(05/2021) INFORTUNIO SUL LAVORO, CON PROGNOSI SUPERIORE A QUARANTA GIORNI

Di seguito è evidenziato il caso in cui un lavoratore, a seguito di un infortunio sul lavoro, abbia la “… incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. “

Avuta la notizia dell’infortunio ad esempio dal pronto soccorso o a seguito di querela per infortunio sul lavoro,  la Polizia Giudiziaria[1] è obbligata ad intervenire nel luogo ove è accaduto l’incidente per acquisire le prime sommarie informazioni e redigendo un verbale di sopralluogo denominato S.I.T. (Sommarie Informazioni Testimoniali).

In una prima fase verificherà l’anagrafica della ditta dell’infortunato e il relativo organigramma verificando tutti gli adempimenti di legge (DVR, nomina RSPP e MC, deleghe, nomine, formazione, informazione, …); poi procederà all’identificazione dell’infortunato (dati anagrafici, mansioni, esperienze, formazione,…).     

Successivamente, ricostruirà le dinamiche, le circostanze e le modalità dell’infortunio, evidenziando eventuali articoli di legge e/o norme tecniche violate, individuando i possibili responsabili.

Il verbale dovrà essere obbligatoriamente inviato all’autorità giudiziaria (Pubblico Ministero), che nel corso delle indagini preliminari, con la collaborazione della Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di reato[2], svolge attività di ricerca delle prove necessarie ai fini dell’eventuale esercizio dell’Azione penale.

Al termine delle indagini preliminari il PM scioglierà le riserve e in alternativa:

  • potrà esercitare l’azione penale rinviando a giudizio l’imputato. È in questo preciso momento che  avviene l’iscrizione nel certificato dei carichi pendenti.
  • o chiedere l’archiviazione, qualora ritenga che il fatto non sussista (in un cero qual modo smentendo quanto ritenuto accertato nelle prime fasi d’indagini).

Durante le indagini i difensori della persona offesa e di quelli dell’indagato possono interloquire con il Pubblico Ministero, anche depositando memorie. Il difensore della persona offesa supporta le indagini del Pubblico Ministero svolgendo un ruolo quasi di affiancamento.

La fase di dibattimento è il momento in cui si forma la prova nel contraddittorio tra le parti (PM, Parte Civile e Imputato) di fronte ad un giudice terzo e imparziale: tribunale (monocratico o collegiale) o Corte d’assise. Accedono al dibattimento gli imputati che non abbiano chiesto un rito alternativo (patteggiamento[3]) o non siano stati prosciolti in udienza preliminare[4].


[1] Quasi sempre l’ASL ma ai sensi dell’art 457 del Codice di Procedura Penale anche gli Agenti di P.S., della Polizia Municipale, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e gli ispettori INAIL

[2] L’informativa di PG (art. 347 Cpp), è una segnalazione con la quale la PG, acquisita la notizia di reato, comunica al PM in forma scritta e senza ritardo gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino a quel momento raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute. In gergo, spesso viene abbreviata con CNR, che sta per Comunicazione della Notizia di Reato

[3]Imputato e Pubblico Ministero concordano una pena e se il Giudice la ritiene congrua la ratifica con sentenza.

[4] Può essere necessaria una indagine preliminare tenuta dal GUP che è un magistrato che valuta l’idoneità degli elementi a sostenere l’accusa in giudizio nel contraddittorio delle parti (PM, eventuale parte civile, e difesa dell’imputato ma l’udienza è tenuta in camera di consiglio.

(05/2021) OBBLIGHI DI SICUREZZA A CARICO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

La legge 11 dicembre 2012 n. 220, ribadisce i principi per cui nell’unità di proprietà esclusiva, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni o che pregiudichino la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio.

Detta normativa aumenta i casi di responsabilità da custodia e definisce compiutamente l’Amministratore quale soggetto giuridico garante della sicurezza del condominio, inteso luogo di vita e di lavoro

L’Amministratore di condomino – ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n. 4 cod. civ. – è titolare di un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni dell’edificio e che, con riguardo al reato colposo per condotta omissiva, la sua responsabilità va considerata e risolta nell’ambito dell’art. 40 cod. pen., secondo cui  «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo», l’affermazione della colpevolezza di tale soggetto presuppone sia l’individuazione della condotta in concreto esigibile in relazione alla predetta posizione di garanzia, sia l’accertamento che, una volta posta in essere tale condotta, l’evento lesivo non si sarebbe verificato.

Per quanto attiene la sicurezza degli abitanti dello stabile, la violazione di questi obblighi può essere fonte sia di responsabilità civile (di natura contrattuale nei confronti del condominio, di natura extracontrattuale nei confronti dei terzi danneggiati), sia di responsabilità penale nel caso dell’insorgere di una situazione di pericolo, ad esempio ex art. 677 c.p. –  omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina – e anche se mentre una parte della Giurisprudenza ritiene che tale responsabilità ricada prioritariamente sull’Amministratore (Cass. pen., sez. I, 20 novembre 1996, Brizzi ed altro), altra parte della Giurisprudenza, più rigorosamente, ritiene che nel caso di mancata formazione della volontà assembleare, che consenta all’amministratore di adoperarsi al riguardo, sussista a carico del singolo condomino l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa (Cass. pen., sez. I, 13 aprile 2001, De Marco) o del verificarsi di eventi di danno (ad es. quello previsto dal combinato disposto degli artt. 434, 449 c.p. : crollo colposo di costruzioni).

