purtroppo nella fase post Covid; tuttavia, l’importante tasso di vaccinazioni e il green pass sta consentendo, salvo pochi casi, una ripresa quasi generalizzata di tutte le attività.
In edilizia, tutta un’altra cosa.
L’edilizia si è ufficialmente fermata solo in occasione del lockdown totale del marzo-aprile 2020, in quanto i famosi DPCM di quel periodo consentivano al comparto edile il prosieguo dell’attività lavorativa anche se con l’attuazione di specifici protocolli di sicurezza sanitaria (peraltro spesso poco percorribili per la realtà del cantiere e quindi mal attuati).
Poi sono arrivate le detrazioni fiscali che, pur preesistenti al periodo Covid, sfruttando la voglia irrefrenabile di ripresa e l’entusiasmo del comparto edilizio, stanno muovendo il settore come da decenni non accadeva: e qui arrivano ma soprattutto arriveranno i dolori, se non si interviene concretamente!!!!!!
Infatti, a differenza dei decenni passati, il crescente utilizzo degli incentivi fiscali, tra i quali il 110%, sta dando una svolta al settore con una stima media annua del numero di occupati di poco inferiore alle 400 mila unità.
È matematico: più occupati più infortuni!
I sintomi di quanto stia succedendo in tal senso sono già purtroppo evidenti (circa tre morti al giorno), ma il boom dei lavori nell’edilizia non è ancora arrivato; spero di essere cattivo profeta ma temo quello che potrebbe succedere a livello infortunistico la prossima primavera-estate!
Per porre argine alla catena ininterrotta di infortuni sul lavoro, lo scorso 21 ottobre 2021 il governo ha emanato il Decreto Legge n°146 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg), dove, principalmente, da un lato il legislatore scommette sull’aumento degli ispettori, dall’altro sull’inasprimento delle sanzioni.
Ma è questa la molla che ci aiuterà a diminuire le morti bianche? Personalmente credo di no per i motivi che di seguito cerco di interpretare, indicando almeno qualche tematica irrisolta.
Aumentare le ispezioni ritengo non possa essere utile allo scopo di diminuire gli infortuni, bensì ad aumentare l’utilizzo dell’alibi che ormai è più che largamente utilizzato, che fa in più casi esclamare: un’altra tassa tra le tante!!!; sanno solo fare le multe a chi lavora!!!! è meglio pagare la multa che sottostare a tutte quelle inutili incombenze!!! …….
Tutto questo perché gli ispettori della sicurezza ASL (in Lombardia ATS) sono ufficiali di polizia giudiziaria e che quindi, nelle proprie ispezioni dei luoghi di lavoro, hanno l’obbligo di segnalare e sanzionare penalmente qualsiasi violazione del D.lgs. 81/08; e questo ai sensi di legge!
Gli ispettori ASL non possono fare prevenzione,come saprebbero fare in maniera qualificata, ma sono obbligati a sanzionare!!!
Spesso ce la prendiamo con gli ispettori perché ci irrogano multe che in molti casi riteniamo esagerate e ingiuste, ma è proprio per la loro funzione che sono obbligati a farlo; non possono sorvolare sulle inadempienze in quanto loro stessi assumerebbero una posizione di garanzia non dovuta. La loro posizione è la medesima di un qualsiasi carabiniere che, ai sensi dell’articolo 361 del C.P., in qualità di pubblico ufficiale, non può omettere o ritardare di denunciare alla autorità giudiziaria un qualsiasi reato.
E allora qual è la soluzione concreta? A mio parere si potrebbero utilizzare gli ispettori ASL/Poliziotti solo in caso di continuata inadempienza o per indagini sugli infortuni, e costituire delle strutture, come possono essere i CPT [Comitati Paritetici Territoriali, ndr.] oppure corpi sempre appartenenti all’ASL, ma che non abbiano funzione di polizia giudiziaria e che possano quindi rapportarsi con il datore di lavoro evidenziando le inadempienze riscontrate, affinché possa porvi rimedio nel breve periodo.
