(05/2018) IGNORARE… LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza”, maggio 2018

Ogni anno, in occasione della festa del 1° maggio si parla diffusamente di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, citando i nefasti numeri di incidenti e morti accaduti l’ anno preedente.

Dal 1° gennaio di quest’anno sono accaduti incidenti che hanno provocato circa 280 morti sui luoghi lavoro (in tutto il 2017 sono stati 634), ai quali si aggiungono i circa 180 decessi occorsi sulla strada, di cui la maggior parte accaduti in itinere.

Le cause, più o meno, sono sempre le stesse: difetti tecnici e organizzativi, scarsa gestione del rischio, gravi lacune nelle procedure di sicurezza, sistemi di controllo di macchine e attrezzature non sufficienti, mancata formazione specifica e/o addestramento necessari per fronteggiare in sicurezza le emergenze.

È bene ricordare che la responsabilità dell’imprenditore per gli infortuni è esclusa soltanto in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che non possa far riferimento ad essa in modo razionale, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (comportamento abnorme).

Ma se la “colpa” viene praticamente sempre ascritta al datore di lavoro, perché lo stesso non fa qualcosa per limitare questo rischio? Forse perché non vuole spendere? Forse perché non gli importa nulla dei lavoratori e pensa solo al profitto? Forse perché gli adempimenti di sicurezza sono solo pura burocrazia generatrice di carta? In alcuni casi forse è vero, ma sono queste le prevalenti cause d’infortunio? Molto spesso la causa è “l’ignoranza”, sostantivo usato in queste brevi note, non in senso offensivo, ma per evidenziare che i datori di lavoro, i lavoratori e in alcuni casi lo Stato stesso, “ignorano” il problema.

Negli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, Testo unico della sicurezza, il legislatore richiama il datore di lavoro ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione e informazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza; orbene, questo preciso obbligo nei confronti del lavoratore, non esiste per il datore di lavoro che invece, proprio per essere in grado di adottare tutte le cautele necessarie per impedire infortuni, ha la necessità di conoscere e approfondire le tematiche di sicurezza che lo vedono coinvolto sempre in prima persona.

Quanti datori di lavoro sono a conoscenza dell’obbligo di nominare uno o più preposti o dirigenti con l’obbligo di formazione? Quanti datori di lavoro sono a conoscenza che la nomina dei propri addetti e/o consulenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro non li esime da responsabilità per “culpa in eligendo” qualora gli stessi fossero stati designati solo per comodità o per le favorevoli condizioni economiche? Quanti datori di lavoro si preoccupano di recuperare i libretti di uso e manutenzione dei propri macchinari e delle attrezzature da mettere a disposizione dei propri lavoratori, illustrandone i contenuti e formandoli sull’utilizzo, personalmente o con l’ausilio di terzi? Purtroppo pochissimi, quasi sempre perché ignorano il problema, pensando che mettendo in atto l’obbligatoria struttura di sicurezza aziendale costituita da lavoratori addetti e consulenti questa sia per loro esimente dal punto di vista della responsabilità, ignorando, che più e più volte le sentenze della Corte di cassazione hanno condannato il datore di lavoro per “culpa in vigilando”, cioè per non aver sufficientemente vigilato sull’efficienza del servizio; se fossero a conoscenza compiutamente di quali sono i compiti e le responsabilità di questo adempimento obbligatorio, non commetterebbero simili errori!

Veniamo ora ai lavoratori, che molto spesso si sentono Superman e rifiutano il fatto che qualcun altro, magari in giacca e cravatta, gli indichi le misure di prevenzione da assumere. “Ho sempre fatto così e non mi è mai successo niente!”: questa è l’affermazione classica di un lavoratore che viene solo invitato a comportamenti più sicuri senza essere “energicamente” obbligato; cambiare abitudini è faticoso e uscire dalla propria zona di comfort è sempre molto difficile.

Provate a far indossare correttamente ai lavoratori una imbracatura anticaduta (chiamata anche impropriamente cintura di sicurezza). Molto spesso la indossano perché obbligati e perché sanno che l’uso è obbligatorio quando sussiste il pericolo di caduta dall’alto. Il problema è che la utilizzano larga, usurata, in alcuni casi nemmeno allacciata; nella stragrande maggioranza dei casi ignorano che, tra l’altro, qualora anche fosse usata correttamente, in caso di caduta e di pendolamento nel vuoto in stato d’incoscienza, benché il lavoratore sia fortunatamente appeso, il tempo medio della sua sopravvivenza è di circa 15 minuti!

Vogliamo parlare dell’elmetto, icona indiscussa della sicurezza? L’uso dell’elmetto non salva la vita (se ti cade un frigorifero addosso a poco serve!), ma preserva il capo da urti e da possibili oggetti contundenti che, in alcuni casi, possono comportare gravi infortuni. Molto spesso i lavoratori accettano questo rischio, ignorando che le contusioni al capo possono provocare la “commozione cerebrale” che tradotto può voler dire perdita di coscienza, pallore, rilassamento muscolare, respirazione debole e superficiale, talvolta vomito. Eppure il diffuso mancato utilizzo non può essere solamente questione di brutte abitudini o di diffidenze. La causa principale è la non percezione del rischio, come quando in auto non si allacciano le cinture di sicurezza o si svolgono sorpassi azzardati; si pensa che l’incidente possa capitare solo agli altri.

La conclusione non può che riguardare la formazione e l’informazione: il datore di lavoro formato e informato, oltre a comprendere meglio le sue responsabilità, che solo intuisce, saprebbe come delegare in maniera corretta e responsabile parte delle sue incombenze di sicurezza. Il lavoratore formato e informato, invece, comprenderebbe meglio le tecniche in continua evoluzione per lavorare in sicurezza.

Ma lo Stato, per mezzo delle leggi e delle sue istituzioni, come influisce nel processo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro? Diciamo subito che le leggi ci sono e pure in grande quantità. Purtroppo, alcuni inutili adempimenti formali distolgono l’attenzione dal vero problema.

Pensiamo alle problematiche connesse al lavoro in spazi confinati e/o con sospetto inquinamento: è ormai risaputo che sovente muore non solo il primo lavoratore che accede in questi luoghi di lavoro, ma anche altri due, che nel tentativo di soccorrere il primo collega malcapitato, incontrano anch’essi la morte in quanto non adeguatamente attrezzati e privi delle più elementari conoscenze a riguardo.

Il decreto del presidente della repubblica 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” è praticamente ignorato da molti lavoratori e datori di lavoro, sia per totale mancanza di adeguata informazione, sia a causa di una normativa che prevede adempimenti spesso poco attuabili, con numerosi aspetti poco chiari e con costi inutili evitabili: basterebbe guardare ad altri paesi europei per “copiare” soluzioni più efficienti.

In una recente intervista, l’ex magistrato Raffaele Guariniello esprime, a parere dello scrivente, alcuni condivisibili concetti: “… Abbiamo in materia una legislazione avanzata, ma non basta se poi non la si traduce in azioni quotidiane. Servono risorse, persone e mezzi, anche per controllare che la legge non sia solo sulla carta, diversamente ripeteremo le stesse cose, a ogni tragedia all’infinito. Poi, quando si mette mano alle leggi, non sempre escono chiare come si dovrebbe…”.

E ancora: “…Servirebbero magistrati di procura specializzati: diversamente ogni processo in materia è sempre il primo e si riparte ogni volta da zero in termini di conoscenza del fenomeno e di rapporti con ispettori consulenti…”.

Una collaborazione fattiva fra ordini e collegi professionali, associazioni di categoria e università che promuova il confronto sulla normativa non soltanto dal punto di vista legislativo ma anche e soprattutto tecnico, eviterebbe inutili burocratizzazioni a vantaggio dell’aumento di consapevolezza da parte di tutti di quanto sia importante la salute e sicurezza del lavoro.

(03/2018) LE INDAGINI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza”, marzo 2018

In materia di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori nell’esercizio dei loro compiti, una funzione importante è affidata dalla legge a enti pubblici di controllo (organismi di vigilanza) e, in particolare, all’ispettorato del lavoro.

Di seguito sono brevemente illustrate le principali attività di controllo previste dal nostro ordinamento, al fine di fornire un “quadro” di riferimento agli operatori (datori di lavoro e professionisti).

Procedure amministrative

Gli ispettori del lavoro, ai sensi dell’art. 64 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, “Norme generali per l’igiene del lavoro”, hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento e in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l’adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

Gli ispettori del lavoro, inoltre, hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali e devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

Ai sensi degli articoli 20 (Prescrizione) e 21 (Verifica dell’adempimento) del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” l’organo di vigilanza in occasione di accesi e verifiche negli ambienti di lavoro, sia per un semplice controllo o a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore, ha il potere di impartire prescrizioni, in caso di inosservanza della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, indicando modalità e tempi della regolarizzazione. Contro le prescrizioni non è ammesso ricorso in via amministrativa.