Per quanto attiene alla sicurezza della popolazione residente e dell’ambiente, sarà attribuibile all’Amministratore il dovere di rispetto della loro salute ed integrità; ciò gli compete in base all’obbligo-principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 del c.c..

Quanto sopra è peraltro ribadito dall’’art. 1130 c.c., che sancisce la legittimità dell’Amministratore a porre in essere, senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, gli “atti conservativi” miranti a tutelare l’integrità delle cose comuni (quando l’edificio sia minacciato dal punto di vista della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico) e ad erogare le spese per l’ordinaria manutenzione delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni. In caso d’urgenza, può anche ordinare lavori di manutenzione straordinaria con unico obbligo di riferire alla prima assemblea.

La sopra menzionata legge 11 dicembre 2012 n. 220 di riforma del condominio opera diretto riferimento alla problematica della sicurezza degli edifici e dei suoi abitanti in un numero notevole di norme.

L’art. 5, che riforma l’art. 1120 del codice civile, al comma 1 n. 2) sostiene che nel novero delle innovazioni vi sono anche: «1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti». L’art. 6, che riforma l’art. 1122, ora rubricato come «Opere su parti di proprietà o uso individuale» afferma: «Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea».

Gli artt. 9 e 10, che sostituiscono gli artt. 1129 e 1130 del codice civile, affermano che è una grave irregolarità, la quale legittima i condomini a chiedere la convocazione dell’assemblea per fare cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore, l’omessa tenuta da parte di quest’ultimo del registro di anagrafe patrimoniale contenente ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Inoltre sempre l’art. 9 afferma: «Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto a ulteriori compensi».

La motivazione per la quale l’Amministratore deve essere spinto a richiedere la verifica di cui si parla deriva inoltre dalla sentenza della Cassazione Penale, Sezione III, 17 giugno 2009 n. 25176, che ha specificato che in vista dell’esecuzione di un’opera che richiede competenze specifiche tra le quali il rispetto di regole tecniche,  se il committente si rivolge ad un esperto abilitato, è a quest’ultimo che incombe l’onere dell’osservanza di quelle disposizioni peculiari dell’arte e non è esigibile, da parte del committente, un dovere di vigilanza specifico circa l’osservanza di quelle normative proprie dell’esercizio di un’attività specialistica, per la quale, appunto, il committente ha dovuto affidare il lavoro ad un esperto

(05/2021) EDILIZIA, UN’ATTIVITA’ LASCIATA ALLO SBANDO

I rischi e le possibili soluzioni a tutela dei lavoratori di un settore tradizionalmente caratterizzato da un alto indice infortunistico

Di Sergio Vianello

Il contributo intende offrire una panoramica sui rischi connessi all’attività lavorativa in un settore, quello dell’edilizia, caratterizzato storicamente da un’elevata presenza di malattie professionali e da un alto indice infortunistico.

Alto indice infortunistico

L’edilizia, già di per sé si caratterizza come un ambito con un’elevata presenza di malattie professionali e con il più alto indice infortunistico. Spesso di casi mortali. Una tendenza che, pur decrescendo, non ha smesso di essere rilevante: si è passati dai 109 decessi del 2013 agli 80 del 2017 (dati INAIL 2018).

Basti pensare al rischio derivante dal lavoro in quota. Le cadute dall’alto rappresentano, infatti, un terzo degli infortuni nell’edilizia; nello specifico da tetti o coperture, da scale o ponteggi, da parti in quota di un edificio (balconi, terrazzi etc.) e da macchine da sollevamento.

Per lavorare su ponteggi o tetti è richiesta non solo esperienza e prudenza, ma anche una condizione fisicopsichica ottimale; il che significa avere un corpo allenato, agile, forte, libero da dolori o da limitazioni dovute al naturale passare degli anni o a patologie sopravvenute nel tempo.

Un comportamento che dovrebbe riguardare innanzitutto il buonsenso e la logica e che, tuttavia, non viene quasi mai messo in pratica o rispettato. Ogni giorno, in cantieri di diverse dimensioni, lavoratori anziani mettono a repentaglio la propria incolumità continuando a svolgere mansioni che dovrebbero essere appannaggio solo di individui più giovani.

Invecchiamento della forza lavoro

Qual è la ragione del perdurare di questo continuo stato di rischio? Non esistono leggi o norme che tutelino queste categorie di lavoratori, magari agevolandone il pensionamento?