Se poi nel periodo di tempo assegnato non vengono sanate le lacune riscontrate, allora è corretto informare le autorità competenti, per le più opportune azioni. Sto dicendo, in sostanza, che allo Stato manca un lavoro di supervisione a monte del lavoro sanzionatorio.
La scelta dei fornitori, nella maggior parte dei casi, viene fatta in base all’offerta economica del fornitore. Molto spesso il Committente, sia che sia l’imprenditore o la signora Maria, ignora che la legge impone, prima di scegliere la propria ditta appaltatrice, di verificarne la sua idoneità tecnica professionale (c.fr. art 26 e 90 D.Lgs. 81/08 e s.m.i).
La Cassazione ricorda in più occasioni che, peraltro, l’idoneità tecnico-professionale non può essere limitata al solo aspetto documentale ma “…scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (…)”
Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o a lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale ma seria e sostanziale (non realizzata solo in un’ottica economica) in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.
La competenza di una ditta alla quali si vuole affidare un appalto deve essere verificata prima di assegnare un appalto; la competenza deve andare oltre la semplice conoscenza, in quanto è l’insieme indissolubile delle conoscenze teoriche e dell’esperienza professionale maturata sul campo.
Nel settore edile, soprattutto in appalti modesti, magari di ristrutturazione di un appartamento o anche solo di un bagno, la verifica non viene fatta neppure formalmente; anzi, il committente ignora quasi sempre che per coordinare i lavori dal punto di vista della sicurezza, in caso in cui sia prevista la presenza di due o più imprese, la legge impone ai sensi dell’art. 90 comma 3 – 4 e 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di nominare un professionista abilitato a svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza (art. 91 e 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
In occasione di una semplice ristrutturazione di un appartamento, dovendo intervenire nell’opera utilizzando una ditta di muratura, di idraulica e di elettricisti (presenza di due o più imprese), quanti hanno nominato un professionista esterno per il coordinamento, obbligatorio per legge?
Quando si sta male, è automatico rivolgersi a un medico per un consulto e per la conseguente terapia. Molto spesso invece accade che per affrontare tematiche tecniche, che possono addirittura mettere in gioco più di una vita umana, ci si dimentica di chiedere aiuto a un professionista della sicurezza.
Alla stessa stregua quando si sceglie una impresa edile, che dovrà svolgere dei lavori che per definizione sono potenzialmente pericolosi, come si fa a non ricercarne una qualificata e competente che possa attuare tutte le misure di sicurezza in quanto conosciute?
In questa epoca di pandemia la parola sanificazione è tanto di moda, ma quanti sanno che per poter fare la sanificazione, una ditta si deve abilitare presso la Camera di Commercio come minimo alla letta A e alla lettera B oppure alla lettera E? Quanti sanno che per essere abilitati occorre avere nella propria organizzazione un professionista chimico?
Al contrario, per fare edilizia, non serve alcuna abilitazione: chiunque può fare impresa aprendo una partita IVA con l’oggetto sociale che magari preveda la costruzione di ponti, grandi strutture e centri commerciali!!!
Questo genere di problematica, per i committenti privati, si amplia all’ennesima potenza! Più di una volta la “signora Maria” è stata chiamata in causa per un infortunio accaduto ad un lavoratore non idoneo che ha affrontato un lavoro senza le obbligatorie misure di sicurezza.
E allora qual è la soluzione? Formare tutti i datori di lavoro in merito a queste tematiche che potranno finalmente essere estese anche al proprio ambito familiare, allorquando gli accada di dover chiamare “qualcuno” che ripari il proprio tetto o più semplicemente giri la sua antenna.
Infatti, allo stato il Committente DDL ignora la normativa e ritiene che basti affidare il lavoro ad una ditta esterna per non avere responsabilità sulla corretta esecuzione delle opere da eseguire in sicurezza.
