(09/2019) IL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA NEL TERZO SETTORE

di Sergio Vianello

articolo pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza” di Settembre/Ottobre 2019

La tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori è un principio assoluto garantito dalla Costituzione; il Codice Civile, inoltre, all’art. 2087 obbliga l’imprenditore ad “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Grazie alla notevole elaborazione giurisprudenziale e all’evoluzione della normativa comunitaria, il diritto alla salute ha assunto un significato progressivamente più ampio, spostandosi dalla mera garanzia dell’incolumità fisica, sino ad un vero e proprio diritto ad un ambiente lavorativo sicuro e salubre: lavorare in sicurezza significa rispettare il lavoratore come persona mettendo in primo piano esigenze etiche spesso sottovalutate e garantire un sistema di lavoro in linea con le normative europee. Nello specifico, l’art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, definisce l’attività di volontariato come quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

L’art 4 del Decreto 13 aprile 2011 “Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” definisce
la differenza tra volontario “organizzato” e “non organizzato”.
Il “volontariato non organizzato”, è composto da persone che prestano un servizio gratuito e libero senza però essere formalmente associati ad uno dei soggetti disciplinati dalla legge n. 266/1991, che
regolamenta le organizzazioni di volontariato (si pensi, per esempio, a tutti i collaboratori delle parrocchie, cioè a tutte quelle persone di “buona volontà” che, condividendo le finalità dell’ente, gratuitamente prestano il loro servizio in ambito parrocchiale).
Il “volontario organizzato” è quello che opera “…nelle cooperative sociali, agli appartenenti alle organizzazioni di protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico, ai corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco oggetto del decreto del 13 aprile …”
Per affrontare la problematica relativa al terzo settore, occorre però premettere e ricordare che la figura del lavoratore, in ordine all’applicazione delle disposizioni sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere inquadrata nella definizione di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81 che definisce lavoratore la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Tutto ciò soprattutto in relazione alla complementare nozione di datore di lavoro di cui alla lettera b) del medesimo articolo “… «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. …”; nonché a quella di azienda di cui alla successiva lettera c): “… «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; …”

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicano ai volontari, ma solo quelli definiti organizzati, in quanto intervengono in luoghi e/o ambienti comunque organizzati da un datore di lavoro.

Per i lavoratori con vincolo di subordinazione l’applicazione del Testo Unico è integrale, mentre l’art. 3, comma 12-bis del testo unico specifica che per i volontari nelle organizzazioni, si applicano solo le disposizioni di cui all’articolo 2l 1 del presente decreto che prevede, come per i lavoratori autonomi cosi come definiti dall’art. 2222 c.c., per i componenti dell’impresa familiare (art. 230 bis c.c.) e per i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) i seguenti obblighi:

  • utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale conformi alla nuova normativa;
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge;
  • munirsi, in caso di appalto o subappalto, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità.

A detti soggetti è tuttavia riservata la facoltà, con oneri a proprio carico, di:

  • beneficiare della sorveglianza sanitaria;
  • partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Ai fini della corretta valutazione dei disposti legislativi, ai sensi della lettera g), articolo 4, i volontari non devono essere computati per la determinazione del numero di lavoratori, ove il decreto preveda particolari obblighi derivanti dal numero dei lavoratori (riunione periodica obbligatoria, prove d’evacuazione, elezione RLS, procedure semplificate per il dvr,…).
Il concetto di volontariato è assimilabile a quello del lavoro autonomo, che presuppone che non sussista vincolo di subordinazione2 al datore di lavoro e pertanto senza i presupposti di assoggettamento, con l’obbligo di un determinato orario di lavoro più o meno flessibile ma comunque determinato.
La differenza del volontario rispetto al lavoratore autonomo è la retribuzione. Il lavoratore autonomo infatti svolge una prestazione professionale dietro compenso ben definito, il volontario invece presta la propria opera gratuitamente, in quanto possono essere soltanto rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata.

Sono esclusi dalle obbligazioni del d.lgs 81/08, tutti coloro che appartengono al mondo del “volontariato non organizzato”, ovvero le persone che prestano un servizio gratuito e libero senza però essere formalmente associati ad uno dei soggetti disciplinati dalla legge sul volontariato.
Ciò non significa però che il titolare dell’attività di volontariato non sia comunque titolare di un obbligo di garanzia, ad esempio in relazione alla conservazione delle parti comuni dell’edificio, infatti, con riguardo al reato colposo per condotta omissiva, la sua responsabilità va considerata e risolta nell’ambito dell’art. 40 del codice penale, secondo cui «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». L’affermazione della colpevolezza di tale soggetto presuppone sia l’individuazione della condotta in concreto esigibile in relazione alla predetta posizione
di garanzia, sia l’accertamento che, una volta posta in essere tale condotta, l’evento lesivo non si sarebbe verificato.
La responsabilità del titolare delle organizzazioni di volontariato è comunque a favore di chiunque a qualsiasi titolo acceda ai luoghi in sua disponibilità giuridica e quindi anche nei confronti di volontari non organizzati; la responsabilità deve essere correlata non solo agli obblighi specifici di sicurezza a tutela delle attività organizzate, ma anche agli obblighi generali di non esporre chicchessia a rischi generici o ambientali.
Una sentenza significativa è quella della Corte di Cassazione Penale Sezione IV che con sentenza n. 6408 del 11 febbraio 2019 stabilisce che il Parroco assume una posizione di garanzia nei confronti di chi, anche volontariamente, effettua dei lavori all’interno della sua chiesa per cui è responsabile per l’infortunio di un lavoratore caduto da una scala durante i lavori di pitturazione.
Altra sentenza dalla quale discende un importante indicazione è quella della Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 7730 del 20 febbraio 2008, con la quale il parroco è stato condannato per reato di lesioni colpose aggravate, in quanto:

  • “ … le norme di prevenzione degli infortuni si applicano anche nel caso di prestatori d’opera volontari assumendo la persona per conto della quale gli stessi operano una posizione di garanzia nei loro confronti specie se vengono poste a disposizione degli stessi attrezzature di lavoro che risultano irregolari.”
  • “ … l’approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi di lavoro”.

Ma non sono solo i Parroci che assumono la posizione di garanzia nei confronti dei volontari; con la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 22 novembre 2013, n. 46782, per l’infortunio mortale di un volontario, è stato condannato il comandante della polizia municipale e capo della protezione civile del comune che ha esercitato poteri direttivi di fatto (art. 299 d.lgs. 81/08).

Importante rilevare che chi riveste la posizione di titolare dell’associazione, che questa sia organizzata o non, deve tutelare l’incolumità non solo di coloro che quasi quotidianamente o anche solo occasionalmente prestano attività lavorative all’interno dei locali o nelle pertinenze, ma anche delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei terzi che accedono a diverso titolo alle parti comuni.

(07/2019) Operaio travolto durante i lavori di scavo per la posa di tubazioni. Responsabilità del RSPP.

(06/2019) “IN CANTIERE NON SI INVECCHIA”

la sicurezza nell’edilizia per i lavoratori anziani

di Sergio Vianello

pubblicato su “Editoriale FOIM”, giugno 2019

L’invecchiamento della forza lavoro è un tema tanto attuale come sottovalutato o, piuttosto, trascurato. Eppure i dati non lasciano dubbi. A partire da quelli demografici che mostrano come l’Italia sia una nazione sempre più “vecchia”: le persone con 65 anni e più costituiscono quasi il 22% della popolazione, mentre quelle fra 0 e 14 anni solo il 14%, con un’età media che si attesta intorno ai 45 anni. Inoltre, la speranza di vita di quasi 84 anni per la donna e di 80 anni per l’uomo fa dell’Italia il secondo Paese al mondo con più anziani, dietro al Giappone (ISTAT 2015). A questo vanno aggiunti elementi quali bassi tassi di natalità e di fecondità.

Tuttavia, tralasciando le pesanti conseguenze sociali del crescente “debito demografico” nei confronti delle generazioni future in termini di sostenibilità (sistema previdenziale e assistenziale), il progressivo invecchiamento della popolazione si riflette su ogni aspetto della vita sociale del Paese, occupazione compresa.

Quando si immaginano le criticità derivanti dall’invecchiamento della popolazione, generalmente si prende in considerazione la progressiva contrazione delle persone in età attiva (fra i 15 e i 64 anni) e il conseguente forte rischio di tenuta dell’intero sistema previdenziale; secondo stime si passerebbe, infatti, dall’attuale 64% al 54,7% del 2065.

Molto meno spesso, invece, si considera che già oggi, una sempre maggiore quota di popolazione anziana è in grado di incidere sulle attività produttive. Accade che la cosiddetta “struttura della forza lavoro” sia sempre meno simmetrica: a una quota di persone tra i 20-54 anni più ridotta in numero, corrisponde una, tra i 55-59 anni, via via più nutrita. Quali che siano le cause (invecchiamento, bassa natalità, stagnazione o crisi occupazionali, innalzamento età pensionabile) è evidente come gli ultra cinquantacinquenni non sono più solo lavoratori in uscita, ma parti integranti della forza lavoro(1).

In cifre: dal 2005 al 2015 il tasso di occupazione delle persone fra i 55 e i 64 anni è complessivamente cresciuto dal 31,4% al 48,2%.

Un problema quello dell’invecchiamento della forza lavoro che si riflette sulla produttività, sull’organizzazione aziendale e che ha forti implicazioni anche sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. Il gap generazionale tra lavoratori giovani e anziani incide, inoltre, su vari aspetti della vita lavorativa: concentrazione, riflessi, vigoria, attitudine all’apprendimento. Se ciò vale per occupazioni dove è sollecitata più la mente che la forza fisica, è facile immaginare che vi saranno conseguenze più profonde quando è invece la seconda ad essere maggiormente stimolata.