Tra le undici categorie professionali di lavoratori dipendenti definite dalla normativa, c’è quella dell’edilizia e della manutenzione degli edifici. Infatti, a seguito del D.lgs. 4/2019, le categorie di lavoratori con attività gravose hanno facoltà di chiedere l’APE sociale (“se hanno raggiunto il sessantatreesimo anno di età unitamente ad almeno 30 o 36 anni di contributi”), oppure la possibilità di ritirarsi con la pensione anticipata al raggiungimento di 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica a condizione, pero, di vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del diciannovesimo anno di età.

Vi sono tuttavia due importanti discriminanti.

La prima è che l’accesso ai benefici sopra elencati resta ancorato a un vincolo di bilancio annualmente stabilito; ovvero: se vi sono le risorse finanziarie è possibile, altrimenti vi è il posticipo della data di decorrenza del beneficio.

La seconda è che l’accesso a queste forme di prepensionamento resta valido solo per i lavoratori dipendenti.

Per gli autonomi e gli artigiani, invece, non è previsto nulla di simile. E questa limitazione, in un certo senso, aggrava il problema considerando che nei cantieri lavorano in percentuale preponderante proprio gli autonomi.

Idraulici, muratori, manovali, elettricisti, serramentisti, gessatori e altri: sono molti i professionisti non inquadrati come dipendenti che si alternano in un cantiere durante le diverse fasi della costruzione: un esercito di persone spesso privo di tutele, senza obbligo di formazione e sorveglianza sanitaria, carente di informazione e addestramento e che lavora in subappalto o talvolta senza un regolare contratto, magari in nero.

Lavoratori autonomi

Trattasi di lavoratori – proprietari di ditte individuali o detentori di partite IVA – che non dispongono di paracadute sociali e supporti nel caso di malattia temporanea o inidoneità a certe mansioni, derivante da una delle numerose e probabili malattie professionali che possono colpire con l’avanzare dell’età.

Individui “costretti” a lavorare anche in caso di difficoltà e non perfetta forma fisica, con tutte le conseguenze negative
che ciò può comportare.

Non solo, in una tale situazione va aggiunto un ulteriore elemento di criticità.

Nessun lavoratore “edile” può in nessun caso usufruire delle agevolazioni pensionistiche previste dal D.lgs 67/2011 per quei lavori definiti “usuranti”, non rientrando – in maniera sorprendente – in nessuna delle tipologie previste dalla legge.

Possibili soluzioni

Quindi, quale soluzione per rendere più tutelato chi lavora nell’edilizia? Mutare completamente la situazione in tempi brevi è utopistico. Tuttavia, si possono mettere in pratica alcuni correttivi in grado di migliorare la condizione di chi vive di edilizia.

Il primo è, per l’appunto, far rientrare il lavoratore fra coloro che svolgono occupazioni “usuranti”.

Il secondo potrebbe riguardare l’obbligatorietà della formazione, specie in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria.

Il terzo – a parere dello scrivente il più importante – potrebbe riferirsi a una professionalizzazione obbligatoria di coloro che in un cantiere operano. Cosa che oggi purtroppo non avviene: chiunque, senza la minima preparazione o conoscenza tecnica, può aprire una ditta edile e proporsi sul mercato.

Infatti, basta recarsi da un notaio con un oggetto sociale magari molto ampio che prevede la possibilità di fare ponti, grandi strutture, autostrade, ecc., e immediatamente è possibile aprire una partita IVA e operare sul mercato !!!

Si potrebbe a questo punto prendere spunto dalla normativa adottata per tutte le ditte impiantistiche, per le quali per operare e rilasciare la famosa “Dichiarazione di Conformità” è indispensabile ottenere dalla C.C.I.A.A. il riconoscimento delle pregresse esperienze e professionalità1.

Non dico che questa soluzione sia la panacea delle problematiche sopra esposte (tante ditte impiantistiche, ad esempio gli elettricisti, gli antennisti, ecc., operano lo stesso senza questo fondamentale requisito in barba alla normativa e sfruttando “l’ignoranza” del cliente che giustappunto “ignora” !!!), ma sicuramente si limiterebbe l’improvvisazione che molto spesso causa infortuni evitabili solo con la consapevolezza e conoscenza di questa difficile attività, spesso frutto di esperienze tramandate da padre in figlio.

(05/2021) CADUTE DAI TETTI TRAGEDIE ANNUNCIATE

Mancato rispetto delle regole, superficialità, incompetenza, impreparazione e trascuratezza.

È questo il mix di ingredienti al quale è dovuta gran parte degli incidenti mortali sul lavoro. Uno scenario tragicamente “familiare” per chi opera in quota, lavorando su tetti e coperture di edifici costruiti e in costruzione. Tra il 2008 e il 2012, i dati raccolti dall’Inail hanno registrato una media di due vittime a settimana – cioè 535 persone – decedute a seguito delle lesioni riportate dopo una caduta. Nel 2019 gli incidenti mortali in quota hanno raggiunto il 32% degli oltre 1000 rilevati. 

Ma, posto che queste vite potevano essere risparmiate, di chi è la responsabilità?

La legge è chiara: in caso di incidente con infortunio o decesso (titolo IV campo I del 81/2008 e articolo 26 del TUS), l’amministratore di condominio (o in mancanza di esso chi ne fa le veci), quale responsabile, è chiamato a rispondere in sede penale di lesioni o addirittura omicidio colposo.