L’organo di vigilanza inoltre, ai sensi dell’art 11 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 – Inosservanza dei provvedimenti dell’organo di vigilanza – ha il potere di disposizione, cioè quello di impartire, sulla base di un apprezzamento discrezionale e in difetto di previsioni di leggi specifiche, disposizioni immediatamente esecutive, contro le quali è ammesso ricorso in via amministrativa.

La corte costituzionale ha sancito l’obbligo di impartire la prescrizione da parte dell’organo di vigilanza secondo la procedura d.lgs. 758/1994; qualora non provveda ad impartire obbligatoriamente la prescrizione, laddove una violazione alla normativa antinfortunistica sia stata riscontrata, è ascrivibile il reato di omissione colpevole.

Procedure di Polizia Giudiziaria

In occasione di un sopralluogo dell’organo di vigilanza, sia in caso di ispezione sia di infortunio, gli ispettori, che sono ufficiali di Polizia Giudiziaria, effettuano preliminarmente il S.I.T. (Sommarie Informazioni Testimoniali), richiedendo i dati anagrafici del datore di lavoro e il relativo organigramma di sicurezza con evidenziazione degli incarichi, delle nomine e delle deleghe predisposte dal datore di lavoro. Verificano poi la formazione di tutti gli addetti e l’abilitazione dei professionisti eventualmente incaricati quali responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e medico competente.

In caso di ispezione di prevenzione (cioè senza che sia intervenuta per un infortunio), la procedura prevede l’interrogatorio del datore di lavoro e, se ritenuto necessario, di tutti gli altri componenti della sicurezza aziendale individuati in organigramma. L’organo di vigilanza può anche scattare reperti fotografici, fare rilievi, prelevare documentazione, ecc. Le eventuali violazioni riscontrate debbono essere puntualmente precisate individuando i probabili responsabili ed emessa una prescrizione citando gli articoli di legge violati o una disposizione con le indicazioni discrezionali ritenute necessarie.

Nel verbale debbono essere indicate le modalità e i tempi per ottemperare alle indicazioni dell’organo di vigilanza; il verbale verrà notificato al datore di lavoro e/o ai contravventori, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e alla autorità giudiziaria (pubblico ministero).

Dopo il tempo imposto per ottemperare a quanto indicato in verbale, verificata l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione, il contravventore può essere ammesso alla definizione in via amministrativa della sanzione pari ad . del massimo previsto dalla normativa se pagata entro 30 giorni: a questo punto il pubblico ministero può procedere all’archiviazione della pratica.

In caso di ispezione dell’organo di vigilanza in caso d’infortunio, il pubblico ministero può procedere archiviando il procedimento in quanto ritiene che non ci siano state infrazioni e, pertanto, non si deve procedere, oppure ammette il/i contravventori per inosservanza di precisi articoli violati al processo per lesioni personali colpose ai sensi dell’art. 590 del codice penale o omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 del codice penale.

Art. 64 d.p.r. 303/1956 – Ispezioni

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l’adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali. Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

Art. 11 d.lgs. 758/1994 – Inosservanza dei provvedimenti dell’organo di vigilanza

1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell’esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.

2. Si applica la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a lire ottocentomila se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.

Art. 21 d.lgs. 758/1994 – Verifica dell’adempimento

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Art. 22 d.lgs. 758/1994 – Notizie di reato non pervenute dall’organo di vigilanza

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all’organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si rende necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

Art. 590 codice penale – Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa sino a trecento nove euro.

Costituiscono circostanze aggravanti del reato la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In questi casi, per le lesioni colpose gravi, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000, mentre per le lesioni colpose gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 589 codice penale – Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

(11/2017) IL PIANO DI EMERGENZA E DIEVACUAZIONE (terza parte)

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza”, novembre 2017

Il Programma di previsione e prevenzione, rispetto all’analisi e alla definizione del rischio terroristico, è orientato alla individuazione delle principali tipologie di evento rispetto alle quali potranno essere definite le procedure di intervento, nel rispetto delle competenze specifiche.

Le mansioni che presuppongono anche il contatto con il pubblico, sono quelle maggiormente esposte al rischio di minacce da parte di malintenzionati verso cose o persone. É possibile, infatti, che malintenzionati o folli, spontaneamente o in seguito a diverbio, assumano atteggiamenti volti a danneggiare l’ambiente e/o aggredire le persone presenti. A seconda della pericolosità delle minacce, potrebbe essere necessario attenersi ai seguenti comportamenti:

– mantenere un atteggiamento calmo onde evitare di innervosire il malintenzionato e gli altri presenti;

– non avvicinarsi troppo all’aggressore dato che potrebbe essere in possesso di armi o utilizzare come arma impropria oggetti presenti nell’ambiente;

– cercare di calmare l’aggressore con parole ed atteggiamenti calmi e concilianti, senza discutere o contestare le sue dichiarazioni;

– non intervenire direttamente sull’aggressore per non compromettere la propria sicurezza e quella dei presenti;

– richiedere senza atteggiamenti allarmati ed in condizioni di completa sicurezza, l’intervento delle forze dell’ordine (numero unico dell’emergenza112);

– cercare di far parlare il più possibile l’aggressore senza provocarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Data la situazione internazionale che ha registrato il verificarsi di diversi attentati nelle più disparate forme, la possibilità che tali eventi possano verificarsi anche in Italia, non è totalmente da escludersi. Le infrastrutture critiche sono le risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia dell’informazione, le reti e i beni che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni alle funzioni cruciali della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, la sicurezza e il benessere economico o sociale dello Stato e della popolazione.

I luoghi sensibili più esposti a rischio terrorismo sono:

-edifici e monumenti storici e/o simbolici

-edifici pubblici, stazioni (ferroviarie,aeroportuali, marittime)

-scuole, ospedali, stadi, teatri, cinema multisale, ecc.

-edifici sedi di organi governativi, militari, partiti politici, enti religiosi, ecc.

-ipermercati, centri commerciali, ecc.

Il periodo più a rischio terrorismo è inoccasione di:

– feste religiose;

– feste nazionali;

– ricorrenze storiche o eventi politici;

– manifestazioni sportive, culturali, sociali.

In caso di tentata minaccia di attentato terroristico con ordigni o chimico batteriologico, è richiesto lo sfollamento dell’ambiente per eliminare i rischi e permettere alle forze dell’ordine di bonificare l’ambiente. Di fatto occorre attuare una procedura di sfollamento come prevista in caso d’incendio ed in più è necessario attenersi ai comportamenti seguenti:

– chiunque riceva la telefonata di preavviso, deve mantenere la calma, non riattaccare il telefono, cercare di ottenere più informazioni possibili in merito al tipo di minaccia e le modalità di esecuzione, tentare di memorizzare le caratteristiche vocali, tono, accento della voce dell’interlocutore, eventuali rumori di fondo provenienti dall’apparecchio del chiamante. Queste informazioni potrebbero essere utili alle forze dell’ordine;

– al termine della telefonata informare immediatamente il coordinatore delle operazioni di emergenza o il suo sostituto presente, mettendolo al corrente dei particolari acquisiti. Non informare altri per evitare diffusione di panico;

– allertare su istruzione del coordinatore delle operazioni di emergenza le forze dell’ordine (numero unico dell’emergenza112);

– abbandonare i locali con calma seguendo le istruzioni del coordinatore delle operazioni di emergenza. Non raccogliere effetti personali, sfollare senza indugio evitando comunque di correre e di spingere chi precede;

– non cercare per nessuna ragione di tornare sui propri passi per non intralciare il regolare deflusso di altre persone;

– prestare ove possibile l’aiuto necessario alle persone presenti che abbiano difficoltà motorie (disabili, donne in stato interessante, bambini o persone anziane)

– il coordinatore delle operazioni di emergenza prima di uscire, ove possibile, effettui una rapida ricognizione per controllare l’effettivo abbandono di tutti i locali ed una ricognizione solo visiva dell’ambiente per poter segnalare alle forze dell’ordine l’eventuale presenza di oggetti inconsueti o sconosciuti;

– aprire o lasciare aperte le porte interne e le finestre al fine di ridurre la propagazione di schegge qualora si verifichino esplosioni;

– allontanarsi dall’edificio secondo le indicazioni del coordinatore delle operazioni di emergenza o delle forze dell’ordine per portarsi al di fuori degli effetti di una possibile esplosione.

In caso di rinvenimento di sostanze sospette, gli aspetti più importanti da osservare non sono solo evitarne il contatto, ma anche di evitarne il più possibile la diffusione. Le norme che seguono sono riferite fondamentalmente alla minaccia venuta alla ribalta in questi ultimi tempi costituita dall’antrace, ma in linea di principio sono valide per tutti gli agenti batteriologici e chimici. Per lettera sospetta si intende generalmente corrispondenza con indirizzo generico e spesso inesatto in qualche sua parte, qualifica e titolo del destinatario, senza indicazione del mittente o indicazione manifestamente inesatta.

Un pacco sospetto è semplicemente un plico rinvenuto generalmente in luogo insolito e di cui non si conosce il proprietario o colui che lo ha abbandonato.