Oggi si cerca di intervenire, specialmente in azienda, con soluzioni che possono facilitare lo svolgere delle attività ai lavoratori anziani: postazioni ergonomiche, attrezzatura di supporto, interfaccia di device più chiare, etc.

Un’attenzione crescente al tema che, tuttavia, non è né generalizzata né trasversale, riguardando soprattutto il comparto industriale e, purtroppo, molto meno altri settori.

Fra questi vi è quello delle costruzioni, certamente tra i più pericolosi per l’incolumità del lavoratore.

L’edilizia, infatti, già di per sé si caratterizza come un ambito con un’elevata presenza di malattie professionali e con il più alto indice infortunistico. Spesso di casi mortali. Una tendenza che, pur decrescendo, non ha smesso di essere rilevante: si è passati dai 109 decessi del 2013 agli 80 del 2017 (dati INAIL 2018).

Basti pensare al rischio derivante dal lavoro in quota. Le cadute dall’alto rappresentano, infatti, un terzo degli infortuni nell’edilizia; nello specifico da tetti o coperture, da scale o ponteggi, da parti in quota di un edificio (balconi, terrazzi etc.) e da macchine da sollevamento.

Per lavorare su ponteggi o tetti è richiesta non solo esperienza e prudenza, ma anche una condizione fisico-psichica ottimale; il che significa avere un corpo allenato, agile, forte, libero da dolori o da limitazioni dovute al naturale passare degli anni o a patologie sopravvenute nel tempo.

Un comportamento che dovrebbe riguardare innanzitutto il buonsenso e la logica e che, tuttavia, non viene quasi mai messo in pratica o rispettato. Ogni giorno, in cantieri di diverse dimensioni, lavoratori anziani mettono a repentaglio la propria incolumità continuando a svolgere mansioni che dovrebbero essere ad appannaggio solo di individui più giovani.

Qual è la ragione del perdurare di questo continuo stato di rischio? Non esistono leggi o norme che tutelino queste categorie di lavoratori, magari agevolandone il pensionamento?

Tra le undici categorie professionali di lavoratori dipendenti definite dalla normativa, c’è quella dell’edilizia e della manutenzione degli edifici. Infatti, a seguito del D.lgs. 4/2019, le categorie di lavoratori con attività gravose hanno facoltà di chiedere l’APE sociale (“se hanno raggiunto il sessantatreesimo anno di età unitamente ad almeno 30 o 36 anni di contributi”), oppure la possibilità di ritirarsi con la pensione anticipata al raggiungimento di 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica a condizione, però, di vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del diciannovesimo anno di età. Vi sono tuttavia due importanti discriminanti.

La prima è che l’accesso ai benefici sopra elencati resta ancorato a un vincolo di bilancio annualmente stabilito; ovvero: se vi sono le risorse finanziarie è possibile, altrimenti vi è il posticipo della data di decorrenza del beneficio.

La seconda è che l’accesso a queste forme di prepensionamento resta valido solo per i lavoratori dipendenti. Per gli autonomi e gli artigiani, invece, non è previsto nulla di simile. E questa limitazione, in un certo senso, aggrava il problema considerando che nei cantieri lavorano in percentuale preponderante proprio gli autonomi.

Idraulici, muratori, manovali, elettricisti, serramentisti, gessisti e altri: sono molti i professionisti non inquadrati come dipendenti che si alternano in un cantiere durante le diverse fasi della costruzione. Un esercito di persone spesso privo di tutele, senza obbligo di formazione e sorveglianza sanitaria, carente di informazione e addestramento e che lavora in subappalto o talvolta senza un regolare contratto.

Lavoratori – proprietari di ditte individuali o detentori di partite IVA – che non dispongono di paracadute sociali e supporti nel caso di malattia temporanea o inidoneità a certe mansioni derivante da una delle numerose e probabili malattie professionali che possono colpire con l’avanzare dell’età.

Individui “costretti” a lavorare anche in caso di difficoltà e non perfetta forma fisica, con tutte le conseguenze negative che ciò può comportare.

Non solo, in una tale situazione va aggiunto un ulteriore elemento di criticità. Nessun lavoratore “edile” può in nessun caso usufruire delle agevolazioni pensionistiche previste dal D.lgs 67/2011 per quei lavori definiti “usuranti”, non rientrando – in maniera sorprendente – in nessuna delle tipologie previste dalla legge.

Quindi, quale soluzione per rendere più tutelato chi lavora nell’edilizia? Mutare completamente la situazione in tempi brevi è utopistico. Tuttavia, si possono mettere in pratica alcuni correttivi in grado di migliorare la condizione di chi vive di edilizia.

Il primo è, per l’appunto, far rientrare il lavoratore fra coloro che svolgono occupazioni “usuranti”.

Il secondo potrebbe riguardare l’obbligatorietà della formazione, specie in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria.

Il terzo, potrebbe riferirsi a una professionalizzazione obbligatoria di coloro che in un cantiere operano. Cosa che oggi purtroppo non avviene: chiunque, senza la minima preparazione o conoscenza tecnica può aprire una ditta edile e proporsi sul mercato. Ed è forse su questo ultimo versante che l’ingegnere – quale figura che ha profonda cultura tecnica – può intervenire, facendosi promotore di una rinnovata visione del lavoro in cui alla base vi sta il sapere e, di conseguenza, lo svolgimento delle attività in tutta sicurezza.

(09/2018) L’INVECCHIAMENTO NEL MONDO DEL LAVORO – RISCHIO DI GENERE

di Sergio Vianello e Stefania Chiesa

pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza”, settembre 2018

Diverse sono le definizioni per definire ciò che è inevitabile: “l’invecchiamento”; quella di seguito è molto tecnica anche se in quanto tale generalizzata.

“Processo biologico progressivo caratterizzato da cambiamenti che comportano per l’organismo una diminuzione progressiva e continua della capacità di adattamento all’ambiente, riduzione delle riserve funzionali d’organo e d’apparato e conseguentemente riduzione della capacità di sopravvivere ed una crescente probabilità di morire o un’aumentata fragilità”. (G. Ricci, 2013, in Schena F.)

Premesso che il fenomeno dell’ invecchiamento è sicuramente influenzato dalle caratteristiche fisiologiche del lavoratore, non si possono però trascurare gli altri parametri essenziali per renderlo intelligibile:

• la tipologia di attività svolta (alcune particolarmente usuranti, si pensi ad esempio ai lavoratori del comparto edile);

• gli anni di attività (in alcuni casi il percorso lavorativo inizia molto prima di quello contributivo – lavoro minorile e/o in nero);

• il genere (non c’è dubbio che la differenza di genere, con il passare degli anni almeno per alcune attività, possa causare maggiori stress fisici lavorativi alle donne rispetto a quello degli uomini).

Negli anni ’70 sino alla riforma Dini e Amato, l’attività lavorativa di lavoratori “anziani” con età sopra i 60 anni, era limitata a meno del 20%.

Le successive riforme avevano innalzato l’età della pensione di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne; le pensioni di anzianità invece prevedevano un minimo di 37 anni di contributi dal 1995.

La riforma Fornero, innalzando l’età per la pensione di vecchiaia a 67 anni e quella di anzianità a 42, ha comportato un nuovo aumento dell’effettiva età in cui i lavoratori si ritirano dal lavoro.

A seguito delle riforme pensionistiche negli ultimi anni è aumentato considerevolmente il numero di lavoratori tra i 55 e i 60 anni ancora in attività.

Le modifiche funzionali per organo o funzione, nell’invecchiamento fisiologico in età lavorativa di seguito evidenziate, sono ben indicate in un rapporto esplicitato da Donatella Talini, Tiziana Vai, Carlo Nava nel libro “Aging E-book, il Libro d’argento su invecchiamento e lavoro”:

• capacità visiva: “difficoltà di accomodazione (nella messa a fuoco per fissare oggetti vicini) per rigidità del cristallino e/o indebolimento dei muscoli ciliari, che si compensa con lenti; riduzione di campo visivo (fino a 20-30°) e di acuità visiva; riduzione di percezione della distanza degli oggetti e della distinzione tra colori scuri molto simili; maggior sensibilità all’abbagliamento per cataratta iniziale o per minor velocità degli adattamenti della pupilla alla luce, particolarmente evidente in caso di scarsa illuminazione, di abbagliamento o di caratteri od oggetti molto piccoli”;

• capacità uditiva: “problemi di presbiacusia con difficoltà alla percezione delle frequenze più alte (valutare anche l’eventuale pregressa esposizione a rumore in ambito lavorativo), e difficoltà alla percezione delle comunicazioni verbali in ambiente rumoroso”;

• equilibrio: “alterazioni a livello degli input sensoriali (sindromi vertiginose, deficit vestibolari)”;

• massima forza muscolare: “dai 20 ai 60 anni si perde dal 15% al 50% di forza muscolare, con conseguente ridotta tolleranza allo sforzo intenso acuto, maggiore affaticabilità, maggiore vulnerabilità per sovraccarico biomeccanico cumulativo (ricordiamo che la definizione di sforzo sulla scala di Borg è individuale)”;

• articolazioni: “la funzionalità si riduce lentamente e può rendere difficile il lavorare in posture estreme; oltre i 45 anni si ha un progressivo incremento dell’osteoartrosi, eventuali effetti del sovraccarico biomeccanico cumulativo (coxartrosi, gonartrosi, rizoartrosi…). Minor resilienza al sovraccarico cumulativo muscolo tendineo”;

• apparati cardiovascolare e respiratorio: “dai 30 ai 65 anni la funzionalità respiratoria può ridursi del 40%, con difficoltà in lavori pesanti prolungati e/o in condizioni climatiche o microclimatiche severe; riduzione di portata cardiaca e di capacità massimale durante lo sforzo”;

• disturbi del sonno: “oltre i 50 anni esiste una riduzione quantitativa e qualitativa del sonno con alterazione dei ritmi-circadiani e regolazione del ritmo sonno-veglia. Vi è inoltre una maggiore difficoltà alla tolleranza dei turni notturni”;

• termoregolazione: “maggiori difficoltà nel mantenere la temperatura interna del nostro organismo in caso di variazione significativa della temperatura e degli altri parametri climatici o microclimatici esterni”;

• funzioni cognitive: “aumento dei tempi di reazione e riduzione della memoria a breve termine e dell’attenzione; minore tolleranza alla confusione; necessità di più tempo per pensare e imparare compiti; maggiore difficoltà ad imparare nuovi compiti, soprattutto se complessi; minor tolleranza ad adattarsi al cambiamento e possibile maggiore predisposizione allo stress lavoro correlato (gli studi su questo aspetto danno risultati controversi). Alcuni studi hanno dimostrato che le differenze nella resistenza allo stress sono maggiori tra individui che tra classi di età; a volte gli anziani (in buona salute) percepiscono meno stress dei giovani ma hanno maggiori difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti e maggiori preoccupazioni per la perdita del lavoro”;

• malattie: “aumenta l’incidenza e prevalenza di malattie cronico-degenerative (diabete, cardiopatie, tumori), spesso con coesistenza di due o più malattie”.