 Ciò significa che se stiamo valutando di effettuare degli interventi sui tetti di edifici che amministriamo o di nostra proprietà, siano essi condomini, villette o case vacanze, dobbiamo prima preoccuparci che vi siano le condizioni perché i lavoratori possano intervenire in totale sicurezza. 

Da dove cominciare? Il primo passo è quello di rivolgersi ad un professionista, che accerti che vi siano “linee vita”, sistemi di ancoraggio anti caduta, che la manutenzione dell’area interessata sia stata fatta con regolarità e che l’accesso al tetto sia regolamentato e consentito solo a personale autorizzato. In secondo luogo, è doveroso coinvolgere solo operatori qualificati, e non – per risparmiare – personale inesperto o non specializzato. 

Terzo ma non per importanza, è fondamentale che i soggetti coinvolti quali responsabili della sicurezza, siano al corrente delle possibili conseguenze di una caduta o del rimanere sospesi nel vuoto e abbiano le conoscenze necessarie per intervenire tempestivamente con manovre adeguate e chiamando i soccorsi. 

Per costruire o manutenere opere dove in gioco vi è la salvaguardia delle persone è necessario affidarsi a figure esperte, competenti e preparate che appartengono a ordini professionali in grado di garantire per loro. E in questo senso, il ruolo di ingegneri e architetti è insostituibile. 

Un concetto ribadito con decisione dall’articolo 36 del dpr 380/2001 quando dice: “ogni opera la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere o da un architetto, comunque iscritto nell’albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali”.

Lavorare in quota comporta di per sé molti rischi, ma questi possono essere evitati o contenuti osservando le norme e prendendo le precauzioni necessarie. Prevenire tali incidenti mortali è possibile oltre che moralmente obbligatorio.

(05/2021) L’importanza della concertazionecon le Consulte/Federazioni degli Ingegneri

Il ruolo della figura professionale dell’ingegnere come fondamentale raccordo tra territorio, politica istituzionale e società

Di Sergio Vianello

pubblicato su “Lavoro a Servizio della Collettività”, maggio 2021

Che ruolo svolge, oggi, una figura professionale altamente competente e specializzata come quella dell’ingegnere all’interno del territorio, della politica e della società? In questa analisi, prenderemo in considerazione la fondamentale opera organizzativa e concertativa operata dai professionisti – nel caso in esame lombardi, ma con un generale riferimento all’intero territorio nazionale – riuniti in
Consulte e Federazioni, a servizio della collettività.
Le Federazioni o Consulte degli Ingegneri sono organismi volontariamente costituiti dagli Ordini Provinciali dei professionisti appartenenti a una Regione – o, in caso di Federazioni Interregionali, da Ordini di Regioni confinanti – che svolgono attività di coordinamento, curando i rapporti con le istituzioni e la società civile a livello regionale, nonché apportando un prezioso contributo anche a livello nazionale.
In Italia, tutte le Regioni dispongono di una Federazione o Consulta, eccezion fatta per Trentino Alto Adige e Molise.
In Lombardia esiste, dal lontano 1973, la CROIL – Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia, costituita dagli Ordini degli Ingegneri di tutte le province lombarde, organismo senza dubbio
propedeutico sia allo sviluppo della categoria professionale che della collettività tutta.
Infatti, ritengo che sempre di più questi organismi, rappresentativi di migliaia di ingegneri sul territorio, debbano costituire un apporto essenziale sia alla politica di governo che alla società civile, fungendo da raccordo fra questi due “livelli”, mettendo a disposizione le conoscenze e competenze tecnico-organizzative di una figura professionale e qualificata qual è un “ ingegnere”, in azioni di consulenza, nonché di strutturazione e con divisione di percorsi – ideali e pratici – al servizio del territorio e del suo necessario sviluppo e promozione.

UN MOMENTO ESSENZIALE DI COOPERAZIONE

In tal senso merita infatti una particolare considerazione, il rinnovato Protocollo d’intesa, siglato nel recente 2019, che ha definito la nuova collaborazione – iniziata nel 2012 – tra Regione Lombardia e la CROIL: un momento essenziale di coopera- zione, nonché immagine determinante di una vera e propria “cabina di regia”, con l’ intento di cercare sempre più il miglior raccordo e concertazione dei tavoli tecnici di entrambi gli organismi. Infatti, si è voluto mettere al centro del dibattito temi di discussione di assoluta attualità, sui quali fare approfondimento e proporre strategie e soluzioni, quali: l’ambiente; la sostenibilità; l’energia; il territorio e la piani- fi ; l’urbanistica; l’edilizia; la protezione civile; la sicurezza stradale; i trasporti e la mobilità; l’ innovazione e la ricerca; le infrastrutture; la sicurezza sul lavoro; la formazione; la digitalizzazione e la semplificazione
Anche in questo caso, il ruolo e il peso rilevante di questo insieme coordinato di professionisti si è dimostrato di indubbia importanza, considerando il dispiegamento di forze, di intenti e l’ impegno portato avanti con dedizione ed esclusivamente con modalità del tutto volontarie.
Se le indagini da sempre affermano che gli ingegneri sono fra le categorie professionali più sti- mate, non è possibile, in questa sede, non sottolineare il loro ruolo determinante all’ interno della società, attraverso la strutturazione di un aperto dialogo con le istituzioni e di una viva discussione, con l’avanzamento di proposte e il sollevamento distanze e necessità, verso le quali la collettività non può certa- mente esimersi dal confrontarsi.
Tra gli eventi caldeggiati dalla Consulta possiamo, ad esempio, citare gli utili seminari per gli aggiornamenti e gli approfondimenti su temi tecnici ed economici per promuovere e tutelare la figura dell’ ingegnere all’ interno del proprio Ordine territoriale.