In caso di rinvenimento di oggetto sospetto senza fuoriuscita di materiale, non aprire la busta o il pacco e se possibile senza toccarlo cercare di coprirlo con panni o cose di piccole dimensioni, anche il cestino dei rifiuti o altro. Chiudere porte e finestre, non far entrare nessuno nel locale. Lavare le mani con acqua e sapone. Informare le autorità sanitarie e di pubblica sicurezza

(PS) e fare un elenco di tutte le persone che sono venute a contatto con l’oggetto sospetto.

In caso di rinvenimento di oggetto sospetto con fuoriuscita di materiale, non cercare di pulire la polvere o rimuovere il liquido, se possibile cercare di coprire il materiale senza venirne in contatto.

Chiudere porte e finestre, non far entrare nessuno nel locale. In caso di polveri lavare le mani con acqua e sapone. In caso di liquidi pulire con stracci, cotone o comunque materiali assorbenti le parti del corpo che ne sono venute a contatto solo appoggiando e togliendo il tampone.

Assolutamente non strofinare per evitare che l’area venuta a contatto col materiale si espanda. Agire possibilmente con guanti protettivi o comunque in modo che la mano che rimuove il materiale sospetto non ne venga a contatto. Informare le autorità sanitarie e di P.S.; fare un elenco di tutte le persone che sono venute a contatto con il materiale sospetto.

Agenti chimici o batteriologici

Generalmente tali agenti si presentano sotto forma di polveri biancastre (come l’antrace) o liquidi più o meno densi generalmente lievemente giallognoli e con odore che rassomiglia all’aglio (come le mostarde solforose). Le armi chimiche sono l’incubo degli Stati perché non è difficile produrle (basta un impianto chimico mediamente attrezzato), fanno molte vittime e sono difficilmente contrastabili, data la loro natura volatile e per questa ragione si teme anche che possano essere usate da gruppi terroristici.

Anche i mezzi più comunemente consigliati alle popolazioni civili a rischio (per esempio agli stessi statunitensi e agli israeliani) sono poco efficaci. Alcune sostanze, inoltre, penetrano non solo attraverso il sistema respiratorio (quindi possono essere bloccate dalle maschere antigas) ma anche attraverso i pori della pelle, e non è pensabile che tutti possano avere a disposizione tute speciali e, soprattutto, il tempo sufficiente per indossarle. I composti più comuni con i loro effetti sono i seguenti:

Mostarde solforose

Sono agenti che provocano vesciche e distruggono le cellule. Sono in genere di un colore che va dal giallo al marrone, con un odore che ricorda l’aglio o la senape.

Se diffuse in forma di vapore o nei liquidi possono essere assorbite attraverso gli occhi, la pelle e le mucose. Causano danni alla pelle, agli occhi e alle vie respiratorie oltre a una graduale diminuzione dei globuli rossi e bianchi. Danno anche luogo a intossicazioni neurologiche e gastrointestinali. Il dolore e gli altri effetti clinici compaiono dopo 1-24 ore. Non esiste un antidoto. L’unico modo per eliminarle è la decontaminazione delle aree potenzialmente esposte.

VX

É un composto ad alta tossicità, liquido o gassoso, che aggredisce il sistema nervoso centrale. É 100 volte più tossico se penetra attraverso la pelle piuttosto che in forma di gas. Resiste a lungo se non piove e per mesi se c’è molto freddo. Causa la morte dopo pochi minuti di esposizione. I sintomi includono lacrimazione e salivazione, sudorazione eccessiva, difficoltà di respirazione, difficoltà della vista, nausea e contrazioni muscolari. Uccide bloccando la muscolatura respiratoria. La prima cosa da fare è togliersi i vestiti e lavarsi abbondantemente con acqua. Esiste un antidoto.

Cloro

É un gas giallo-verde dall’odore pungente, più pesante dell’aria. Reagisce con molti composti organici provocando incendi ed esplosioni. É corrosivo per gli occhi e la pelle e può provocare ustioni e difficoltà visive.

Se inalato provoca edema polmonare (acqua nei polmoni), che si manifesta solo alcune ore dopo l’esposizione. L’unico antidoto è respirare aria fresca e fare abbondanti spugnature con acqua per eliminarlo dalla pelle.

Cianuro idrogenato

Esiste in forma gassosa o liquida ed esala vapori tossici infiammabili. Ha un’alta capacità esplosiva. L’esposizione irrita gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. I sintomi sono ustioni e arrossamenti della pelle e degli occhi. L’inalazione causa uno stato confusionale, sonnolenza e respiro affannoso, fino al collasso. Questa sostanza può danneggiare il sistema nervoso centrale, le vie respiratorie e la circolazione. Anche in questo caso non c’è un antidoto specifico, ma bisogna al più presto respirare aria pulita e lavarsi abbondantemente.

Sarin

É il gas usato nel corso della Prima guerra mondiale. Aggredisce il sistema nervoso (è chiamato anche gas nervino). Causa la morte dopo pochi minuti di esposizione.

Penetra nel corpo per inalazione, ingestione, attraverso gli occhi e la pelle. I sintomi sono vari, ma includono lacrimazione e salivazione, sudorazione eccessiva, difficoltà di respirazione, difficoltà della vista, nausea, vomito, contrazioni muscolari e mal di testa. La morte avviene per blocco della muscolatura respiratoria. É importante togliersi al più presto i vestiti e lavarsi bene il corpo e gli occhi. Esiste un antidoto.

Gli spunti di riflessione proposti negli articoli proposti meritano una particolare attenzione perché sottendono a tre richieste che le persone pongono e verso i quali un sistema di emergenza dovrebbe trovare delle adeguate soluzioni. In buona sostanza tutti chiedono in caso di emergenza:

– di essere messi nelle condizioni di porsi in salvo;

– di sapere le sorti delle persone con le quali ci si trovava nel luogo sottoposto ad emergenza;

– di essere informati su quanto sta accadendo.

Se tali richieste sono sufficientemente soddisfatte le persone mostrano una adeguata predisposizione alla collaborazione, anche in circostanze molto difficili quali quelle esaminate.

(09/2017) IL PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE (seconda parte)

di Sergio Vianello

articolo pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza” di Settembre/Ottobre 2017

I soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza, nelle varie realtà operative aziendali, sono figure in possesso di attitudini e capacità psico-fisiche adeguate ed in grado di assumere decisioni autonome
con immediatezza.

Datore di lavoro, o persona da lui delegata quale dirigente o preposto
Il datore di lavoro o, se nominato, il dirigente preposto, provvede affinché nel corso dell’esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza e venga applicato il piano di sicurezza, di emergenza e di evacuazione. In particolare accerta che:
• i sistemi di vie di uscita e di circolazione interne siano tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
• all’interno del contesto lavorativo funzionino il sistema delle vie di uscita e gli impianti e le attrezzature di sicurezza;
• che siano mantenuti efficienti gli impianti elettrici;
• siano presi gli opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e sistemazioni in generale;
• sia osservato e fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti e nei posti ove tale divieto è previsto.

Coordinatore generale
Nell’esercizio delle sue funzioni, il coordinatore deve assicurarsi che:

  • sia garantito il numero di addetti all’emergenza e se necessario adottare adeguate sostituzioni;
  • le vie di uscita siano tenute aperte e costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un eventuale incendio;
  • le porte lungo il percorso d’esodo siano mantenute sempre aperte;
  • sia mantenuta integra la cartellonistica di sicurezza;
  • sia tenuta adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, la cassetta di pronto soccorso il cui contenuto minimo deve essere quello di
    cui all’articolo 15 comma 3, del decreto legislativo del 15 luglio 2003, n. 388, e successive modificazioni;
  • siano mantenuti integri, controllati e correttamente posizionati, tutti gli approntamenti antinfortunistici antincendio;
  • vengano mantenuti efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
  • vengano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari.

In caso di evacuazione, il coordinatore generale ha l’incarico di raggiungere il punto di raccolta previsto e confrontarsi con gli addetti all’emergenza e gli altri intervenuti per verificare che tutte le persone presenti nei luoghi al momento dell’emergenza siano al sicuro. Qualora non fosse presente all’appello qualche soggetto presente nell’ambiente di lavoro, deve allertare i sistemi di soccorso istituzionali (VVF, ambulanze, polizia, …). Ad emergenza terminata può sospendere il lavoro oppure, verificata la passata emergenza, farlo riprendere facendo rientrare tutti i lavoratori.

Addetti all’emergenza
In caso d’esodo, gli addetti all’emergenza debbono:

  • intervenire materialmente per favorire un agevole deflusso delle persone, consentendo loro di raggiungere un luogo sicuro nel più breve tempo possibile;
  • aiutare a raggiungere ordinatamente il punto di raccolta gestendo al meglio le situazioni di panico;
  • verificare che tutto il personale e i terzi presenti in loco (es. clienti) abbiano udito l’allarme e in caso contrario invitare il pronto esodo (in particolar modo controllare i servizi igienici e gli studi);
  • agevolare l’esodo dei terzi presenti dando loro indicazioni sull’esodo e sul punto di raccolta.