Ma che influenza hanno su questi fattori i parametri aggiuntivi esposti in premessa, relativi ai lavori usuranti, agli anni di attività e al genere?

Lavori usuranti

Premesso che a seconda delle caratteristiche fisiologiche del soggetto, il lavoro può essere comunque più o meno usurante, vediamo quindi quali possono essere le attività da annovere tra queste.

Per il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183” e la legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” i lavori cosiddetti usuranti sono i seguenti:

• lavori svolti in gallerie, cave o miniere; i lavori svolti ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; i lavori nella catena di montaggio; i lavori svolti dai palombari; i lavori in spazi ristretti; le attività di asportazione dell’amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo;

• lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore non meno di 64 giorni lavorativi l’anno; i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;

• lavoratori impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, i lavoratori che svolgano attività con ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo, i lavoratori addetti al controllo computerizzato della produzione e al controllo qualità;

• conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico.

Ai fini dell’accesso all’Ape sociale e all’anticipo pensionistico, per i lavoratori “precoci” la legge di stabilità 2017 (legge 232/2016) e successivamente la legge di stabilità 2018 (legge 205/17), hanno istituito nuove categorie di lavori particolarmente pesanti o gravosi:

• addetti alla concia di pelli e pellicce;

• addetti ai servizi di pulizia;

• addetti spostamento merci e/o facchini;

• conducenti di camion o mezzi pesanti in genere;

• conducenti treni e personale viaggiante in genere;

• guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni;

• infermieri o ostetriche che operano su turni;

• maestre di asilo nido e scuola dell’infanzia;

• operai edili o manutentori di edifici;

• operatori ecologici e tutti coloro che si occupano di separare o raccogliere rifiuti;

• addetti all’assistenza di persone non autosufficienti;

• lavoratori marittimi;

• pescatori,

• operai agricoli;

• operai siderurgici.

Per tutte queste categorie, viene concesso il pensionamento anticipato in funzione al tempo di svolgimento dell’attività senza però fare distinzione di genere.

Il genere nel mondo del lavoro

Il problema del rapporto tra il lavoro e il genere femminile con riguardo all’invecchiamento deve tenere conto del fatto che le donne guadagnano mediamente il 23% di salario in meno rispetto alla stessa posizione occupata da un uomo e mediamente svolgono 2,5 ore al giorno non retribuite in faccende domestiche e nell’accudimento di casa e figli.

Inoltre, essendosi alzata l’aspettativa di vita, spesso si trovano a dover badare anche a genitori anziani.

Tutto ciò influisce sicuramente a livello di stress psicologico e può dunque interessare trasversalmente qualsiasi mansione la donna possa svolgere durante le ore lavorative.

Uno studio a cura di Silvana Salerno, ricercatrice Enea ha evidenziato che dal 2004 al 2008 c’è stata in Italia una perdita di 10 anni di vita sana nel genere femminile.

Alcuni autori si sono dilettati nel riassumere in tabelle gli studi condotti in merito, soprattutto in relazione allo sviluppo di malattie professionali in funzione del genere e il risultato ha evidenziato parecchi scostamenti percentuali tra un genere e l’altro, oltre che evidenziato la differenza di tempo impiegato da una donna rispetto ad un uomo per compiere la stessa mansione.

In taluni casi i minuti al giorno dedicati da una donna erano doppi rispetto all’uomo, in altri dimezzati. In funzione di questa esposizione all’attività le malattie correlat possono variare.

Il progressivo aumento dell’età media dei cittadini, assieme al miglioramento delle condizioni di salute nella terza e quarta età, impongono ai paesi più evoluti l’adozione di politiche sociali e soluzioni di welfare aziendale che siano di concreto sostegno alle persone in età avanzata e alle loro famiglie, per finanziare le quali, in tempi di contrazione delle risorse pubbliche, è necessario il miglioramento costante dei livelli di efficienza ed efficacia produttiva, che non possono prescindere dalla ricerca di soluzioni innovative in grado di favorire l’accrescimento dei margini economici.

Tutto ciò è tanto più vero per l’Italia, che da anni contende al Giappone il primato del paese con il maggior numero di centenari, con prevalenza di donne!

galleria di una miniera

(07/2018) D.P.R. 177/2011 E LE BUONEPRASSI PER LA SICUREZZA

di Adriano Paolo Bacchetta

Articolo pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza” di Luglio/Agosto 2018

Era il 26 ottobre 2011 quando, nell’aula Di Donato del Politecnico di Milano davanti a oltre 270 persone, si svolgeva il Primo Convegno Nazionale sulle attività negli Spazi Confinati (o ambienti sospetti di inquinamento o confinati come definiti dal d.p.r. 177/2011) dal titolo “Confined Space or Black Hole – Conoscere, valutare, gestire i rischi negli spazi confinati per non lavorare in un buco nero”. Scopo dichiarato dell’evento, era quello di creare le condizioni perché fosse possibile raccogliere e condividere l’esperienza dei portatori di reali conoscenze e interesse, in modo da poter identificare azioni efficaci e procedure operative da condividere e sviluppare grazie alla collaborazione di tutti. Da allora, ogni anno, l’evento è stato replicato e, attualmente, rappresenta uno degli strumenti più interessanti e fruibili per un pubblico ampio e diversificato, in quanto evento capace di portare all’attenzione degli operatori di settore, in maniera ragionata e coordinata, un insieme di esperienze consolidate a livello nazionale e internazionale nell’ambito di una sorta di vetrina facilmente consultabile
da un pubblico relativamente ampio di soggetti interessati.
Ma cos’è cambiato in relazione all’applicazione del d.p.r. 177/2011 da allora? Purtroppo, molto poco. Se ad esempio si considera che, ancora oggi, non è previsto un contesto legislativo
che disciplini in modo puntuale le attività d’informazione-formazione specificamente mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, (art. 2 C1 lettera d), e inoltre tenuto conto dell’indeterminazione ancora presente su molti aspetti applicativi del Decreto e i relativi dubbi e problemi per le imprese chiamate ad applicarlo, è ovvio concludere che c’è ancora molto lavoro da fare.
Fin dalla prima edizione del Convegno Nazionale, ho espresso la mia convinzione che per ridurre in futuro il ripetersi di questo tipo d’incidenti è necessario attingere all’esperienza di chi si è già dovuto confrontare operativamente con le problematiche delle attività negli “spazi confinati”, per definire strumenti concettuali e operativi adeguati per eseguire un’approfondita e corretta valutazione dei rischi, identificare un percorso di addestramento efficace, prevedere l’impiego di attrezzature idonee e pianificare gli scenari di emergenza codificando le operazioni da
porre in essere, anche riferendosi a quanto elaborato a livello internazionale che, purtroppo, risulta essere per lo più ancora scarsamente noto agli addetti. Ma poco di quanto sopra, purtroppo, risulta realmente applicato.
Ancora oggi c’è chi è alla ricerca di una metodica univoca che porti alla definizione puntuale di “ambiente sospetto di inquinamento o confinato” a prescindere da una specifica e precisa analisi e valutazione del rischio. Una sorta di sistema “ascisse/ ordinate” dove semplicemente ricercando l’intersezione delle linee tracciate parallelamente agli assi chiunque, anche con limitata esperienza sul tema, possa determinare se l’ambiente oggetto di analisi rientri, o meno, nel campo di applicazione del d.p.r. 177/2011. Ma, ovviamente, questo non risponde ad altro che alla ricerca di una mera applicazione formale del Decreto funzionale alla redazione di documentazione da poter presentare, in caso di verifica, ai funzionari degli Organi di vigilanza, prescindendo da un’effettiva ed efficace analisi delle attività previste e del contesto operativo in cui si è chiamati a operare. Bisogna, invece, iniziare dalla valutazione della conformazione strutturale di molti
luoghi di lavoro (serbatoi con passo d’uomo avente dimensioni limitate, vasche profonde con difficile accesso, ecc.), per arrivare all’individuazione di eventuali ulteriori rischi specifici associabili o prevedibili in funzione degli agenti chimici presenti e/o introdotti in funzione delle lavorazioni previste che, nel complesso, vadano ben oltre una semplice valutazione dei rischi standardizzata e non contestualizzata. Adottare un diverso percorso rappresenta, in generale, un grave errore. Diverse sono le fonti alle quali ci si può riferire per analizzare il problema specifico, basti pensare alle diverse Guidelines, Best Practices / Approved Code of Practice (ACOP), Indicazioni Operative, ecc. che sono disponibili. Molti di questi documenti, sebbene siano facilmente reperibili, devono essere correttamente interpretati e applicati considerando che non possono, né devono, costituire modalità operative semplicemente e direttamente replicabili ma, e soprattutto, devono portare chi ne applica i principi a definire un proprio schema di analisi tecnico/operativa approfondita dello specifico ambito oggetto di analisi.