— “Gli ingegneri, attraverso l’unione delle forze, possono dare impulso a procedimenti e azioni concrete per garantire la più sostanziale tutela degli interessi della categoria” —

IL LAVORO DELLE COMMISSIONI

È importante sottolineare, inoltre, il lavoro fatto all’interno delle Commissioni per approfondire temi tecnici ed economici, al fine di promuovere, aggiornare e tutelare la figura dell’ingegnere. Tali
attività concertative sono state sempre al centro dell’attività delle Commissioni, potendo dare testimonianza in prima persona, in quanto membro attivo della Consulta, nella prima e proficua esperienza che mi ha visto coinvolto nel ruolo di Coordinatore della Commissione Sicurezza Cantieri Mobili, di quanto le azioni di professionisti esperti come gli ingegneri possano offrire davvero un contributo determinante allo sviluppo e alla promozione del territorio e ai necessari studi e analisi su tematiche di primaria attualità, contribuendo a mantenere alti i riflettori su questioni che non tollerano, certamente, un “abbassamento della guardia”.
Ricordo, tra gli altri, il convegno promosso dalla mia commissione nel marzo 2020, con l’alto patrocinio della Regione Lombardia, sulla problematica delle “cadute dall’alto da tetti ed edifici condominiali” che ha visto impiegati mesi e mesi di lavoro, con più di 500 invitati, stakeholder di primaria importanza quali: Regione Lombardia, ATS e INAIL, Procura della Repubblica e svariati altri Ordini Professionali, e associazione di categoria, per fare il punto sulla situazione e avanzare, insieme a dubbi e perplessità, possibili ipotesi di dialogo e soluzioni (si veda Il Giornale dell’Ingegnere n.10/20 pag. 11, ndr). Infatti, tante, troppe, volte abbiamo letto o ascoltato l’espressione “Tragica fatalità” usata per raccontare un incidente mortale sul lavoro. È difficile credere
che le oltre 1000 persone decedute nel 2019 sul luogo di lavoro siano state vittime solo della malasorte, e parlare di “fatalità” sembra essere un modo per dare una spiegazione semplicistica, a buon mercato e lasciarsi frettolosamente l’accaduto alle spalle. La tragedia, invece, ha cause, nella quasi totalità dei casi, prevedibili e perciò prevenibili e soprattutto ha responsabilità molto spesso ben chiare e non trascurabili.
Purtroppo, la pandemia e il lockdown, nonostante l’impegnativa e alacre organizzazione intrapresa sotto la regia del Presidente CROIL, Augusto Allegrini, proprio a ridosso del suo inizio, ci siamo visti costretti a rimandare l’evento, mantenendo tuttavia, quale obiettivo primario, quello di continuare a fare ricerca sulle tematiche di questa spinosa e controversa questione, con una costante, precisa e puntuale ricognizione per la necessaria valorizzazione delle competenze in materia. In tal senso, si è cercato di sopperire, seppur parzialmente, ai disagi derivati dalla pandemia e all’impossibilità di svolgere il convegno in presenza, pianificando un secondo evento inerente alla medesima tematica e promosso dalla Consulta, nel novembre 2020, questa volta in webinar, al quale è comunque
intervenuto un centinaio di autorevoli partecipanti.
Altra tematica discussa in Commissione è stata quella della assoluta necessità che l’industria edile si qualifichi e si professionalizzi sempre di più: infatti, è il caso di notare che per lo Stato basta recarsi da un notaio con un oggetto sociale, molto ampio, che prevede la possibilità di fare ponti, grandi strutture, autostrade, etc., ed è immediatamente possibile aprire una Partita IVA e operare sul mercato, magari senza la necessaria esperienza e competenza in quanto
non richiesta, come ad esempio quella dovuta alle ditte impiantistiche o alle ditte di pulizia, disinfezione e/o sanificazione.
Per concludere, è fattuale che l’azione coordinata di “attori” poliedrici e preparati, quali sono gli ingegneri, con le loro competenze altamente professionali e trasversali, attraverso l’unione delle “forze”, possa dare impulso a procedimenti e azioni concrete per garantire la più sostanziale tutela degli interessi della categoria, agendo certamente d’intesa con gli Ordini degli Ingegneri territoriali e coordinandone azioni e attività, pur sempre nel rispetto della loro indiscutibile autonomia d’azione.