Tutto il personale ha il dovere di avvertire il coordinatore generale e/o gli addetti all’emergenza di ogni situazione di pericolo grave ed immediato, di qualsiasi natura. Al riscontrarsi di un allarme, l’addetto all’emergenza, deve verificare la situazione di eccezionalità e comunicare al coordinatore generale il livello di emergenza, inoltre ha il dovere di mettersi a disposizione per eseguire i comandi del coordinatore generale alle situazioni di emergenza, collaborando per prestare aiuto e soccorso alle persone in difficoltà.

Divieti e limitazioni
Nei locali aziendali è vietato l’uso di fiamme libere, di stufe elettriche con resistenza a vista, di stufe a cherosene. È inoltre vietato costituire depositi di sostanze infiammabili o di sostanze che possono per la vicinanza reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni. È, infine, vietato lo spegnimento dell’illuminazione negli stessi locali e nelle aree di pertinenza dove transitano le persone, prima che tutte siano uscite all’aperto o siano state portate in luogo sicuro.

Regole per la sicurezza e la prevenzione
Le principali indicazioni e prescrizioni per la sicurezza sono:

  • imparare cosa fare in caso di incendio;
  • tenere in ordine i punti di passaggio;
  • lasciare sempre sgombro l’accesso agli estintori, ai sistemi antincendio e alle uscite di emergenza;
  • non coprire la cartellonistica di emergenza: antincendio, uscite, pericoli;
  • urlare solo in caso di pericolo imminente;
  • sforzarsi di mantenere la calma in ogni situazione;
  • non cercare di eseguire interventi di riparazione e non manomettere impianti di alcun genere; chiedere l’intervento del servizio di manutenzione;
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza e per le quali non si è ricevuto idoneo addestramento;
  • prima di compiere qualsiasi tipo di operazione, analizzare i rischi che tale operazione comporta e trovare soluzioni per minimizzarli;
  • correggere sempre chi si comporta in maniera poco sicura;
  • riferire immediatamente all’addetto della sicurezza di qualunque situazione insicura, ovunque essa si presenti.

Raccomandazioni in caso di incendio
In caso di principio d’incendio, ciascun addetto è autorizzato a intervenire prontamente per soffocarlo sul nascere e qualora non fosse possibile deve avvertire tempestivamente il responsabile dell’attività e/o i coordinatori e/o gli addetti all’emergenza. La tempestività dell’intervento è essenziale per evitare il propagarsi dell’incendio. All’uopo è necessario che ogni lavoratore conosca dove siano collocati gli estintori portatili.
Regole pratiche di prevenzione:

  • tutto il personale deve immediatamente segnalare al responsabile dell’attività, eventuali manomissioni o malfunzionamenti relativi ai presidi antincendio presenti;
  • evitare di ingombrare con depositi inopportuni le attrezzature di soccorso o le uscite di sicurezza;
  • verificare sempre la dislocazione degli estintori.

Nel caso in cui si rilevi o sospetti dell’esistenza i un principio d’incendio (presenza di fumo, odore di bruciato, presenza di fiamme), non lasciarsi prendere dal panico (un principio d’incendio si può spegnere agevolmente utilizzando un panno, gli estintori o gli idranti disponibili) e provvedere immediatamente a:

  • richiamare l’attenzione di altro personale presente, richiedendone collaborazione;
  • azionare i dispositivi antincendio disponibili, evitando di esporre a rischio la propria persona;
  • non abbandonare le aree finché non si è certi che l’incendio non possa riprendere;
  • in caso esistano è assolutamente vietato l’uso degli ascensori: usare le scale esistenti con calma;
  • tutto il personale e le persone estranee presenti devono lentamente e senza panico avviarsi verso le uscite di sicurezza percorrendo le vie di esodo predisposte e raggiungere il luogo sicuro previsto
    per il raduno e la coordinazione delle emergenze;
  • informare immediatamente i propri superiori e i responsabili o preposti alla Emergenza e al Primo Soccorso;
  • non prendere iniziative personali e non coordinate dai preposti alla sicurezza.

Raccomandazioni in caso di minacce da parte di vandali
È possibile che malintenzionati o folli, spontaneamente o in seguito a diverbio, assumano atteggiamenti volti a danneggiare l’ambiente e/o aggredire le persone presenti. A seconda della pericolosità delle minacce, è necessario attenersi ai comportamenti seguenti:

  • mantenere un atteggiamento calmo onde evitare di innervosire il vandalo e gli altri presenti;
  • informare immediatamente, ma senza atteggiamenti allarmati ed in condizioni di sicurezza, il responsabile dell’emergenza e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine (numero unico d’emergenza
    112);
  • non avvicinarsi troppo all’aggressore dato che potrebbe essere in possesso di armi o utilizzare come arma impropria oggetti presenti nell’ambiente;
  • cercare di calmare l’aggressore con parole ed atteggiamenti calmi e concilianti, senza discutere o contestare le sue dichiarazioni;
  • non intervenire direttamente sull’aggressore per non compromettere la propria sicurezza e quella dei presenti;
  • cercare di far parlare il più possibile l’aggressore senza provocarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Procedure d’attuare in caso di allarme

  • mantenere la calma;
  • attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei piani di emergenza;
  • evitare di trasmettere il panico ad altre persone;
  • prestare assistenza a chi si trova in difficoltà, se si ha la garanzia di riuscire nell’intento;
  • allontanarsi immediatamente, secondo le procedure imposte;
  • non rientrare nell’edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di normalità.

Raccomandazioni in caso di pericolo grave
Nel caso in cui venga segnalata o sospettata l’esistenza di un pericolo grave ed immediato il lavoratore deve provvedere senza esitazioni a:

  • richiamare, evitando il panico, l’attenzione di tutte le persone presenti;
  • informare dettagliatamente i preposti alla sicurezza e attendere, nel caso, istruzioni;
  • abbandonare in tempi rapidi in maniera ordinata e senza panico i luoghi ritenuti pericolosi o soggetti a pericolo grave ed immediato.

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività:

  • garantire l’evidenza del numero di chiamata del pronto Soccorso, vigili del fuoco, polizia, ecc.;
  • predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento);
  • cercare di fornire, già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;
  • in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il pronto soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei
    feriti;
  • in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;
  • prepararsi a riferire con esattezza quanto é accaduto, le attuali condizioni dei feriti;
  • controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Un infortunato si può assistere seguendo le seguenti modalità

  • valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;
  • evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose ecc.), prima d’intervenire adottare tutte le misure di prevenzione e protezione
    necessarie;
  • spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o se c’è pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;
  • accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);
  • accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione ecc.);
  • porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure;
  • rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia;
  • conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

Raccomandazioni in caso di evacuazione

Nel caso in cui sia stato richiesto di abbandonare le proprie postazioni e l’edificio occorre:

  • evitare di trasmettere il panico ad altre persone;
  • prestare assistenza a chi si trova in difficoltà, se si ha la garanzia di riuscire nell’intento;
  • aiutare le persone portatrici di handicap o ferite;
  • allontanarsi immediatamente, secondo le procedure imposte;
  • ove possibile, accertarsi che tutti i presenti abbiano abbandonato l’edificio;
  • avvertire i coordinatori generali all’emergenza o eventuali momentanei sostituti di ogni situazione di pericolo grave ed immediato, di qualsiasi natura;
  • mettersi a disposizione per eseguire i comandi degli addetti alle situazioni di emergenza. Ciascun dipendente, su richiesta degli Addetti alle situazioni di emergenza, collabora per prestare aiuto e
    soccorso alle persone in difficoltà;
  • non allarmarsi nel caso venga meno l’alimentazione elettrica: è previsto che in caso di emergenza gli addetti possano togliere l’alimentazione elettrica. Pertanto è vietato utilizzare tutti quegli apparati,
    quali ascensori e montacarichi, che funzionino elettricamente e dirigersi verso le uscite di emergenza;
  • uscire rapidamente dai luoghi in cui venisse a mancare l’energia elettrica, dirigendosi verso le vie di fuga, perché ciò può anche essere per altri indice che si è in presenza di una situazione di emergenza;
  • non rientrare nell’edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di normalità.