E’, infatti, basilare contestualizzare la fase di analisi e individuazione delle misure di prevenzione/protezione rispetto alla legislazione cogente e alle norme di buona tecnica applicabili alla situazione operativa, attivando quei percorsi di critica costruttiva che, attraverso successivi passaggi di affinamento in grado di consentirne l’evoluzione, permettono di migliorare l’applicazione di una qualsiasi buona pratica. Infatti, quanto reperibile nel web, rappresenta certamente una utile fonte d’informazioni in grado di aiutare tutti i soggetti comunque interessati (datori di lavoro, supervisori e gli stessi lavoratori) a riconoscere i pericoli ponendo in essere adeguate misure di gestione e controllo del rischio e dei comportamenti individuali in
modo da proteggere la salute e la sicurezza di tutti i membri dell’organizzazione e per prevenire gli infortuni. Questo, però, solo se i principi e le informazioni ivi contenute sono interpretati e correttamente applicati. Inoltre, negli anni, le indicazioni ricevute a seguito di note ministeriali o risposte a interpelli, non hanno certo sgombrato il campo dai dubbi. L’obiettivo attuale è quello di consolidare le attività di una “comunità di pratica”, in grado di condividere tali informazioni così da poter elaborare una modalità operativa comune.
Le “comunità di pratica”, da anni si sono affermate nel mondo come aggregazioni informali composte da “attori” che condividono interessi e problematiche comuni per collaborare, promuovere, discutere e confrontarsi su questioni correlate ai diversi interessi dei componenti.
Diverse sono queste aggregazioni che sono nate in maniera spontanea, sorgendo intorno a specifiche tematiche e al proprio interno sono stati sviluppati fenomeni di solidarietà organizzativa verso i problemi. In questi contesti, infatti, i membri condividono scopi, saperi pratici, significati, linguaggi e, in questo modo, generano forme di organizzazione caratterizzate da tratti peculiari e distintivi.

Le comunità di pratica sono gruppi di persone che condividono un interesse, dei problemi o una passione per un argomento e che approfondiscono le proprie conoscenze e abilità interagendo ed evolvendo insieme” (Wenger; 1998).

Questo noto che “l’assetto istituzionale, fondato sull’organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche, nasce dalla consapevolezza della necessaria conoscenza di informazioni e indicatori per definire priorità, per mirare azioni, per valutare risultati, ma anche ai fini generali
d’informazione, comunicazione, socializzazione delle conoscenze ed educazione alla sicurezza e alla salute
1”.

Ciò premesso, affermata sia l’importanza dell’attività di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca delle imprese coinvolte, sia la necessità di verificare che la catena degli appalti e subappalti non porti aziende o lavoratori autonomi a eseguire attività per le quali non sono né preparati né attrezzati, la questione è una sola: la necessità di una valutazione dei rischi mirata e approfondita seguita da un addestramento specifico e dall’utilizzo di strumentazioni e attrezzature idonee sia per la sicurezza nelle attività ordinarie sia per gli scenari di emergenza ovviamente
codificando le operazioni da porre in essere in entrambe le situazioni. Oltre a quanto sopra, è però necessario anche attuare interventi che, oltre a rendere realmente efficaci le attività di informazione/formazione – addestramento, possano contribuire a neutralizzare o a ridurre al minimo il verificarsi di comportamenti caratterizzati da inosservanza di norme operative o regolamentari, o dal porre in essere comportamenti non conformi alle comuni pratiche di sicurezza, spostando l’attenzione di tutta l’organizzazione verso la condivisione diffusa dei “valori” della sicurezza.

1” Michele Tiraboschi, Lorenzo Fantini – Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. n.106/2009), Edizioni 81-2008

(05/2018) IGNORARE… LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza”, maggio 2018

Ogni anno, in occasione della festa del 1° maggio si parla diffusamente di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, citando i nefasti numeri di incidenti e morti accaduti l’ anno preedente.

Dal 1° gennaio di quest’anno sono accaduti incidenti che hanno provocato circa 280 morti sui luoghi lavoro (in tutto il 2017 sono stati 634), ai quali si aggiungono i circa 180 decessi occorsi sulla strada, di cui la maggior parte accaduti in itinere.

Le cause, più o meno, sono sempre le stesse: difetti tecnici e organizzativi, scarsa gestione del rischio, gravi lacune nelle procedure di sicurezza, sistemi di controllo di macchine e attrezzature non sufficienti, mancata formazione specifica e/o addestramento necessari per fronteggiare in sicurezza le emergenze.

È bene ricordare che la responsabilità dell’imprenditore per gli infortuni è esclusa soltanto in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che non possa far riferimento ad essa in modo razionale, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (comportamento abnorme).

Ma se la “colpa” viene praticamente sempre ascritta al datore di lavoro, perché lo stesso non fa qualcosa per limitare questo rischio? Forse perché non vuole spendere? Forse perché non gli importa nulla dei lavoratori e pensa solo al profitto? Forse perché gli adempimenti di sicurezza sono solo pura burocrazia generatrice di carta? In alcuni casi forse è vero, ma sono queste le prevalenti cause d’infortunio? Molto spesso la causa è “l’ignoranza”, sostantivo usato in queste brevi note, non in senso offensivo, ma per evidenziare che i datori di lavoro, i lavoratori e in alcuni casi lo Stato stesso, “ignorano” il problema.

Negli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, Testo unico della sicurezza, il legislatore richiama il datore di lavoro ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione e informazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza; orbene, questo preciso obbligo nei confronti del lavoratore, non esiste per il datore di lavoro che invece, proprio per essere in grado di adottare tutte le cautele necessarie per impedire infortuni, ha la necessità di conoscere e approfondire le tematiche di sicurezza che lo vedono coinvolto sempre in prima persona.

Quanti datori di lavoro sono a conoscenza dell’obbligo di nominare uno o più preposti o dirigenti con l’obbligo di formazione? Quanti datori di lavoro sono a conoscenza che la nomina dei propri addetti e/o consulenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro non li esime da responsabilità per “culpa in eligendo” qualora gli stessi fossero stati designati solo per comodità o per le favorevoli condizioni economiche? Quanti datori di lavoro si preoccupano di recuperare i libretti di uso e manutenzione dei propri macchinari e delle attrezzature da mettere a disposizione dei propri lavoratori, illustrandone i contenuti e formandoli sull’utilizzo, personalmente o con l’ausilio di terzi? Purtroppo pochissimi, quasi sempre perché ignorano il problema, pensando che mettendo in atto l’obbligatoria struttura di sicurezza aziendale costituita da lavoratori addetti e consulenti questa sia per loro esimente dal punto di vista della responsabilità, ignorando, che più e più volte le sentenze della Corte di cassazione hanno condannato il datore di lavoro per “culpa in vigilando”, cioè per non aver sufficientemente vigilato sull’efficienza del servizio; se fossero a conoscenza compiutamente di quali sono i compiti e le responsabilità di questo adempimento obbligatorio, non commetterebbero simili errori!

Veniamo ora ai lavoratori, che molto spesso si sentono Superman e rifiutano il fatto che qualcun altro, magari in giacca e cravatta, gli indichi le misure di prevenzione da assumere. “Ho sempre fatto così e non mi è mai successo niente!”: questa è l’affermazione classica di un lavoratore che viene solo invitato a comportamenti più sicuri senza essere “energicamente” obbligato; cambiare abitudini è faticoso e uscire dalla propria zona di comfort è sempre molto difficile.

Provate a far indossare correttamente ai lavoratori una imbracatura anticaduta (chiamata anche impropriamente cintura di sicurezza). Molto spesso la indossano perché obbligati e perché sanno che l’uso è obbligatorio quando sussiste il pericolo di caduta dall’alto. Il problema è che la utilizzano larga, usurata, in alcuni casi nemmeno allacciata; nella stragrande maggioranza dei casi ignorano che, tra l’altro, qualora anche fosse usata correttamente, in caso di caduta e di pendolamento nel vuoto in stato d’incoscienza, benché il lavoratore sia fortunatamente appeso, il tempo medio della sua sopravvivenza è di circa 15 minuti!

Vogliamo parlare dell’elmetto, icona indiscussa della sicurezza? L’uso dell’elmetto non salva la vita (se ti cade un frigorifero addosso a poco serve!), ma preserva il capo da urti e da possibili oggetti contundenti che, in alcuni casi, possono comportare gravi infortuni. Molto spesso i lavoratori accettano questo rischio, ignorando che le contusioni al capo possono provocare la “commozione cerebrale” che tradotto può voler dire perdita di coscienza, pallore, rilassamento muscolare, respirazione debole e superficiale, talvolta vomito. Eppure il diffuso mancato utilizzo non può essere solamente questione di brutte abitudini o di diffidenze. La causa principale è la non percezione del rischio, come quando in auto non si allacciano le cinture di sicurezza o si svolgono sorpassi azzardati; si pensa che l’incidente possa capitare solo agli altri.

La conclusione non può che riguardare la formazione e l’informazione: il datore di lavoro formato e informato, oltre a comprendere meglio le sue responsabilità, che solo intuisce, saprebbe come delegare in maniera corretta e responsabile parte delle sue incombenze di sicurezza. Il lavoratore formato e informato, invece, comprenderebbe meglio le tecniche in continua evoluzione per lavorare in sicurezza.