(05/2021) L’IMPORTANZA DELLA CONCERTAZIONE CON LE CONSULTE DEGLI INGEGNERI

Il ruolo della figura professionale dell’ingegnere come fondamentale raccordo tra territorio, politica istituzionale e società

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Giornale dell’Ingegnere”, maggio 2021

Che ruolo svolge, oggi, una figura professionale altamente competente e specializzata come quella dell’ingegnere all’interno del territorio, della politica e della società? In questa analisi, prenderemo in considerazione la fondamentale opera organizzativa e concertativa operata dai professionisti – nel caso in esame lombardi, ma con un generale riferimento all’intero territorio nazionale – riuniti in Consulte e Federazioni, a servizio della collettività. Le Federazioni o Consulte degli Ingegneri sono organismi volontariamente costituiti dagli Ordini Provinciali dei professionisti appartenenti a una Regione – o, in caso di Federazioni Interregionali, da Ordini di Regioni confinanti – che svolgono attività di coordinamento, curando i rapporti con le istituzioni e la società civile a livello regionale, nonché apportando un prezioso contributo anche a livello nazionale.

In Italia, tutte le Regione dispongono di una Federazione o Consulta, eccezion fatta per Trentino Alto Adige e Molise.

In Lombardia esiste, dal lontano 1973, la CROIL – Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia, costituita dagli Ordini degli Ingegneri di tutte le province lombarde, organismo senza dubbio propedeutico sia allo sviluppo della categoria professionale che della collettività tutta.

Infatti, ritengo che sempre di più questi organismi, rappresentativi di migliaia di ingegneri sul territorio, debbano costituire un apporto essenziale sia alla politica di governo che alla società civile, fungendo da raccordo fra questi due “livelli”, mettendo a disposizione le conoscenze e competenze tecnico-organizzative di una figura professionale e qualificata qual è un “ingegnere”, in azioni di consulenza, nonché di strutturazione e condivisione di percorsi – ideali e pratici – al servizio del territorio e del suo necessario sviluppo e promozione.

UN MOMENTO ESSENZIALE DI COOPERAZIONE

In tal senso merita infatti una particolare considerazione, il rinnovato Protocollo d’intesa, siglato nel recente 2019, che ha definito la nuova collaborazione – iniziata nel 2012 – tra Regione Lombardia e la CROIL: un momento essenziale di cooperazione, nonché immagine determinante di una vera e propria “cabina di regia”, con l’intento di cercare sempre pi. il miglior raccordo e concertazione dei tavoli tecnici di entrambi gli organismi.

Infatti, si è voluto mettere al centro del dibattito temi di discussione di assoluta attualità, sui quali fare approfondimento e proporre strategie e soluzioni, quali: l’ambiente; la sostenibilità; l’energia; il territorio e la pianificazione; l’urbanistica; l’edilizia; la protezione civile; la sicurezza stradale; i trasporti e la mobilità; l’innovazione e la ricerca; le infrastrutture; la sicurezza sul lavoro; la formazione; la digitalizzazione e la semplificazione.

Anche in questo caso, il ruolo e il peso rilevante di questo insieme coordinato di professionisti si è dimostrato di indubbia importanza, considerando il dispiegamento di forze, di intenti e l’impegno portato avanti con dedizione ed esclusivamente con modalità del tutto volontarie.

Se le indagini da sempre affermano che gli ingegneri sono fra le categorie professionali pi. stimate, non è possibile, in questa sede, non sottolineare il loro ruolo determinante all’interno della società, attraverso la strutturazione di un aperto dialogo con le istituzioni e di una viva discussione, con l’avanzamento di proposte e il sollevamento di istanze e necessità, verso le quali la collettività non può certamente esimersi dal confrontarsi.

Tra gli eventi caldeggiati dalla Consulta possiamo, ad esempio, citare gli utili seminari per gli aggiornamenti e gli approfondimenti su temi tecnici ed economici per promuovere e tutelare la figura dell’ingegnere all’interno del proprio Ordine territoriale.

IL LAVORO DELLE COMMISSIONI

E’ importante sottolineare, inoltre, il lavoro fatto all’interno delle Commissioni per approfondire temi tecnici ed economici, al fine di promuovere, aggiornare e tutelare la figura dell’ingegnere. Tali attività concertative sono state sempre al centro dell’attività delle Commissioni, potendo dare testimonianza in prima persona, in quanto membro attivo della Consulta, nella prima e proficua esperienza che mi ha visto coinvolto nel ruolo di Coordinatore della Commissione Sicurezza Cantieri Mobili, di quanto le azioni di professionisti esperti come gli ingegneri possano offrire davvero un contributo determinante allo sviluppo e alla promozione del territorio e ai necessari studi e analisi su tematiche di primaria attualità, contribuendo a mantenere alti i riflettori su questioni che non tollerano, certamente, un “abbassamento della guardia”.