Ritengo che prima di affidare un appalto edile, il committente debba accertare l’affidabilità della ditta appaltatrice, non solo richiedendo e verificando la documentazione obbligatoria di cui all’allegato XVII del D.lgs. 81/08 e s.m.i., ma anche ad esempio appurare la presenza o meno dei seguenti requisiti:
- volume d’affari pari ad almeno 3-4 volte il valore presunto dell’appalto (indice di affidabilità e solidità nel poter affrontare un lavoro di un determinato importo);
- copertura R.C. assicurativa con massimali adeguati;
- avere alle proprie dipendenze maestranze, come media annua dell’anno di riferimento, con un numero adeguato all’appalto (dato desumibile dal certificato della camera di commercio);
- avere eseguito lavori analoghi a quelli in affidamento (documentati) negli ultimi due anni di attività (almeno una per anno);
- eventuale sistema di gestione della sicurezza certificazione OSHAS;
- eventuali certificazioni ISO, SOA a corredo dell’offerta.
Chi legge, molto probabilmente ha avuto l’occasione di dover utilizzare almeno una volta nella vita una ditta di muratura accompagnata da elettricisti, da idraulici e imbianchini; ebbene queste ditte rispecchiavano le caratteristiche sopra evidenziate ?
Lascio a Voi la risposta !!!!!!
Sergio Vianello
Ordine degli Ingegneri di Milano
Osservatore esterno Commissione Lavoro ODCEC Milano
(11/2021) GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO E NUOVE REGOLE
/0 Commenti/in Sicurezza sul lavoro /da Sergio VianelloÈ stata approvata la legge 19 novembre 2021, n. 165 che contiene delle modifiche sul controllo dei Green Pass nei luoghi di lavoro.
Di seguito le principali novità:
al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del possesso del Green Pass, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde. In questo caso, i lavoratori – se la certificazione non è scaduta e se risulta regolare – saranno esonerati dai controlli da parte dell’azienda per tutta la durata della relativa validità;
qualora la scadenza del Green Pass di un dipendente si collocasse nell’ambito della giornata lavorativa, quest’ultimo conserva il diritto di rimanere nel luogo di lavoro, al fine di completare l’attività che è tenuto a svolgere e non dà luogo alle sanzioni previste.
Sergio Vianello
(10/2021) PER FARE PREVENZIONE BISOGNA PARTIRE DAL DATORE DI LAVORO
/0 Commenti/in Pubblicazioni, Sicurezza sul lavoro /da Sergio VianelloNe è convinto Sergio Vianello, Coordinatore Commissione sicurezza cantieri CROIL, che lancia l’allarme: “Con il Superbonus 110% il numero degli infortuni è destinato ad aumentare”
di Sergio Vianello
pubblicato su “Il Giornale dell’Ingegnere”, ottobre 2021
Leonardo Perna, 72 anni, morto cadendo da un’impalcatura alta 2 metri. Un altro operaio morto dopo la caduta da un’impalcatura 5 metri in provinzia di Padova. E ancora, un muratore morto mentre ristrutturava una palazzina in provincia di Brindis; Giorgia Sergioi morta a soli 26 anni a gennaio caduta da una scala mentre puliva le vetrate di un bar per conto della ditta di pulizie per cui lavorava. E poi, Emanuele Zanin, 46 anni, e Jagdeep Singh, 42, morti all’Università Humanitas di Pieve Emanuele, nel Milanese, mentre caricavano una cisterna di azoto liquido. Tre morti ogni giorno, queste le stime di Inal che rileva 772 decessi al 31 di agosto. Secondo quanto riporta Inail: “Le denunce di infortunio sul lavoro presentate entro lo scorso mese di agosto sono state 349.449, oltre 27mila in più (+8,5%) rispetto alle 322.132 dei primi otto mesi del 2020, sintesi di un decremento delle denunce osservato nel trimestre gennaio-marzo (-11%) e di un incremento nel periodo aprile-agosto (+26%) nel confronto tra i due anni”. In base a quanto riportato dall’Osservatorio Nazionale Indipendente sulle morti sul lavoro, fino a ottobre 2021 si sono registrati 1192 morti complessivi per infortuni sul lavoro: 588 sono morti sui luoghi di lavoro, i rimanenti sulle strade e in itinere.