Ma lo Stato, per mezzo delle leggi e delle sue istituzioni, come influisce nel processo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro? Diciamo subito che le leggi ci sono e pure in grande quantità. Purtroppo, alcuni inutili adempimenti formali distolgono l’attenzione dal vero problema.

Pensiamo alle problematiche connesse al lavoro in spazi confinati e/o con sospetto inquinamento: è ormai risaputo che sovente muore non solo il primo lavoratore che accede in questi luoghi di lavoro, ma anche altri due, che nel tentativo di soccorrere il primo collega malcapitato, incontrano anch’essi la morte in quanto non adeguatamente attrezzati e privi delle più elementari conoscenze a riguardo.

Il decreto del presidente della repubblica 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” è praticamente ignorato da molti lavoratori e datori di lavoro, sia per totale mancanza di adeguata informazione, sia a causa di una normativa che prevede adempimenti spesso poco attuabili, con numerosi aspetti poco chiari e con costi inutili evitabili: basterebbe guardare ad altri paesi europei per “copiare” soluzioni più efficienti.

In una recente intervista, l’ex magistrato Raffaele Guariniello esprime, a parere dello scrivente, alcuni condivisibili concetti: “… Abbiamo in materia una legislazione avanzata, ma non basta se poi non la si traduce in azioni quotidiane. Servono risorse, persone e mezzi, anche per controllare che la legge non sia solo sulla carta, diversamente ripeteremo le stesse cose, a ogni tragedia all’infinito. Poi, quando si mette mano alle leggi, non sempre escono chiare come si dovrebbe…”.

E ancora: “…Servirebbero magistrati di procura specializzati: diversamente ogni processo in materia è sempre il primo e si riparte ogni volta da zero in termini di conoscenza del fenomeno e di rapporti con ispettori consulenti…”.

Una collaborazione fattiva fra ordini e collegi professionali, associazioni di categoria e università che promuova il confronto sulla normativa non soltanto dal punto di vista legislativo ma anche e soprattutto tecnico, eviterebbe inutili burocratizzazioni a vantaggio dell’aumento di consapevolezza da parte di tutti di quanto sia importante la salute e sicurezza del lavoro.

(03/2018) LE INDAGINI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza”, marzo 2018

In materia di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori nell’esercizio dei loro compiti, una funzione importante è affidata dalla legge a enti pubblici di controllo (organismi di vigilanza) e, in particolare, all’ispettorato del lavoro.

Di seguito sono brevemente illustrate le principali attività di controllo previste dal nostro ordinamento, al fine di fornire un “quadro” di riferimento agli operatori (datori di lavoro e professionisti).

Procedure amministrative

Gli ispettori del lavoro, ai sensi dell’art. 64 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, “Norme generali per l’igiene del lavoro”, hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento e in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l’adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

Gli ispettori del lavoro, inoltre, hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali e devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

Ai sensi degli articoli 20 (Prescrizione) e 21 (Verifica dell’adempimento) del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” l’organo di vigilanza in occasione di accesi e verifiche negli ambienti di lavoro, sia per un semplice controllo o a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore, ha il potere di impartire prescrizioni, in caso di inosservanza della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, indicando modalità e tempi della regolarizzazione. Contro le prescrizioni non è ammesso ricorso in via amministrativa.

L’organo di vigilanza inoltre, ai sensi dell’art 11 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 – Inosservanza dei provvedimenti dell’organo di vigilanza – ha il potere di disposizione, cioè quello di impartire, sulla base di un apprezzamento discrezionale e in difetto di previsioni di leggi specifiche, disposizioni immediatamente esecutive, contro le quali è ammesso ricorso in via amministrativa.

La corte costituzionale ha sancito l’obbligo di impartire la prescrizione da parte dell’organo di vigilanza secondo la procedura d.lgs. 758/1994; qualora non provveda ad impartire obbligatoriamente la prescrizione, laddove una violazione alla normativa antinfortunistica sia stata riscontrata, è ascrivibile il reato di omissione colpevole.

Procedure di Polizia Giudiziaria

In occasione di un sopralluogo dell’organo di vigilanza, sia in caso di ispezione sia di infortunio, gli ispettori, che sono ufficiali di Polizia Giudiziaria, effettuano preliminarmente il S.I.T. (Sommarie Informazioni Testimoniali), richiedendo i dati anagrafici del datore di lavoro e il relativo organigramma di sicurezza con evidenziazione degli incarichi, delle nomine e delle deleghe predisposte dal datore di lavoro. Verificano poi la formazione di tutti gli addetti e l’abilitazione dei professionisti eventualmente incaricati quali responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e medico competente.

In caso di ispezione di prevenzione (cioè senza che sia intervenuta per un infortunio), la procedura prevede l’interrogatorio del datore di lavoro e, se ritenuto necessario, di tutti gli altri componenti della sicurezza aziendale individuati in organigramma. L’organo di vigilanza può anche scattare reperti fotografici, fare rilievi, prelevare documentazione, ecc. Le eventuali violazioni riscontrate debbono essere puntualmente precisate individuando i probabili responsabili ed emessa una prescrizione citando gli articoli di legge violati o una disposizione con le indicazioni discrezionali ritenute necessarie.

Nel verbale debbono essere indicate le modalità e i tempi per ottemperare alle indicazioni dell’organo di vigilanza; il verbale verrà notificato al datore di lavoro e/o ai contravventori, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e alla autorità giudiziaria (pubblico ministero).

Dopo il tempo imposto per ottemperare a quanto indicato in verbale, verificata l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione, il contravventore può essere ammesso alla definizione in via amministrativa della sanzione pari ad . del massimo previsto dalla normativa se pagata entro 30 giorni: a questo punto il pubblico ministero può procedere all’archiviazione della pratica.

In caso di ispezione dell’organo di vigilanza in caso d’infortunio, il pubblico ministero può procedere archiviando il procedimento in quanto ritiene che non ci siano state infrazioni e, pertanto, non si deve procedere, oppure ammette il/i contravventori per inosservanza di precisi articoli violati al processo per lesioni personali colpose ai sensi dell’art. 590 del codice penale o omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 del codice penale.

Art. 64 d.p.r. 303/1956Ispezioni

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l’adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali. Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

Art. 11 d.lgs. 758/1994Inosservanza dei provvedimenti dell’organo di vigilanza

1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell’esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.

2. Si applica la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a lire ottocentomila se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.

Art. 21 d.lgs. 758/1994 Verifica dell’adempimento

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Art. 22 d.lgs. 758/1994Notizie di reato non pervenute dall’organo di vigilanza

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all’organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si rende necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

Art. 590 codice penaleLesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa sino a trecento nove euro.

Costituiscono circostanze aggravanti del reato la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In questi casi, per le lesioni colpose gravi, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000, mentre per le lesioni colpose gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 589 codice penaleOmicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

(11/2017) IL PIANO DI EMERGENZA E DIEVACUAZIONE (terza parte)

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza”, novembre 2017

Il Programma di previsione e prevenzione, rispetto all’analisi e alla definizione del rischio terroristico, è orientato alla individuazione delle principali tipologie di evento rispetto alle quali potranno essere definite le procedure di intervento, nel rispetto delle competenze specifiche.

Le mansioni che presuppongono anche il contatto con il pubblico, sono quelle maggiormente esposte al rischio di minacce da parte di malintenzionati verso cose o persone. É possibile, infatti, che malintenzionati o folli, spontaneamente o in seguito a diverbio, assumano atteggiamenti volti a danneggiare l’ambiente e/o aggredire le persone presenti. A seconda della pericolosità delle minacce, potrebbe essere necessario attenersi ai seguenti comportamenti:

– mantenere un atteggiamento calmo onde evitare di innervosire il malintenzionato e gli altri presenti;

– non avvicinarsi troppo all’aggressore dato che potrebbe essere in possesso di armi o utilizzare come arma impropria oggetti presenti nell’ambiente;

– cercare di calmare l’aggressore con parole ed atteggiamenti calmi e concilianti, senza discutere o contestare le sue dichiarazioni;

– non intervenire direttamente sull’aggressore per non compromettere la propria sicurezza e quella dei presenti;

– richiedere senza atteggiamenti allarmati ed in condizioni di completa sicurezza, l’intervento delle forze dell’ordine (numero unico dell’emergenza112);

– cercare di far parlare il più possibile l’aggressore senza provocarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Data la situazione internazionale che ha registrato il verificarsi di diversi attentati nelle più disparate forme, la possibilità che tali eventi possano verificarsi anche in Italia, non è totalmente da escludersi. Le infrastrutture critiche sono le risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia dell’informazione, le reti e i beni che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni alle funzioni cruciali della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, la sicurezza e il benessere economico o sociale dello Stato e della popolazione.

I luoghi sensibili più esposti a rischio terrorismo sono:

-edifici e monumenti storici e/o simbolici

-edifici pubblici, stazioni (ferroviarie,aeroportuali, marittime)

-scuole, ospedali, stadi, teatri, cinema multisale, ecc.

-edifici sedi di organi governativi, militari, partiti politici, enti religiosi, ecc.

-ipermercati, centri commerciali, ecc.

Il periodo più a rischio terrorismo è inoccasione di:

– feste religiose;

– feste nazionali;

– ricorrenze storiche o eventi politici;

– manifestazioni sportive, culturali, sociali.