Ricordo, tra gli altri, il convegno promosso dalla mia commissione nel marzo 2020, con l’alto patrocinio della Regione Lombardia, sulla problematica delle “cadute dall’alto da tetti ed edifici condominiali” che ha visto impiegati mesi e mesi di lavoro, con più di 500 invitati, stakeholder di primaria importanza quali: Regione Lombardia, ATS e INAIL, Procura della Repubblica e svariati altri Ordini Professionali, e associazione di categoria, per fare il punto sulla situazione e avanzare, insieme a dubbi e perplessità, possibili ipotesi di dialogo e soluzioni (si veda Il Giornale dell’Ingegnere n.10/20 pag. 11, ndr.). Infatti, tante, troppe, volte abbiamo letto o ascoltato l’espressione “Tragica fatalità” usata per raccontare un incidente mortale sul lavoro. . difficile credere che le oltre 1000 persone decedute nel 2019 sul luogo di lavoro siano state vittime solo della malasorte, e parlare di “fatalità” sembra essere un modo per dare una spiegazione semplicistica, a buon mercato e lasciarsi frettolosamente l’accaduto alle spalle. La tragedia, invece, ha cause, nella quasi totalità dei casi, prevedibili e perciò prevenibili e soprattutto ha responsabilità molto spesso ben chiare e non trascurabili.

Purtroppo, la pandemia e il lockdown, nonostante l’impegnativa e alacre organizzazione intrapresa sotto la regia del Presidente CROIL, Augusto Allegrini, proprio a ridosso del suo inizio, ci siamo visti costretti a rimandare l’evento, mantenendo tuttavia, quale obiettivo primario, quello di continuare a fare ricerca sulle tematiche di questa spinosa e controversa questione, con una costante, precisa e puntuale ricognizione per la necessaria valorizzazione delle competenze in materia. In tal senso, si è cercato di sopperire, seppur parzialmente, ai disagi derivati dalla pandemia e all’impossibilità di svolgere il convegno in presenza, pianificando un secondo evento inerente alla medesima tematica e promosso dalla Consulta, nel novembre 2020, questa volta in webinar, al quale è comunque intervenuto un centinaio di autorevoli partecipanti.

Altra tematica discussa in Commissione è stata quella della assoluta necessità che l’industria edile si qualifichi e si professionalizzi sempre di più: infatti, è il caso di notare che per lo Stato basta recarsi da un notaio con un oggetto sociale, molto ampio, che prevede la possibilità di fare ponti, grandi strutture, autostrade, etc., ed . immediatamente possibile aprire una Partita IVA e operare sul mercato, magari senza la necessaria esperienza e competenza in quanto non richiesta, come ad esempio quella dovuta alle ditte impiantistiche o alle ditte di pulizia, disinfezione e/o sanificazione.

Per concludere, è fattuale che l’azione coordinata di “attori” poliedrici e preparati, quali sono gli ingegneri, con le loro competenze altamente professionali e trasversali, attraverso l’unione delle “forze”, possa dare impulso a procedimenti e azioni concrete per garantire la pi. sostanziale tutela degli interessi della categoria, agendo certamente d’intesa con gli Ordini degli Ingegneri territoriali e coordinandone azioni e attività, pur sempre nel rispetto della loro indiscutibile autonomia d’azione.

(12/2020) STRETTA CORRELAZIONE TRA DETRAZIONI FISCALI E INFORTUNI SUL LAVORO 

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Giornale degli Ingegneri”, 21 dicembre 2020

 Volevo iniziare quest’articolo con il macabro elenco dei morti sul lavoro, citando i più eclatanti. Avevo già trovato su internet i dati aggiornatissimi dell’INAIL in merito all’andamento infortunistico sul lavoro. Stavo anche per fare dei paragoni tra il periodo pre-Covid e l’attuale contingenza ma poi mi sono reso conto che è inutile citare ciò che i politicanti e tutti i media ci ricordano quotidianamente; dovrebbe essere arrivato il momento in cui non è più sufficiente indignarsi, occorrerebbe agire! Basta parole vuote che portano a poco o addirittura a nulla; occorre un impegno forte e deciso da parte soprattutto delle istituzioni che, in occasione di qualche infortunio che si presta alla spettacolarizzazione, ci dicono, mostrando vicinanza a tutti gli infortunati: 

– … bisogna puntare sul rispetto delle norme! 

– … è indispensabile coinvolgere di più degli attori della prevenzione! 

… bisogna realizzare un vero e proprio patto per la sicurezza tra istituzioni e parti sociali! 

– … ci vuole maggiore sensibilizzazione sulle tematiche calde da parte di lavoratori e imprese! 

– … occorre rafforzare i controlli! 

– … le sanzioni sono troppo basse! 

– ……… 

Senza falsa modestia, ritengo di avere una media intelligenza e una buona cultura, ma in sostanza: seguendo queste indicazioni, cosa si deve fare per migliorare la situazione che da decenni è immobile? 

C’è stato il periodo pre-Covid in cui ci si infortunava di meno, ma bello sforzo! Abbiamo “soggiornato” per più di dieci anni in una delle più grandi crisi economiche e sociali del dopo guerra, con un sensibile calo dei posti di lavoro; nell’arco del decennio pre-Covid-19 sono stati persi quasi un milione di occupati. 