Le notizie che riguardano infortuni mortali sul lavoro sono all’ordine del giorno. Siamo di fronte a un’emergenza? “Gli infortuni ci sono sempre stati e ci saranno sempre, al netto dei periodi in cui l’attenzione mediatica sul tema della sicurezza sul lavoro è maggiore. Nel 2020 c’è stato un calo, per ovvi motivi – tra le chiusure dovute al Covid e la carenza di lavoro – ma in questi mesi è ragionevole attendersi un aumento, con la ripresa dell’economia e la spinta del Superbonus 110% in edilizia, che sta moltiplicando i cantieri”.
Come si può affrontare e risolvere il problema? “In primis intervenendo sui datori di lavoro per contrastare la crisi economica. Tutti sanno che la formazione sulla sicurezza è fondamentale per i lavoratori, e sono previste sanzioni per chi non la svolge adeguatamente; al contrario, non c’è una norma che regoli la formazione per datore di lavoro, che spesso vede la normativa soltanto come ‘un altro costo tra tanti’. Ci sono almeno due presupposti vitali per prevenire gli infortuni sul lavoro: il primo deriva dal fatto che il DDT, in molti casi, pur comportandosi nel rispetto della normativa, non conoscendo la normativa non conosce nemmeno i vantaggi che la normativa gli offre, come ad esempio quella di poter delegare al preposto la supervisione della sicurezza e, quindi, come in molti casi la giurisprudenza si è espressa, la sua posizione di garanzia.
Tutti i suoi lavoratori sono formati e informati per legge, Lui no ! Il secondo, forse il più importante e che comporta molti infortuni, è quello della mancata verifica dell’idoneità tecnica professionale delle ditte appaltatrici e dei lavoratori autonomi, prevista dagli articoli 26 e 90 del Testo Unico.
Infatti, in tanti casi il DDL ritiene che basti scegliere la ditta esecutrice solo in base al prezzo, scordandosi di verificare ciò che però è indispensabile: la sua competenza.
Per far lavorare un addetto su un tetto, non basta credere che lo sappia fare, occorre accertarsi che il soggetto sia formato, e soprattutto addestrato e qualora il Committente non sia in grado di determinarlo, deve rivolgersi al proprio RSPP che certamente sarà in grado di assisterlo e dargli le dovute indicazioni”.
Quindi una parte importante della responsabilità ricade sul committente? “Quando si sta male, è automatico rivolgersi a un medico per un consulto e per la conseguente terapia”.
Molto spesso, invece, accade che per affrontare tematiche tecniche, che possono addirittura mettere in gioco la vita umana, ci si dimentica di chiedere aiuto a un professionista della sicurezza. Le motivazioni sono molteplici, una su tutte è il fatto che il Committente DDL, come evidenziato prima, ignora la normativa e ritiene che basti affidare il lavoro a una ditta esterna per non avere responsabilità sulla corretta esecuzione delle opere da eseguire in sicurezza. È bene comunque ricordare che la verifica dell’idoneità tecnico-professionale non deve essere limitata al solo aspetto documentale infatti, la Cassazione ha più volte ribadito che, in materia di responsabilità, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza e cioè scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertandosi che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge (formali), ma anche della capacità tecnica e professionale (sostanziale) proporzionata al tipo di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stesse. Facciamo un esempio: In questa epoca di pandemia, la parola sanificazione è tanto di moda, ma quanti sanno che per poter fare la sanificazione una ditta deve abilitarsi alla Camera di Commercio come minimo alla letta A e alla lettera B, oppure alla lettera E? Quanti sanno che per essere abilitati occorre avere nella propria organizzazione un professionista chimico? Al contrario, per fare edilizia non serve alcuna abilitazione, chiunque può fare impresa aprendo una Partita IVA con l’oggetto sociale che, magari, preveda la costruzione di ponti, grandi strutture e centri commerciali!