Procedura d’evacuazione

All’ordine di evacuazione generale tutto il personale deve avviarsi ordinatamente verso le vie di fuga predisposte verso il luogo classificato sicuro, chiudendo dietro di sé le porte di accesso, assicurandosi,
ove possibile, di essere l’ultima persona ad abbandonare il locale, e quindi raggiungendo il punto di raccolta prestabilito che costituisce il riferimento per il personale e da cui viene gestita l’emergenza dagli addetti all’emergenza di piano e dai Coordinatori generali dell’emergenza. L’evacuazione da un fabbricato multipiano che avviene dalle scale condominiali sino all’atrio d’ingresso del palazzo verso l’uscita dallo stesso, deve essere effettuata senza correre e senza usare ascensori. Può comunque essere necessario sostare nei pianerottoli per permettere che le persone dei piani più in basso, che hanno la precedenza nell’evacuazione, riescano a sfollare. In ogni caso è inutile e pericoloso per tutti spingere o accalcarsi o inserirsi in altri flussi di esodo: rallenta la velocità dell’esodo. In caso di presenza di fumi, l’evacuazione deve avvenire camminando abbassati e respirando attraverso un fazzoletto, possibilmente bagnato. La velocità dell’esodo è normalmente maggiore di quella di propagazione di un eventuale
incendio e, quindi, la zona delle scale deve considerarsi relativamente sicura per il tempo necessario a completare con ordine

le operazioni di evacuazione. Inoltre:

  • alla segnalazione di allarme generale tutto il personale deve chiudere cassetti e armadi, lasciando per il resto le cose come si trovano e rimanere attento per recepire l’eventuale ordine di evacuazione; gli addetti alle emergenze indossano, ove possibile, il giubbetto ad alta visibilità e debbono avere la disponibilità dell’elenco, il più possibile aggiornato, dei lavoratori che operano in prossimità del proprio posto di lavoro;
  • se vi sono ospiti esterni, questi, durante le procedure di emergenza, sono sotto la responsabilità del personale che provvede ad impartire loro gli ordini necessari perché possano eseguire le procedure di
    evacuazione, guidandoli fino al luogo di raccolta prestabilito;
  • l’evacuazione deve avvenire senza correre. Se qualche persona dovesse essere presa dal panico, deve essere calmata e rassicurata, presa per mano e condotta verso le uscite;
  • in caso di presenza di fumi, l’evacuazione deve avvenire camminando abbassati e respirando attraverso un fazzoletto, possibilmente bagnato;
  • occorre sempre monitorare la manutenzione al fine di assicurare l’efficienza delle lampade d’emergenza su tutti i percorsi di evacuazione, cosi come verificare periodicamente il contenuto
    della cassetta di pronto soccorso, provvedendo a integrarla con i presidi sanitari mancanti o scaduti.

(03/2017) ATTIVITA’ LAVORATIVA DISLOCATA E SMART WORKING

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza”, aprile 2017

Lo Smart Working o Lavoro Agile, di cui il legislatore si sta occupando in questo periodo, come si legge anche in un altro articolo di questa rivista, è una modalità di esecuzione del lavoro subordinato che ha indubbiamente dei tratti in comune con alcune delle modalità esistenti, ma al tempo stesso se ne allontana, essendo dotato di caratteristiche che lo rendono unico, più di quanto non dica il titolo del disegno di legge approvato dal Senato, ora all’esame della Camera “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

L’attuale dottrina definisce il luogo dove viene svolta la prestazione lavorativa non come un elemento caratterizzante il rapporto di lavoro, ma come solo una modalità. Infatti tra i poteri organizzativi e direttivi del datore di lavoro, rientra la possibilità di destinare il proprio dipendente a svolgere la prestazione di lavoro, secondo le sue esigenze produttive, in un luogo diverso rispetto a quello ordinario, cosi come definito al momento dell’assunzione o nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro. Molteplici sono in Italia le tipologie di contratto di lavoro e molteplici sono le modalità di lavoro che presuppongono un luogo di lavoro
delocalizzato rispetto all’organizzazione datoriale. Si pensi al telelavoro, al lavoro a domicilio o a distanza, ma anche solo a quella tipologia di lavoro da svolgere in missione o in trasferta, oppure a quello svolto dai rappresentanti di commercio, o dagli addetti alle manutenzioni presso terzi o addirittura, a quello svolto nei cantieri edili. Tutte queste tipologie di lavoro hanno un denominatore comune, che è quello di “essere svolte in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno, senza una postazione fissa ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla
legge o dalla contrattazione collettiva”
. La vigente legislazione sull’igiene e sicurezza sul lavoro all’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo II, definisce così i luoghi di lavoro: “ … si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.”

I luoghi di lavoro possono essere i più disparati e, di norma, il lavoratore subordinato svolge la sua prestazione là dove è stabilito dal datore di lavoro. Qualunque
sia, il luogo di lavoro, incidendo direttamente sulla tutela della salute del lavoratore, oltre che sulla tutela della persona stessa del lavoratore, non può essere trascurato ai fini della valutazione di idoneità ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Interessante però è l’interpello n. 13 del 24 ottobre 2013 con il quale è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali “se per i lavoratori a domicilio, che risultano dipendenti di un’azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il Datore di Lavoro debba fornire a proprie spese tutta l’informazione, la formazione e l’addestramento previsto per i lavoratori dal D.Lgs. n. 81/08, in particolare la formazione prevista dai recenti accordi Stato- Regioni e la formazione per addetto al primo soccorso e addetto all’antincendio. Inoltre si chiede di sapere se l’abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, così come definito dal D.Lgs. n. 81/08, e debba pertanto essere oggetto di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.”
Le indicazioni del Ministero interpellato al riguardo sono state: Il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato Regioni del 21/12/11 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio. Il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 81/08.

L’interpello segnala che quanto sopra vale nel caso in cui vi sia un sostanziale vincolo di subordinazione tra l’impresa, nella figura del datore di lavoro, e il lavoratore a domicilio. In assenza di questo vincolo, il D.Lgs. 81/2008 sostanzialmente non si applica, se non per quanto concerne l’art. 21 a carico del lavoratore stesso che ricordiamo disciplina le “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi” e che si riporta integralmente:

“1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.

Tutti i lavoratori subordinati e quindi anche quelli che prestano la propria opera in un luogo diverso dalla sede del datore di lavoro, devono essere informati circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e devono applicare correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro con una tecnologia che consente al dipendente il collegamento delocalizzato con l’organizzazione del datore di lavoro, sono applicabili le disposizioni di cui al Titolo VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attrezzature
munite di videoterminali), indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III, che definisce minuziosamente quale debba essere l’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

Esaminando altri casi in cui il lavoratore venga inviato a svolgere la propria attività lavorativa in un luogo differente rispetto a quello in cui essa viene abitualmente prestata, si può rilevare che, ad esempio, l’Inail riconosce al lavoratore che si infortuna in trasferta il diritto all’indennizzo, in quanto è sempre considerata occasione di lavoro la trasferta o la missione lavorativa; infatti: “anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere”. Per quanto riguarda gli infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente o nel tragitto compiuto per recarsi dalla stessa stanza d’albergo al luogo di temporanea occupazione, occorre rilevare che esso non è equiparabile a quello avvenuto presso la
privata abitazione o partendo dalla stessa, per il quale la Corte di Cassazione ha escluso l’indennizzo, in quanto i rischi del percorso che collega l’abitazione al luogo di lavoro abituale, dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari, per cui detto percorso non è determinato da esigenze lavorative imposte dal datore di lavoro, ma dipende anche da scelte di vita del lavoratore. Diverso è il caso del lavoratore in missione e/o trasferta poiché, in tale situazione, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro.

L’Inail chiarisce che le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono rinvenire:
a) nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze
lavorative dettate dal datore di lavoro;
b) nel caso di rischio elettivo, cioè qualora l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte. Secondo la definizione ormai consolidata in giurisprudenza, per rischio elettivo si intende “quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento” (Cassazione 22.2.2012, n. 2642).

Nel disegno di legge C. 4135 approvato dal Senato della Repubblica e trasmesso il 3 novembre 2016 all’esame della Camera dei Deputati sul Lavoro, citato in precedenza, viene definito Lavoro Agile: “… la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.” L’art. 19 dello stesso disegno di legge, definisce così gli obblighi del Datore di Lavoro:

1)Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2)Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Come si può notare, sul fronte dell’igiene e sicurezza sul lavoro non sono previste sostanziali modifiche, infatti il datore di lavoro, valuterà nel proprio obbligatorio documento di valutazione dei rischi (DVR), i rischi specifici relativi all’attività che il lavoratore agile andrà a svolgere, rispettando gli obblighi derivanti dall’art. 20 del D.Lgs 81/08 con particolare riferimento al comma 2 lettera a) che stabilisce che: “i lavoratori devono in particolare contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.”. Tenuto conto dell’impossibilità di controllare i luoghi di lavoro nei quali viene resa l’attività lavorativa, che il lavoratore può cambiare a suo piacimento in qualsiasi momento, come può il datore di lavoro vigilare sull’attività del lavoratore se non è nemmeno in grado di sapere dove lo stesso stia lavorando? Potrebbe essere al parco o a
casa di un amico con il computer portatile! Nello smart working sarà fondamentale la responsabilizzazione del lavoratore, il quale deve assumere il ruolo di preposto di sé stesso, gestendo sì la propria giornata al fine di raggiungere gli obiettivi richiesti, ma in sicurezza e secondo le indicazioni dettate dalla normativa e soprattutto con il buon senso.

(09/2016) INFORTUNI IN ITINERE

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza”, settembre 2016

Ogni anno nel mondo gli incidenti stradali causano circa 1,24 milioni di morti e un numero di feriti compreso tra 20 e 50 milioni (fonte Istat). Nel 2014 in Italia si sono verificati 174.400 incidenti stradali, con più di tremila morti e circa 700 feriti!. Il costo dei sinistri stradali ammonta nel 2014 a circa 18 miliardi di euro (stima su parametri MIT 2010). 