In caso di tentata minaccia di attentato terroristico con ordigni o chimico batteriologico, è richiesto lo sfollamento dell’ambiente per eliminare i rischi e permettere alle forze dell’ordine di bonificare l’ambiente. Di fatto occorre attuare una procedura di sfollamento come prevista in caso d’incendio ed in più è necessario attenersi ai comportamenti seguenti:

– chiunque riceva la telefonata di preavviso, deve mantenere la calma, non riattaccare il telefono, cercare di ottenere più informazioni possibili in merito al tipo di minaccia e le modalità di esecuzione, tentare di memorizzare le caratteristiche vocali, tono, accento della voce dell’interlocutore, eventuali rumori di fondo provenienti dall’apparecchio del chiamante. Queste informazioni potrebbero essere utili alle forze dell’ordine;

– al termine della telefonata informare immediatamente il coordinatore delle operazioni di emergenza o il suo sostituto presente, mettendolo al corrente dei particolari acquisiti. Non informare altri per evitare diffusione di panico;

– allertare su istruzione del coordinatore delle operazioni di emergenza le forze dell’ordine (numero unico dell’emergenza112);

– abbandonare i locali con calma seguendo le istruzioni del coordinatore delle operazioni di emergenza. Non raccogliere effetti personali, sfollare senza indugio evitando comunque di correre e di spingere chi precede;

– non cercare per nessuna ragione di tornare sui propri passi per non intralciare il regolare deflusso di altre persone;

– prestare ove possibile l’aiuto necessario alle persone presenti che abbiano difficoltà motorie (disabili, donne in stato interessante, bambini o persone anziane)

– il coordinatore delle operazioni di emergenza prima di uscire, ove possibile, effettui una rapida ricognizione per controllare l’effettivo abbandono di tutti i locali ed una ricognizione solo visiva dell’ambiente per poter segnalare alle forze dell’ordine l’eventuale presenza di oggetti inconsueti o sconosciuti;

– aprire o lasciare aperte le porte interne e le finestre al fine di ridurre la propagazione di schegge qualora si verifichino esplosioni;

– allontanarsi dall’edificio secondo le indicazioni del coordinatore delle operazioni di emergenza o delle forze dell’ordine per portarsi al di fuori degli effetti di una possibile esplosione.

In caso di rinvenimento di sostanze sospette, gli aspetti più importanti da osservare non sono solo evitarne il contatto, ma anche di evitarne il più possibile la diffusione. Le norme che seguono sono riferite fondamentalmente alla minaccia venuta alla ribalta in questi ultimi tempi costituita dall’antrace, ma in linea di principio sono valide per tutti gli agenti batteriologici e chimici. Per lettera sospetta si intende generalmente corrispondenza con indirizzo generico e spesso inesatto in qualche sua parte, qualifica e titolo del destinatario, senza indicazione del mittente o indicazione manifestamente inesatta.

Un pacco sospetto è semplicemente un plico rinvenuto generalmente in luogo insolito e di cui non si conosce il proprietario o colui che lo ha abbandonato.

In caso di rinvenimento di oggetto sospetto senza fuoriuscita di materiale, non aprire la busta o il pacco e se possibile senza toccarlo cercare di coprirlo con panni o cose di piccole dimensioni, anche il cestino dei rifiuti o altro. Chiudere porte e finestre, non far entrare nessuno nel locale. Lavare le mani con acqua e sapone. Informare le autorità sanitarie e di pubblica sicurezza

(PS) e fare un elenco di tutte le persone che sono venute a contatto con l’oggetto sospetto.

In caso di rinvenimento di oggetto sospetto con fuoriuscita di materiale, non cercare di pulire la polvere o rimuovere il liquido, se possibile cercare di coprire il materiale senza venirne in contatto.

Chiudere porte e finestre, non far entrare nessuno nel locale. In caso di polveri lavare le mani con acqua e sapone. In caso di liquidi pulire con stracci, cotone o comunque materiali assorbenti le parti del corpo che ne sono venute a contatto solo appoggiando e togliendo il tampone.

Assolutamente non strofinare per evitare che l’area venuta a contatto col materiale si espanda. Agire possibilmente con guanti protettivi o comunque in modo che la mano che rimuove il materiale sospetto non ne venga a contatto. Informare le autorità sanitarie e di P.S.; fare un elenco di tutte le persone che sono venute a contatto con il materiale sospetto.

Agenti chimici o batteriologici

Generalmente tali agenti si presentano sotto forma di polveri biancastre (come l’antrace) o liquidi più o meno densi generalmente lievemente giallognoli e con odore che rassomiglia all’aglio (come le mostarde solforose). Le armi chimiche sono l’incubo degli Stati perché non è difficile produrle (basta un impianto chimico mediamente attrezzato), fanno molte vittime e sono difficilmente contrastabili, data la loro natura volatile e per questa ragione si teme anche che possano essere usate da gruppi terroristici.

Anche i mezzi più comunemente consigliati alle popolazioni civili a rischio (per esempio agli stessi statunitensi e agli israeliani) sono poco efficaci. Alcune sostanze, inoltre, penetrano non solo attraverso il sistema respiratorio (quindi possono essere bloccate dalle maschere antigas) ma anche attraverso i pori della pelle, e non è pensabile che tutti possano avere a disposizione tute speciali e, soprattutto, il tempo sufficiente per indossarle. I composti più comuni con i loro effetti sono i seguenti:

Mostarde solforose

Sono agenti che provocano vesciche e distruggono le cellule. Sono in genere di un colore che va dal giallo al marrone, con un odore che ricorda l’aglio o la senape.

Se diffuse in forma di vapore o nei liquidi possono essere assorbite attraverso gli occhi, la pelle e le mucose. Causano danni alla pelle, agli occhi e alle vie respiratorie oltre a una graduale diminuzione dei globuli rossi e bianchi. Danno anche luogo a intossicazioni neurologiche e gastrointestinali. Il dolore e gli altri effetti clinici compaiono dopo 1-24 ore. Non esiste un antidoto. L’unico modo per eliminarle è la decontaminazione delle aree potenzialmente esposte.

VX

É un composto ad alta tossicità, liquido o gassoso, che aggredisce il sistema nervoso centrale. É 100 volte più tossico se penetra attraverso la pelle piuttosto che in forma di gas. Resiste a lungo se non piove e per mesi se c’è molto freddo. Causa la morte dopo pochi minuti di esposizione. I sintomi includono lacrimazione e salivazione, sudorazione eccessiva, difficoltà di respirazione, difficoltà della vista, nausea e contrazioni muscolari. Uccide bloccando la muscolatura respiratoria. La prima cosa da fare è togliersi i vestiti e lavarsi abbondantemente con acqua. Esiste un antidoto.

Cloro

É un gas giallo-verde dall’odore pungente, più pesante dell’aria. Reagisce con molti composti organici provocando incendi ed esplosioni. É corrosivo per gli occhi e la pelle e può provocare ustioni e difficoltà visive.

Se inalato provoca edema polmonare (acqua nei polmoni), che si manifesta solo alcune ore dopo l’esposizione. L’unico antidoto è respirare aria fresca e fare abbondanti spugnature con acqua per eliminarlo dalla pelle.

Cianuro idrogenato

Esiste in forma gassosa o liquida ed esala vapori tossici infiammabili. Ha un’alta capacità esplosiva. L’esposizione irrita gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. I sintomi sono ustioni e arrossamenti della pelle e degli occhi. L’inalazione causa uno stato confusionale, sonnolenza e respiro affannoso, fino al collasso. Questa sostanza può danneggiare il sistema nervoso centrale, le vie respiratorie e la circolazione. Anche in questo caso non c’è un antidoto specifico, ma bisogna al più presto respirare aria pulita e lavarsi abbondantemente.

Sarin

É il gas usato nel corso della Prima guerra mondiale. Aggredisce il sistema nervoso (è chiamato anche gas nervino). Causa la morte dopo pochi minuti di esposizione.

Penetra nel corpo per inalazione, ingestione, attraverso gli occhi e la pelle. I sintomi sono vari, ma includono lacrimazione e salivazione, sudorazione eccessiva, difficoltà di respirazione, difficoltà della vista, nausea, vomito, contrazioni muscolari e mal di testa. La morte avviene per blocco della muscolatura respiratoria. É importante togliersi al più presto i vestiti e lavarsi bene il corpo e gli occhi. Esiste un antidoto.

Gli spunti di riflessione proposti negli articoli proposti meritano una particolare attenzione perché sottendono a tre richieste che le persone pongono e verso i quali un sistema di emergenza dovrebbe trovare delle adeguate soluzioni. In buona sostanza tutti chiedono in caso di emergenza:

– di essere messi nelle condizioni di porsi in salvo;

– di sapere le sorti delle persone con le quali ci si trovava nel luogo sottoposto ad emergenza;

– di essere informati su quanto sta accadendo.

Se tali richieste sono sufficientemente soddisfatte le persone mostrano una adeguata predisposizione alla collaborazione, anche in circostanze molto difficili quali quelle esaminate.

(09/2017) IL PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE (seconda parte)

di Sergio Vianello

articolo pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza” di Settembre/Ottobre 2017

I soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza, nelle varie realtà operative aziendali, sono figure in possesso di attitudini e capacità psico-fisiche adeguate ed in grado di assumere decisioni autonome
con immediatezza.

Datore di lavoro, o persona da lui delegata quale dirigente o preposto
Il datore di lavoro o, se nominato, il dirigente preposto, provvede affinché nel corso dell’esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza e venga applicato il piano di sicurezza, di emergenza e di evacuazione. In particolare accerta che:
• i sistemi di vie di uscita e di circolazione interne siano tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
• all’interno del contesto lavorativo funzionino il sistema delle vie di uscita e gli impianti e le attrezzature di sicurezza;
• che siano mantenuti efficienti gli impianti elettrici;
• siano presi gli opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e sistemazioni in generale;
• sia osservato e fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti e nei posti ove tale divieto è previsto.