Questo genere di problematica, per i committenti privati, si amplia all’ennesima potenza! Più di una volta la “signora Maria” è stata chiamata in causa per un infortunio accaduto a un lavoratore non idoneo, che ha affrontato un lavoro senza le obbligatorie misure di sicurezza”.
Con il Superbonus 110% si moltiplicano non solo i cantieri, ma anche le imprese edili che cercano di cogliere questa opportunità.
Pensa che queste problematiche aumenteranno nei prossimi mesi? “Enormemente. Negli ultimi anni gli infortuni sul lavoro sono diminuiti anche per la contrazione dell’economia. Ora le denunce sono in aumento, ma il boom dei lavori nell’edilizia non è ancora arrivato, bisognerà aspettare la primavera.
Ci saranno molte imprese “improvvisate”, e per questo bisognerà convincere i committenti a non prendere soltanto le ditte che contracostano meno, ma a sceglierle tra quelle capaci e affidabili”.
Questo però è un problema annoso.
Che cosa si può fare? “Oltre alla formazione del datore di lavoro, come ho già evidenziato, penso che le istituzioni debbano dare un indirizzo anche politico in merito. Aumentare le sanzioni e il numero degli ispettori delle ASL non è una risposta adeguata.
Occorre considerare che gli ispettori delle ASL sono ufficiali di polizia giudiziaria e che, quindi, nelle proprie ispezioni dei luoghi di lavoro, hanno l’obbligo di segnalare e sanzionare penalmente qualsiasi violazione dell’81/08, e questo ai sensi Legge! Gli ispettori ASL non possono fare prevenzione come saprebbero fare in maniera qualificata. Spesso ce la prendiamo con gli ispettori perché ci sanzionano, ma è proprio per la loro funzione che sono obbligati a farlo. Al contrario, a mio parere, servirebbe una struttura – come possono essere i CPT [Comitati Paritetici Territoriali, ndr.] – che non abbia funzione di polizia giudiziaria, e che possa rapportarsi con il datore di lavoro evidenziandogli le inadempienze riscontrati, dandogli consigli e indicando le inadempienze riscontrate affinché possa nel breve porvi rimedio. Se poi nel periodo di tempo assegnato non vengono sanate le lacune riscontrate, allora è corretto informare le autorità competenti, per le più opportune azioni. Sto dicendo, in sostanza, che manca un lavoro di supervisione a monte del lavoro sanzionatorio”.
Che ruolo possono avere gli Ordini professionali e l’UNI in questo quadro?
“L’Ordine degli Ingegneri, ad esempio, ha provato a muoversi nell’ambito della normazione, formando un gruppo di lavoro con il CNI al quale hanno partecipato tutti i rappresentanti degli Ordini d’Italia per stilare delle Linee Guida sul problema dell’anti-caduta; un lavoro che si era concretizzato anche in una proposta di legge, ma poi con il cambio di governo non se n’è fatto nulla. La possibilità di normare alcune tematiche, ad esempio quelle relative alle cadute dall’alto, è a mio parere fondamentale: la legislazione può essere carente su alcuni aspetti, non può coprire tutti gli ambiti, ed è qui che sopraggiungono le norme UNI. Con l’UNI ad esempio ho l’onore di partecipare a un gruppo di lavoro che ha il compito di determinare i profili dell’installatore di linee anti-caduta, affinché non ci si trovi nella condizioni di scegliere, come spesso succede, personale improvvisato e non qualificato per una funzione così importante”.