Nel numero complessivo d’incidenti, rientrano anche quelli che l’Inail distingue tra infortuni in occasione di lavoro e infortuni in itinere (vale a dire nel tragitto casa – lavoro e viceversa). Nello specifico, le denunce d’infortunio a seguito d’incidente stradale in occasione di lavoro (quindi escludendo gli infortuni in itinere) in cui sono stati coinvolti lavoratori e mezzi di trasporto, nel 2014 sono state 21.810, 219 il numero degli incidenti mortali, nove volte maggiore rispetto a quelli che avvengono negli altri ambiti lavorativi. In altre parole, gli incidenti stradali costituiscono la prima causa di morte sul lavoro. Infatti sempre l’Inail nel 2014 ha riconosciuto complessivamente 662 morti sul lavoro, di questi il 52% sono decessi in itinere e sulle strade. 

La Polizia Stradale è costantemente impegnata a prevenire il fenomeno dell’incidentalità stradale connessa all’espletamento di attività lavorative. Infatti, nel corso del 2014 i controlli operati dalla Specialità nei confronti dei veicoli per trasporto professionale di persone e cose (muniti di cronotachigrafo) sono stati 302.979, il 10,2% in più rispetto al 2013, ed oltre il 90% del totale dei controlli operati sui veicoli anzidetti da tutte le forze di polizia. Ma questo, ovviamente, non basta a invertire l’andamento del fenomeno infortunistico specifico in quanto è necessario che i datori di lavoro e i responsabili aziendali della sicurezza dei lavoratori pongano attenzione alla questione degli spostamenti su strada dei propri dipendenti, con azioni che vadano al di là di quanto previsto dalla normativa sul lavoro, ovvero con azioni specifiche o veri e propri sistemi di gestione per la riduzione (per quanto possibile) del rischio stradale. Da notare che nell’ambito degli “infortuni stradali” sono anche da considerare quelli che coinvolgono persone e veicoli all’interno del perimetro dei siti produttivi (es. stabilimenti, impianti, ecc.), sia in zone coperte (come i magazzini) che in zone scoperte (piazzali, spazi di manovra, ecc.). 

Le categorie di lavoratori ha maggior rischio sono: 

– agenti di commercio; 

– autisti di taxi; 

– autotrasportatori; 

– conducenti di mezzi pubblici di trasporto; 

– lavoratori addetti alle consegne aziendali; 

– dipendenti in trasferta (con utilizzo di mezzo proprio/aziendale); 

– dipendenti distaccati; 

– dipendenti che accompagnano altri lavoratori sul luogo di lavoro; 

– società di noleggio auto con conducente ecc. 

– società di distribuzione di cibi e bevande, ecc. 

– dirigenti, preposti aziendali addetti alla vigilanza e/o coordinamento di attività aziendali; 

– squadre di lavoratori (anche ditte esterne) che operano presso luoghi di lavoro esterne all’azienda; 

– lavoratori addetti alle commissioni esterne (banca, posta, ecc.); 

– manutentori;

– corrieri; 

– lavoratori addetti alle consegne aziendali; 

– dipendenti in trasferta (con utilizzo di mezzo proprio/aziendale); 

– dipendenti distaccati (con utilizzo di mezzo proprio/aziendale); 

– tutti coloro che si recano sul posto di lavoro e al termine della giornata lavorativa tornano alla propria dimora. 

Quest’aspetto però trova uno scarso risalto nel Testo Unico per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori (d.lgs. 81/2008) e, di riflesso, nel processo prevenzionistico aziendale. É poco frequente trovare nelle aziende specifiche iniziative di formazione del personale, adeguamento delle flotte ed implementazione di specifici sistemi organizzativi per la riduzione del rischio stradale. Il tema è di assoluta rilevanza, considerati la gravità degli esiti che tali accadimenti comportano, rispetto agli infortuni che avvengono all’interno del perimetro aziendale, in termini di giornate perse e d’invalidità permanente e/o esiti infausti. É evidente che i comparti più interessati sono quelli dei trasporti e del commercio, peraltro una diversa aggregazione dei dati per il comparto servizi, lo fa rientrare tra quelli in cui l’incidenza è maggiore. 

Da non dimenticare anche gli infortuni in itinere. Il tema degli infortuni che avvengono su strada in occasione di lavoro, è certamente classificabile come un fenomeno fortemente multifattoriale e multidisciplinare considerato che nella dinamica degli incidenti, oltre al fondamentale aspetto del comportamento individuale alla guida, sono identificabili una molteplicità di fattori che intervengono contemporaneamente e alcuni di questi, sfuggono al controllo diretto dell’operatore. É dimostrato che gli incidenti stradali che originano da cause diverse dal comportamento individuale (meccaniche, scarsa manutenzione) costituisce una piccola percentuale di essi in quanto la stragrande maggioranza degli incidenti, infatti, è riconducibile direttamente all’imprudenza o imperizia del guidatore. 

Ogni datore di lavoro, tra i propri obblighi, ha quello di eseguire la valutazione dei rischi e di adottare le misure per eliminarli o ridurli, consentendo al proprio personale di lavorare in piena sicurezza. Tra questi, le aziende che hanno grandi numeri in termine di dipendenti, veicoli in uso e spostamenti quotidiani, devono farsi carico della gestione del rischio stradale. Infatti, il luogo di lavoro non è solo un posto specifico individuato all’interno di un sito produttivo all’interno del quale è possibile prevedere, tra le altre, specifiche misure per la riduzione del rischio di infortuni per contatto tra veicoli e persone o per incidenti dovuti a un uso improprio del mezzo (es. ribaltamento di un carrello a forche in un magazzino o di un trattore durante le attività in campo aperto), ma è anche l’intera rete della viabilità pubblica, ambito caratterizzato dal fatto che sfugge al diretto controllo del datore di lavoro, ma per il quale egli deve comunque identificare misure di prevenzione applicabili organizzando un più generale “sistema di gestione” del rischio stradale, magari strutturato coerentemente con quanto previsto dallo standard ISO 39001:2012. 

Dal punto di vista di un approccio sistemico alla gestione del problema, tra i vari aspetti che caratterizzano un sistema di gestione, è necessario considerare fattori condizionanti quali: 

Driver behaviour 

Lacune gestionali dell’organizzazione 

– turni e orari di lavoro; 

– carichi di lavoro in condizioni ordinarie ed eventuali emergenze; 

Comportamenti errati di guida 

– mancato rispetto della precedenza – stop; 

– eccesso di velocità; 

– guida distratta e pericolosa; 

– guida contromano; 

– mancato rispetto della distanza di sicurezza; 

Stato psico-fisico alterato del conducente, 

– assunzione di alcool o sostanze stupefacenti; 

– sonnolenza. 

Equipment failure 

Stato generale del mezzo e inadeguata manutenzione del veicolo: 

– scoppio o eccessiva usura di pneumatici; 

– rottura o insufficienza di freni; 

– rottura o guasto dello sterzo; 

– mancanza o insufficienza dei fari o delle luci di posizione; 

– distacco di ruota; 

– mancanza di manutenzione programmata e revisioni; 

– modifiche tecniche non autorizzate; 

– assenza di ispezioni sullo stato conservativo dei veicoli e assenza di controlli prima della partenza. 

Roadway Design and Roadway Maintenance 

Fattispecie più riccorrenti: 

– curve in contropendenza; 

– rotonde/curve con raggio di sterzata molto stretto; 

– incroci ciechi; 

– presenza di buche e/o avvallamenti; 

– asfalto non drenante; 

– mancato/ritardato intervento mezzi spargisale/spazzaneve. 

Contingency 

Oltre al comportamento del conducente, bisogna considerare il comportamento dei terzi presenti sulla strada, siano questi a loro volta conducenti di mezzi o pedoni. Infatti, potrebbero agire in modo inaspettato per imprudenza o errore, anche in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti come anche per cause psico-fisiche. Bisognerà quindi tenere in considerazione anche la presenza di veicoli fermi in posizione irregolare, possibili luci abbaglianti emesse da veicoli nel senso di marcia contrario che disturbano il campo visivo del conducente oppure la presenza di ostacoli improvvisi. Tra i vari fattori contingenti, un ruolo importante è da attribuire alle condizioni meteorologiche. 

Per ridurre i fattori di rischio si può ricorrere a varie misure di tipo organizzativo e tecnologico quali: 

  • organizzazione del lavoro; 
  • valutazione dei rischi relativi ad ogni singolo veicolo e tipologia di attività prevista/ambiti di percorrenza con analisi dei percorsi e dei rischi noti (es. black point ANIA); 
  • formazione ed informazione; 
  • sistemi informativi per la gestione delle manutenzioni e dello stato del veicolo; 
  • sistemi organizzativi/informativi per la gestione di fermi, limitazioni, divieti; 
  • sorveglianza sanitaria. 