Coordinatore generale
Nell’esercizio delle sue funzioni, il coordinatore deve assicurarsi che:

  • sia garantito il numero di addetti all’emergenza e se necessario adottare adeguate sostituzioni;
  • le vie di uscita siano tenute aperte e costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un eventuale incendio;
  • le porte lungo il percorso d’esodo siano mantenute sempre aperte;
  • sia mantenuta integra la cartellonistica di sicurezza;
  • sia tenuta adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, la cassetta di pronto soccorso il cui contenuto minimo deve essere quello di
    cui all’articolo 15 comma 3, del decreto legislativo del 15 luglio 2003, n. 388, e successive modificazioni;
  • siano mantenuti integri, controllati e correttamente posizionati, tutti gli approntamenti antinfortunistici antincendio;
  • vengano mantenuti efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
  • vengano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari.

In caso di evacuazione, il coordinatore generale ha l’incarico di raggiungere il punto di raccolta previsto e confrontarsi con gli addetti all’emergenza e gli altri intervenuti per verificare che tutte le persone presenti nei luoghi al momento dell’emergenza siano al sicuro. Qualora non fosse presente all’appello qualche soggetto presente nell’ambiente di lavoro, deve allertare i sistemi di soccorso istituzionali (VVF, ambulanze, polizia, …). Ad emergenza terminata può sospendere il lavoro oppure, verificata la passata emergenza, farlo riprendere facendo rientrare tutti i lavoratori.

Addetti all’emergenza
In caso d’esodo, gli addetti all’emergenza debbono:

  • intervenire materialmente per favorire un agevole deflusso delle persone, consentendo loro di raggiungere un luogo sicuro nel più breve tempo possibile;
  • aiutare a raggiungere ordinatamente il punto di raccolta gestendo al meglio le situazioni di panico;
  • verificare che tutto il personale e i terzi presenti in loco (es. clienti) abbiano udito l’allarme e in caso contrario invitare il pronto esodo (in particolar modo controllare i servizi igienici e gli studi);
  • agevolare l’esodo dei terzi presenti dando loro indicazioni sull’esodo e sul punto di raccolta.

Tutto il personale ha il dovere di avvertire il coordinatore generale e/o gli addetti all’emergenza di ogni situazione di pericolo grave ed immediato, di qualsiasi natura. Al riscontrarsi di un allarme, l’addetto all’emergenza, deve verificare la situazione di eccezionalità e comunicare al coordinatore generale il livello di emergenza, inoltre ha il dovere di mettersi a disposizione per eseguire i comandi del coordinatore generale alle situazioni di emergenza, collaborando per prestare aiuto e soccorso alle persone in difficoltà.

Divieti e limitazioni
Nei locali aziendali è vietato l’uso di fiamme libere, di stufe elettriche con resistenza a vista, di stufe a cherosene. È inoltre vietato costituire depositi di sostanze infiammabili o di sostanze che possono per la vicinanza reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni. È, infine, vietato lo spegnimento dell’illuminazione negli stessi locali e nelle aree di pertinenza dove transitano le persone, prima che tutte siano uscite all’aperto o siano state portate in luogo sicuro.

Regole per la sicurezza e la prevenzione
Le principali indicazioni e prescrizioni per la sicurezza sono:

  • imparare cosa fare in caso di incendio;
  • tenere in ordine i punti di passaggio;
  • lasciare sempre sgombro l’accesso agli estintori, ai sistemi antincendio e alle uscite di emergenza;
  • non coprire la cartellonistica di emergenza: antincendio, uscite, pericoli;
  • urlare solo in caso di pericolo imminente;
  • sforzarsi di mantenere la calma in ogni situazione;
  • non cercare di eseguire interventi di riparazione e non manomettere impianti di alcun genere; chiedere l’intervento del servizio di manutenzione;
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza e per le quali non si è ricevuto idoneo addestramento;
  • prima di compiere qualsiasi tipo di operazione, analizzare i rischi che tale operazione comporta e trovare soluzioni per minimizzarli;
  • correggere sempre chi si comporta in maniera poco sicura;
  • riferire immediatamente all’addetto della sicurezza di qualunque situazione insicura, ovunque essa si presenti.

Raccomandazioni in caso di incendio
In caso di principio d’incendio, ciascun addetto è autorizzato a intervenire prontamente per soffocarlo sul nascere e qualora non fosse possibile deve avvertire tempestivamente il responsabile dell’attività e/o i coordinatori e/o gli addetti all’emergenza. La tempestività dell’intervento è essenziale per evitare il propagarsi dell’incendio. All’uopo è necessario che ogni lavoratore conosca dove siano collocati gli estintori portatili.
Regole pratiche di prevenzione:

  • tutto il personale deve immediatamente segnalare al responsabile dell’attività, eventuali manomissioni o malfunzionamenti relativi ai presidi antincendio presenti;
  • evitare di ingombrare con depositi inopportuni le attrezzature di soccorso o le uscite di sicurezza;
  • verificare sempre la dislocazione degli estintori.

Nel caso in cui si rilevi o sospetti dell’esistenza i un principio d’incendio (presenza di fumo, odore di bruciato, presenza di fiamme), non lasciarsi prendere dal panico (un principio d’incendio si può spegnere agevolmente utilizzando un panno, gli estintori o gli idranti disponibili) e provvedere immediatamente a:

  • richiamare l’attenzione di altro personale presente, richiedendone collaborazione;
  • azionare i dispositivi antincendio disponibili, evitando di esporre a rischio la propria persona;
  • non abbandonare le aree finché non si è certi che l’incendio non possa riprendere;
  • in caso esistano è assolutamente vietato l’uso degli ascensori: usare le scale esistenti con calma;
  • tutto il personale e le persone estranee presenti devono lentamente e senza panico avviarsi verso le uscite di sicurezza percorrendo le vie di esodo predisposte e raggiungere il luogo sicuro previsto
    per il raduno e la coordinazione delle emergenze;
  • informare immediatamente i propri superiori e i responsabili o preposti alla Emergenza e al Primo Soccorso;
  • non prendere iniziative personali e non coordinate dai preposti alla sicurezza.

Raccomandazioni in caso di minacce da parte di vandali
È possibile che malintenzionati o folli, spontaneamente o in seguito a diverbio, assumano atteggiamenti volti a danneggiare l’ambiente e/o aggredire le persone presenti. A seconda della pericolosità delle minacce, è necessario attenersi ai comportamenti seguenti:

  • mantenere un atteggiamento calmo onde evitare di innervosire il vandalo e gli altri presenti;
  • informare immediatamente, ma senza atteggiamenti allarmati ed in condizioni di sicurezza, il responsabile dell’emergenza e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine (numero unico d’emergenza
    112);
  • non avvicinarsi troppo all’aggressore dato che potrebbe essere in possesso di armi o utilizzare come arma impropria oggetti presenti nell’ambiente;
  • cercare di calmare l’aggressore con parole ed atteggiamenti calmi e concilianti, senza discutere o contestare le sue dichiarazioni;
  • non intervenire direttamente sull’aggressore per non compromettere la propria sicurezza e quella dei presenti;
  • cercare di far parlare il più possibile l’aggressore senza provocarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Procedure d’attuare in caso di allarme

  • mantenere la calma;
  • attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei piani di emergenza;
  • evitare di trasmettere il panico ad altre persone;
  • prestare assistenza a chi si trova in difficoltà, se si ha la garanzia di riuscire nell’intento;
  • allontanarsi immediatamente, secondo le procedure imposte;
  • non rientrare nell’edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di normalità.

Raccomandazioni in caso di pericolo grave
Nel caso in cui venga segnalata o sospettata l’esistenza di un pericolo grave ed immediato il lavoratore deve provvedere senza esitazioni a:

  • richiamare, evitando il panico, l’attenzione di tutte le persone presenti;
  • informare dettagliatamente i preposti alla sicurezza e attendere, nel caso, istruzioni;
  • abbandonare in tempi rapidi in maniera ordinata e senza panico i luoghi ritenuti pericolosi o soggetti a pericolo grave ed immediato.

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività:

  • garantire l’evidenza del numero di chiamata del pronto Soccorso, vigili del fuoco, polizia, ecc.;
  • predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento);
  • cercare di fornire, già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;
  • in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il pronto soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei
    feriti;
  • in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;
  • prepararsi a riferire con esattezza quanto é accaduto, le attuali condizioni dei feriti;
  • controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Un infortunato si può assistere seguendo le seguenti modalità

  • valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;
  • evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose ecc.), prima d’intervenire adottare tutte le misure di prevenzione e protezione
    necessarie;
  • spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o se c’è pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;
  • accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);
  • accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione ecc.);
  • porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure;
  • rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia;
  • conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

Raccomandazioni in caso di evacuazione

Nel caso in cui sia stato richiesto di abbandonare le proprie postazioni e l’edificio occorre:

  • evitare di trasmettere il panico ad altre persone;
  • prestare assistenza a chi si trova in difficoltà, se si ha la garanzia di riuscire nell’intento;
  • aiutare le persone portatrici di handicap o ferite;
  • allontanarsi immediatamente, secondo le procedure imposte;
  • ove possibile, accertarsi che tutti i presenti abbiano abbandonato l’edificio;
  • avvertire i coordinatori generali all’emergenza o eventuali momentanei sostituti di ogni situazione di pericolo grave ed immediato, di qualsiasi natura;
  • mettersi a disposizione per eseguire i comandi degli addetti alle situazioni di emergenza. Ciascun dipendente, su richiesta degli Addetti alle situazioni di emergenza, collabora per prestare aiuto e
    soccorso alle persone in difficoltà;
  • non allarmarsi nel caso venga meno l’alimentazione elettrica: è previsto che in caso di emergenza gli addetti possano togliere l’alimentazione elettrica. Pertanto è vietato utilizzare tutti quegli apparati,
    quali ascensori e montacarichi, che funzionino elettricamente e dirigersi verso le uscite di emergenza;
  • uscire rapidamente dai luoghi in cui venisse a mancare l’energia elettrica, dirigendosi verso le vie di fuga, perché ciò può anche essere per altri indice che si è in presenza di una situazione di emergenza;
  • non rientrare nell’edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di normalità.