Ma non solo, è anche necessario prevedere l’adozione di: 

  • programmi di comunicazione efficace, anche con la collaborazione di personale del pronto soccorso, durante i quali utilizzare contributi video dedicati all’analisi del comportamento umano e la sua modificazione, utili per analizzare i diversi determinanti incidentali; 
  • analisi puntuali che consentano di individuare anche eventuali cause di natura organizzativa; 
  • modalità analitiche per l’identificazione degli interventi più idonei a ridurre i fattori di rischio; 
  • metodiche per la geolocalizzazione degli eventi incidentali così da identificare eventuali “punti neri” (black point) presenti sui percorsi programmati dovuti a particolari problemi presenti nell’assetto viario; 
  • strategie prevenzionistiche concordate con i lavoratori sulla base dei risultati delle attività in aula, quali vigilanza attiva sull’uso delle cinture di sicurezza, guida sicura, guida difensiva, adozione di sistemi di gestione del rischio stradale; 
  • altre iniziative utili al rafforzamento della base culturale e di consapevolezza sui rischi specifici.

É appena il caso di far notare che l’adozione di tali interventi, tra l’altro, è considerata dall’Inail come miglioramento del sistema sicurezza obbligatorio aziendale e come tale può consentire all’impresa l’accesso alle riduzione del tasso medio di tariffa Inail prevista dall’articolo 24 delle modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e s.m.i. 

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente: 

  • fino a 10 lavoratori-anno: riduzione del premio 28%
  • da 11 a 50 lavoratori-anno: riduzione del premio 18%
  • da 51 a 200 lavoratori-anno: riduzione del premio 10%
  • oltre 200 lavoratori anno: riduzione del premio 5%

Per ottenere la riduzione occorre presentare un’apposita istanza (Modello OT24) fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’Inail. 

(07/2016) OBBLIGHI DI SICUREZZA A CARICO DEL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

di Sergio Vianello

Articolo pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza” di Luglio 2016

La legge 11 dicembre 2012 n. 220, ribadisce i principi per cui nell’unità di proprietà esclusiva, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni o che pregiudichino la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio. 

Detta normativa aumenta i casi di responsabilità da custodia e definisce compiutamente l’Amministratore quale soggetto giuridico garante della sicurezza del condominio, inteso come luogo di vita e di lavoro. 

L’Amministratore di condomino – ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n. 4 cod. civ. – è titolare di un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni dell’edificio e, con riguardo al reato colposo per condotta omissiva, la sua responsabilità va considerata e risolta nell’ambito dell’art. 40 cod. pen., secondo cui «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo», l’affermazione della colpevolezza di tale soggetto presuppone sia l’individuazione della condotta in concreto esigibile in relazione alla predetta posizione di garanzia, sia l’accertamento che, una volta posta in essere tale condotta, l’evento lesivo non si sarebbe verificato. 

Per quanto attiene la sicurezza degli abitanti dello stabile, la violazione di questi obblighi può essere fonte sia di responsabilità civile (di natura contrattuale nei confronti del condominio, di natura extracontrattuale nei confronti dei terzi danneggiati), sia di responsabilità penale nel caso dell’insorgere di una situazione di pericolo, ad esempio ex art. 677 c.p. – omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina – e anche se mentre una parte della Giurisprudenza ritiene che tale responsabilità ricada prioritariamente sull’Amministratore (Cass. pen., sez. I, 20 novembre 1996, Brizzi ed altro), altra parte della Giurisprudenza, più rigorosamente, ritiene che nel caso di mancata formazione della volontà assembleare, che consenta all’amministratore di adoperarsi al riguardo, sussista a carico del singolo condomino l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa (Cass. pen., sez. I, 13 aprile 2001, De Marco) o del verificarsi di eventi di danno (ad es. quello previsto dal combinato disposto degli artt. 434, 449 c.p. : crollo colposo di costruzioni). 

Per quanto attiene alla sicurezza della popolazione residente e dell’ambiente, sarà attribuibile all’Amministratore il dovere di rispetto della loro salute ed integrità; ciò gli in base all’obbligo-principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 del c.c.. 

Quanto sopra è peraltro ribadito dall’’art. 1130 c.c., che sancisce la legittimità dell’Amministratore a porre in essere, senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, gli “atti conservativi” miranti a tutelare l’integrità delle cose comuni (quando l’edificio sia minacciato dal punto di vista della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico) e ad erogare le spese per l’ordinaria manutenzione delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni. In caso d’urgenza, può anche ordinare lavori di manutenzione straordinaria con unico obbligo di riferire alla prima assemblea. 

La sopra menzionata legge 11 dicembre 2012 n. 220 di riforma del condominio opera diretto riferimento alla problematica della sicurezza degli edifici e dei suoi abitanti in un numero notevole di norme. 

L’art. 5, che riforma l’art. 1120 del codice civile, al comma 1 n. 2) sostiene che nel novero delle innovazioni vi sono anche: «1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti». L’art. 6, che riforma l’art. 1122, ora rubricato come «Opere su parti di proprietà o uso individuale» afferma: «Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea». 

Gli artt. 9 e 10, che sostituiscono gli artt. 1129 e 1130 del codice civile, affermano che è una grave irregolarità, la quale legittima i condomini a chiedere la convocazione dell’assemblea per fare cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore, l’omessa tenuta da parte di quest’ultimo del registro di anagrafe patrimoniale contenente ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Inoltre sempre l’art. 9 afferma: «Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto a ulteriori compensi». 

La motivazione per la quale l’Amministratore deve essere spinto a richiedere la verifica di cui si parla deriva inoltre dalla sentenza della Cassazione Penale, Sezione III, 17 giugno 2009 n. 25176, che ha specificato che in vista dell’esecuzione di un’opera che richiede competenze specifiche tra le quali il rispetto di regole tecniche, se il committente si rivolge ad un esperto abilitato, è a quest’ultimo che incombe l’onere dell’osservanza di quelle disposizioni peculiari dell’arte e non è esigibile, da parte del committente, un dovere di vigilanza specifico circa l’osservanza di quelle normative proprie dell’esercizio di un’attività specialistica, per la quale, appunto, il committente ha dovuto affidare il lavoro ad un esperto. 

(05/2016) OBBLIGATORIETÀ DEI PREPOSTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

di Sergio Vianello

articolo pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza” di Maggio 2016

In materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la condizione preliminare, determinante per il riconoscimento giuridico del preposto, non è tanto la qualifica formalmente posseduta, quanto la circostanza che le mansioni siano realmente espletate (principio di effettività).
A tale principio, ampiamente consolidato a livello giuridico, è stato dato pieno riconoscimento normativo dall’art. 299 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, confermato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

L’art. 56 del d.lgs. 81/2008 prevede per i soggetti non osservanti degli obblighi di cui all’art. 19 (obblighi dei preposti) della stessa norma “l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell’art. 19, comma 1, lettera a), c), e) ed f); con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell’art. 19, comma 1, lettera b), d), g)” .

Il testo unico chiarisce che i preposti possono essere puniti “nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti” e, per definire questi limiti, occorre innanzitutto:

  • verificare il corretto adempimento da parte del datore di lavoro,di tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È bene ricordare che, come indicato a più riprese dalla giurisprudenza,
    sovrintendere al lavoro di altri spetta al preposto come compito non esclusivo ma sussidiario a quello obbligatorio del datore di lavoro;
  • il datore di lavoro riveste una chiara figura di garanzia nei confronti dei propri lavoratori nell’esercizio della loro attività e pertanto, affinché si possa configurare la responsabilità del preposto, è indispensabile che il datore di lavoro dimostri di avere adottato tutte le cautele necessarie in materia di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro. Lo “spazio di azione” del preposto, infatti, a
    differenza di quello del datore di lavoro, non attiene ad un livello decisionale, e di conseguenza nessun effetto penale è per lui prospettabile in caso, ad esempio, di mancata messa a disposizione di mezzi antinfortunistici a favore del lavoratore, in quanto è un’incombenza gravante esclusivamente sul datore di lavoro; la responsabilità del preposto sarà legata invece al mancato utilizzo, da parte dei lavoratori da lui supervisionati in materia di sicurezza, dei mezzi antinfortunistici;
  • avere chiara la definizione delle mansioni dei lavoratori ricoperte all’interno dell’azienda, tenendo in considerazione alcuni indici quali la specializzazione, la competenza, l’ambito di discrezionalità, la posizione gerarchica, ecc.;
  • rilevare quale sia la figura professionale dei soggetti che sovrintendono, anche solo temporaneamente, al lavoro di altri colleghi, tenendo presente che in base alla specifica organizzazione aziendale, può esistere un variegato numero di figure professionali in grado di svolgere tali funzioni (es. capi squadra, capi- ufficio, coordinatori, ecc.). Tali figure normalmente ricoprono una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, alcune volte con formale investitura da parte del datore di lavoro, altre volte senza formale investitura; ma pur non risultando nell’organizzazione formale della sicurezza sul lavoro, svolgono un ruolo determinante per la sicurezza stessa all’interno o all’esterno dell’azienda in cui lavorano e assumono di fatto, ai sensi
    dell’art. 299 del d.lgs. 81/2008, il ruolo di preposti e quindi tenute agli obblighi di legge di cui all’art. 19 (tra cui nomina e formazione specifica).