Procedura d’evacuazione

All’ordine di evacuazione generale tutto il personale deve avviarsi ordinatamente verso le vie di fuga predisposte verso il luogo classificato sicuro, chiudendo dietro di sé le porte di accesso, assicurandosi,
ove possibile, di essere l’ultima persona ad abbandonare il locale, e quindi raggiungendo il punto di raccolta prestabilito che costituisce il riferimento per il personale e da cui viene gestita l’emergenza dagli addetti all’emergenza di piano e dai Coordinatori generali dell’emergenza. L’evacuazione da un fabbricato multipiano che avviene dalle scale condominiali sino all’atrio d’ingresso del palazzo verso l’uscita dallo stesso, deve essere effettuata senza correre e senza usare ascensori. Può comunque essere necessario sostare nei pianerottoli per permettere che le persone dei piani più in basso, che hanno la precedenza nell’evacuazione, riescano a sfollare. In ogni caso è inutile e pericoloso per tutti spingere o accalcarsi o inserirsi in altri flussi di esodo: rallenta la velocità dell’esodo. In caso di presenza di fumi, l’evacuazione deve avvenire camminando abbassati e respirando attraverso un fazzoletto, possibilmente bagnato. La velocità dell’esodo è normalmente maggiore di quella di propagazione di un eventuale
incendio e, quindi, la zona delle scale deve considerarsi relativamente sicura per il tempo necessario a completare con ordine

le operazioni di evacuazione. Inoltre:

  • alla segnalazione di allarme generale tutto il personale deve chiudere cassetti e armadi, lasciando per il resto le cose come si trovano e rimanere attento per recepire l’eventuale ordine di evacuazione; gli addetti alle emergenze indossano, ove possibile, il giubbetto ad alta visibilità e debbono avere la disponibilità dell’elenco, il più possibile aggiornato, dei lavoratori che operano in prossimità del proprio posto di lavoro;
  • se vi sono ospiti esterni, questi, durante le procedure di emergenza, sono sotto la responsabilità del personale che provvede ad impartire loro gli ordini necessari perché possano eseguire le procedure di
    evacuazione, guidandoli fino al luogo di raccolta prestabilito;
  • l’evacuazione deve avvenire senza correre. Se qualche persona dovesse essere presa dal panico, deve essere calmata e rassicurata, presa per mano e condotta verso le uscite;
  • in caso di presenza di fumi, l’evacuazione deve avvenire camminando abbassati e respirando attraverso un fazzoletto, possibilmente bagnato;
  • occorre sempre monitorare la manutenzione al fine di assicurare l’efficienza delle lampade d’emergenza su tutti i percorsi di evacuazione, cosi come verificare periodicamente il contenuto
    della cassetta di pronto soccorso, provvedendo a integrarla con i presidi sanitari mancanti o scaduti.

(03/2017) ATTIVITA’ LAVORATIVA DISLOCATA E SMART WORKING

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza”, aprile 2017

Lo Smart Working o Lavoro Agile, di cui il legislatore si sta occupando in questo periodo, come si legge anche in un altro articolo di questa rivista, è una modalità di esecuzione del lavoro subordinato che ha indubbiamente dei tratti in comune con alcune delle modalità esistenti, ma al tempo stesso se ne allontana, essendo dotato di caratteristiche che lo rendono unico, più di quanto non dica il titolo del disegno di legge approvato dal Senato, ora all’esame della Camera “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

L’attuale dottrina definisce il luogo dove viene svolta la prestazione lavorativa non come un elemento caratterizzante il rapporto di lavoro, ma come solo una modalità. Infatti tra i poteri organizzativi e direttivi del datore di lavoro, rientra la possibilità di destinare il proprio dipendente a svolgere la prestazione di lavoro, secondo le sue esigenze produttive, in un luogo diverso rispetto a quello ordinario, cosi come definito al momento dell’assunzione o nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro. Molteplici sono in Italia le tipologie di contratto di lavoro e molteplici sono le modalità di lavoro che presuppongono un luogo di lavoro
delocalizzato rispetto all’organizzazione datoriale. Si pensi al telelavoro, al lavoro a domicilio o a distanza, ma anche solo a quella tipologia di lavoro da svolgere in missione o in trasferta, oppure a quello svolto dai rappresentanti di commercio, o dagli addetti alle manutenzioni presso terzi o addirittura, a quello svolto nei cantieri edili. Tutte queste tipologie di lavoro hanno un denominatore comune, che è quello di “essere svolte in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno, senza una postazione fissa ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla
legge o dalla contrattazione collettiva”
. La vigente legislazione sull’igiene e sicurezza sul lavoro all’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo II, definisce così i luoghi di lavoro: “ … si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.”

I luoghi di lavoro possono essere i più disparati e, di norma, il lavoratore subordinato svolge la sua prestazione là dove è stabilito dal datore di lavoro. Qualunque
sia, il luogo di lavoro, incidendo direttamente sulla tutela della salute del lavoratore, oltre che sulla tutela della persona stessa del lavoratore, non può essere trascurato ai fini della valutazione di idoneità ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Interessante però è l’interpello n. 13 del 24 ottobre 2013 con il quale è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali “se per i lavoratori a domicilio, che risultano dipendenti di un’azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il Datore di Lavoro debba fornire a proprie spese tutta l’informazione, la formazione e l’addestramento previsto per i lavoratori dal D.Lgs. n. 81/08, in particolare la formazione prevista dai recenti accordi Stato- Regioni e la formazione per addetto al primo soccorso e addetto all’antincendio. Inoltre si chiede di sapere se l’abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, così come definito dal D.Lgs. n. 81/08, e debba pertanto essere oggetto di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.”
Le indicazioni del Ministero interpellato al riguardo sono state: Il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato Regioni del 21/12/11 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio. Il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 81/08.

L’interpello segnala che quanto sopra vale nel caso in cui vi sia un sostanziale vincolo di subordinazione tra l’impresa, nella figura del datore di lavoro, e il lavoratore a domicilio. In assenza di questo vincolo, il D.Lgs. 81/2008 sostanzialmente non si applica, se non per quanto concerne l’art. 21 a carico del lavoratore stesso che ricordiamo disciplina le “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi” e che si riporta integralmente:

“1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.

Tutti i lavoratori subordinati e quindi anche quelli che prestano la propria opera in un luogo diverso dalla sede del datore di lavoro, devono essere informati circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e devono applicare correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro con una tecnologia che consente al dipendente il collegamento delocalizzato con l’organizzazione del datore di lavoro, sono applicabili le disposizioni di cui al Titolo VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attrezzature
munite di videoterminali), indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III, che definisce minuziosamente quale debba essere l’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

Esaminando altri casi in cui il lavoratore venga inviato a svolgere la propria attività lavorativa in un luogo differente rispetto a quello in cui essa viene abitualmente prestata, si può rilevare che, ad esempio, l’Inail riconosce al lavoratore che si infortuna in trasferta il diritto all’indennizzo, in quanto è sempre considerata occasione di lavoro la trasferta o la missione lavorativa; infatti: “anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere”. Per quanto riguarda gli infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente o nel tragitto compiuto per recarsi dalla stessa stanza d’albergo al luogo di temporanea occupazione, occorre rilevare che esso non è equiparabile a quello avvenuto presso la
privata abitazione o partendo dalla stessa, per il quale la Corte di Cassazione ha escluso l’indennizzo, in quanto i rischi del percorso che collega l’abitazione al luogo di lavoro abituale, dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari, per cui detto percorso non è determinato da esigenze lavorative imposte dal datore di lavoro, ma dipende anche da scelte di vita del lavoratore. Diverso è il caso del lavoratore in missione e/o trasferta poiché, in tale situazione, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro.

L’Inail chiarisce che le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono rinvenire:
a) nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze
lavorative dettate dal datore di lavoro;
b) nel caso di rischio elettivo, cioè qualora l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte. Secondo la definizione ormai consolidata in giurisprudenza, per rischio elettivo si intende “quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento” (Cassazione 22.2.2012, n. 2642).

Nel disegno di legge C. 4135 approvato dal Senato della Repubblica e trasmesso il 3 novembre 2016 all’esame della Camera dei Deputati sul Lavoro, citato in precedenza, viene definito Lavoro Agile: “… la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.” L’art. 19 dello stesso disegno di legge, definisce così gli obblighi del Datore di Lavoro:

1)Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2)Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Come si può notare, sul fronte dell’igiene e sicurezza sul lavoro non sono previste sostanziali modifiche, infatti il datore di lavoro, valuterà nel proprio obbligatorio documento di valutazione dei rischi (DVR), i rischi specifici relativi all’attività che il lavoratore agile andrà a svolgere, rispettando gli obblighi derivanti dall’art. 20 del D.Lgs 81/08 con particolare riferimento al comma 2 lettera a) che stabilisce che: “i lavoratori devono in particolare contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.”. Tenuto conto dell’impossibilità di controllare i luoghi di lavoro nei quali viene resa l’attività lavorativa, che il lavoratore può cambiare a suo piacimento in qualsiasi momento, come può il datore di lavoro vigilare sull’attività del lavoratore se non è nemmeno in grado di sapere dove lo stesso stia lavorando? Potrebbe essere al parco o a
casa di un amico con il computer portatile! Nello smart working sarà fondamentale la responsabilizzazione del lavoratore, il quale deve assumere il ruolo di preposto di sé stesso, gestendo sì la propria giornata al fine di raggiungere gli obiettivi richiesti, ma in sicurezza e secondo le indicazioni dettate dalla normativa e soprattutto con il buon senso.