Al fine di “riconoscere” i preposti di fatto vanno valutati alcuni indici: uno di questi è quello derivante dall’individuazione di quei lavoratori che, in assenza della vigilanza diretta del datore di lavoro, siano depositari di ordini o indicazioni di quest’ultimo, con il conseguente esercizio anche solo temporaneo di coordinamento di uno o più lavoratori; si pensi – ad esempio – a due o più lavoratori che, in assenza del datore di lavoro, operino fuori sede, in luoghi ove la disponibilità giuridica del luogo di lavoro derivi dall’affidamento di un appalto: esisterà sempre tra questi un lavoratore che più di altri, in caso di necessità, sarà in grado di interloquire con il datore di lavoro e/o prendere decisioni. Occorre inoltre evidenziare, che in alcune strutture organizzative è presente anche la figura del dirigente che, nel testo unico della Sicurezza, viene definito come “Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. In particolare, la giurisprudenza riconosce la figura del dirigente nel lavoratore che con la sua attività influisca
sull’intera azienda o (nelle aziende di grandi dimensioni) su un ramo rilevante di essa.

Di regola il dirigente non è soggetto al potere gerarchico di nessun altro lavoratore subordinato ma solo a quello del datore di lavoro. Tuttavia nelle imprese di grandi dimensioni è stata riconosciuta l’esistenza di figure (c.d. mini dirigenti) che, pur appartenendo alla categoria dirigenziali soffrono un potere di “coordinamento” di altri lavoratori (es. il direttore commerciale rispetto al direttore generale, il direttore vendite rispetto al direttore commerciale di una grande azienda). La qualifica “formale” di dirigente varia da azienda ad azienda ma essi sono chiamati spesso “direttore” (es. direttore della produzione, direttore di stabilimento, direttore generale). Sentenze della Corte di Cassazione chiariscono che i preposti non necessariamente devono essere investiti di poteri decisionali e di spesa, ma hanno l’importantissimo compito di rilevare e segnalare, a chi possiede i poteri decisionali e di spesa, le situazioni di carenza e/o di rischio nelle misure di sicurezza. I preposti possono essere dipendenti, ma anche autonomi o parasubordinati, in quanto, come detto, la funzione di preposto si qualifica in termini di effettività.
Stante quanto sopra esposto, è da ritenere obbligatorio che in qualsiasi luogo di lavoro, in assenza della vigilanza diretta e continuativa del datore di lavoro, si debba nominare e formare uno o più preposti, a seconda dell’attività e dell’organizzazione lavorativa dell’azienda, anche se in presenza di attività a basso rischio infortunistico. Qualora le squadre di lavoratori (intendendo per squadra un gruppo formato da due o più lavoratori) non sottoposte al controllo diretto e continuativo del datore di lavoro siano più di una (ad es. manutentori di ascensori, addetti alle pulizie, ecc.), è indispensabile nominare e formare almeno un lavoratore per squadra.

(03/2016) LA SICUREZZA DEL LAVORATORE AUTONOMO IN AZIENDA

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza”, marzo 2016

Per affrontare la tematica della sicurezza del lavoratore autonomo in azienda, occorre partire dall’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, che definisce lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, …”. 

Non vi è alcun dubbio che i lavoratori autonomi che operano in ambito di collaborazioni coordinate e continuative nei luoghi in disponibilità giuridica del committente siano da considerarsi “equiparati” ai lavoratori dipendenti, in quanto nonostante la prevalente autonomia organizzativa e la mancanza di esercizio di potere direttivo e disciplinare del committente, anche loro agiscono in assenza di rischio economico e senza mezzi organizzati d’impresa. Rilevanti sono anche i termini utilizzati per definire tali collaborazioni, infatti, il termine “coordinato” indica la necessità di collegare funzionalmente l’attività del lavoratore al ciclo produttivo del committente; mentre il termine “continuativo” sta ad indicare tutta una serie di prestazioni lavorative per il committente reiterate e in misura apprezzabile nel tempo; lo svolgimento della collaborazione del lavoratore autonomo può avvenire contemporaneamente anche con più committenti.
Occorre aggiungere che la tutela della sicurezza del lavoratore ed i relativi obblighi per il committente, non possono prescindere dalla verifica del livello d’integrazione della prestazione del lavoratore nell’organizzazione del committente stesso e, quindi, dall’intensità della relazione che lega il soggetto all’ambiente di lavoro.

Nella nozione di “lavoratore equiparato” (con tutti gli obblighi conseguenti per il committente-datore di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008) rientrano quei collaboratori – lavoratori autonomi – che svolgono prestazioni lavorative che, essendo materialmente o fisicamente svolte nel luogo di lavoro in cui si realizza l’attività del Committente, sono inserite a diverso titolo e stabilmente, nell’organizzazione dello stesso Committente consentendo a quest’ultimo il perseguimento
degli scopi per i quali svolgono la propria attività. Non vi rientrano invece quei collaboratori che svolgono “lavoro autonomo occasionale” (es. liberi professionisti, artigiani, ecc.) che, pur prestando un’attività lavorativa a favore del Committente, non s’inseriscono minimamente nell’organizzazione di quest’ultimo (si pensi ad un’opera di consulenza una tantum, o ad una prestazione del tutto occasionale di manutenzione).

Ma quali sono i soggetti equiparati e quali gli obblighi di prevenzione?
▪ Somministrazione di lavoro
Tutti gli obblighi di sicurezza sono a carico dell’utilizzatore. In capo al somministratore resta l’informazione sui rischi connessi alle attività esercitate e la formazione, informazione e addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tale obbligo può essere adempiuto in alternativa dall’utilizzatore indicandolo nel contratto.
▪ Lavoratore distaccato
Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario. Restano in capo al distaccante l’informazione e formazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore è distaccato.
▪ Collaboratori autonomi (Collaboratori coordinati e continuativi)
Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, nessuno escluso, sono a carico del committente.
▪ Prestazioni occasionali di tipo accessorio
Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, nessuno escluso, sono a carico del datore di lavoro.
▪ Lavoratori a domicilio, addetti dei Condomini
Solo gli obblighi formazione e informazione (artt. 36 e 37 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) oltre l’addestramento per eventuali attrezzature e/o DPI (dispositivi di protezione individuali) forniti dal datore di lavoro per l’attività da svolgere.
▪ Lavoro a Distanza
Si applicano le disposizioni di cui al titolo VII (videoterminali), indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
▪ Lavoratori autonomi, Imprese familiari, Coltivatori diretti, Artigiani e Piccoli commercianti
Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà (non obbligo) di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
▪ Volontari
Sono equiparati ai lavoratori autonomi. Qualora il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto
a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Inoltre dovrà adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. Se le associazioni di volontariato hanno al loro interno lavoratori o equiparati, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, nessuno escluso, sono a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, è evidente che se il lavoro richiesto presuppone malattie di tipo professionale, il datore di lavoro deve pretenderla a prescindere da chi poi, secondo i casi, debba pagarla.

(05/2014) SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: LA RESPONSABILITÀ È ANCHE DEI PARROCI.

AEQUOR IN PRIMA LINEA INSIEME ALL’ARCIDIOCESI DI MILANO

di Sergio Vianello

19 maggio 2014

 L’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, modificato ed integrato dal D.lgs 106/2009, è ampio e coinvolge tutti i settori di attività, privati e pubblici; tutte le tipologie di rischio, nonché tutti i lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati: Parrocchie, Parroci e volontari che lavorano nelle nostre chiese, non sono esclusi. Per questa ragione l’Ufficio Avvocatura della Diocesi di Milano ha predisposto un comunicato che riassume le indicazioni necessarie per le parrocchie che impiegano collaboratori, ad assolvere gli adempimenti di legge, in merito alla sicurezza. 

Æquor Sicurezza e l’ingegner Sergio Vianello hanno immediatamente recepito le direttive dell’Arcidiocesi di Milano organizzando un corso gratuito, per la prima volta espressamente rivolto ai parroci ed ai loro volontari, per chiarire quali e quante sono le responsabilità di tutela che l’ente parrocchia ed il suo parroco deve affrontare. 

Ad aprire le danze, sono state le sette chiese del Decanato Giambellino che hanno affollato il teatro della chiesa di San Giovanni Battista alla Creta. I volontari delle comunità di S. Curato d’ars, S. Vito al Giambellino, S. Leonardo Murialdo, Immacolata concezione, S. Benedetto e Santi patroni d’Italia Francesco e Caterina hanno partecipato a questa iniziativa promossa da Æquor con grandissimo interesse ed attenzione, a riprova della profonda consapevolezza che lo stesso settore del volontariato ha di sé e del servizio che rende alla comunità. 

La nuova normativa pone a carico del “datore di lavoro-parrocchia” una serie di obblighi specifici quali la redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi), la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), obblighi informativi e formativi a favore dei lavoratori (volontari equiparati). Ma ciò che emerge nelle direttive diocesane è la volontà di coordinare le scelte delle parrocchie a livello decanale, auspicabilmente nominando il medesimo RSPP per più parrocchie. Per questo motivo Æquor sicurezza si è posta in prima linea insieme all’Arcidiocesi di Milano e si è fatta promotrice di questa iniziativa di informazione e formazione, ponendo la propria esperienza e professionalità a tutela del prossimo.