È matematico: meno occupati meno infortuni! 

Poi è arrivato il Covid e la maggior parte dei lavoratori non ha avuto la possibilità di recarsi al lavoro e quindi solo il comparto medico e para medico e pochi altri ha movimentato l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali. 

Non siamo ancora purtroppo nella fase post Covid; tuttavia, l’importante tasso di vaccinazioni e il green pass sta consentendo, salvo pochi casi, una ripresa quasi generalizzata di tutte le attività. 

In edilizia, tutta un’altra cosa. 

L’edilizia si è ufficialmente fermata solo in occasione del lockdown totale del marzo-aprile 2020, in quanto i famosi DPCM di quel periodo consentivano al comparto edile il prosieguo dell’attività lavorativa anche se con l’attuazione di specifici protocolli di sicurezza sanitaria (peraltro spesso poco percorribili per la realtà del cantiere e quindi mal attuati). 

Poi sono arrivate le detrazioni fiscali che, pur preesistenti al periodo Covid, sfruttando la voglia irrefrenabile di ripresa e l’entusiasmo del comparto edilizio, stanno muovendo il settore come da decenni non accadeva: e qui arrivano ma soprattutto arriveranno i dolori, se non si interviene concretamente!!!!!! 

Infatti, a differenza dei decenni passati, il crescente utilizzo degli incentivi fiscali, tra i quali il 110%, sta dando una svolta al settore con una stima media annua del numero di occupati di poco inferiore alle 400 mila unità. 

È matematico: più occupati più infortuni! 

I sintomi di quanto stia succedendo in tal senso sono già purtroppo evidenti (circa tre morti al giorno), ma il boom dei lavori nell’edilizia non è ancora arrivato; spero di essere cattivo profeta ma temo quello che potrebbe succedere a livello infortunistico la prossima primavera-estate! 

Per porre argine alla catena ininterrotta di infortuni sul lavoro, lo scorso 21 ottobre 2021 il governo ha emanato il Decreto Legge n°146 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg), dove, principalmente, da un lato il legislatore scommette sull’aumento degli ispettori, dall’altro sull’inasprimento delle sanzioni. 

Ma è questa la molla che ci aiuterà a diminuire le morti bianche? Personalmente credo di no per i motivi che di seguito cerco di interpretare, indicando almeno qualche tematica irrisolta. 

Aumentare le ispezioni ritengo non possa essere utile allo scopo di diminuire gli infortuni, bensì ad aumentare l’utilizzo dell’alibi che ormai è più che largamente utilizzato, che fa in più casi esclamare: un’altra tassa tra le tante!!!; sanno solo fare le multe a chi lavora!!!! è meglio pagare la multa che sottostare a tutte quelle inutili incombenze!!! ……. 

Tutto questo perché gli ispettori della sicurezza ASL (in Lombardia ATS) sono ufficiali di polizia giudiziaria e che quindi, nelle proprie ispezioni dei luoghi di lavoro, hanno l’obbligo di segnalare e sanzionare penalmente qualsiasi violazione del D.lgs. 81/08; e questo ai sensi di legge! 

Gli ispettori ASL non possono fare prevenzione, come saprebbero fare in maniera qualificata, ma sono obbligati a sanzionare!!! 

Spesso ce la prendiamo con gli ispettori perché ci irrogano multe che in molti casi riteniamo esagerate e ingiuste, ma è proprio per la loro funzione che sono obbligati a farlo; non possono sorvolare sulle inadempienze in quanto loro stessi assumerebbero una posizione di garanzia non dovuta. La loro posizione è la medesima di un qualsiasi carabiniere che, ai sensi dell’articolo 361 del C.P., in qualità di pubblico ufficiale, non può omettere o ritardare di denunciare alla autorità giudiziaria un qualsiasi reato. 

E allora qual è la soluzione concreta? A mio parere si potrebbero utilizzare gli ispettori ASL/Poliziotti solo in caso di continuata inadempienza o per indagini sugli infortuni, e costituire delle strutture, come possono essere i CPT [Comitati Paritetici Territoriali, ndr.] oppure corpi sempre appartenenti all’ASL, ma che non abbiano funzione di polizia giudiziaria e che possano quindi rapportarsi con il datore di lavoro evidenziando le inadempienze riscontrate, affinché possa porvi rimedio nel breve periodo. 

Se poi nel periodo di tempo assegnato non vengono sanate le lacune riscontrate, allora è corretto informare le autorità competenti, per le più opportune azioni. Sto dicendo, in sostanza, che allo Stato manca un lavoro di supervisione a monte del lavoro sanzionatorio. 

La scelta dei fornitori, nella maggior parte dei casi, viene fatta in base all’offerta economica del fornitore. Molto spesso il Committente, sia che sia l’imprenditore o la signora Maria, ignora che la legge impone, prima di scegliere la propria ditta appaltatrice, di verificarne la sua idoneità tecnica professionale (c.fr. art 26 e 90 D.Lgs. 81/08 e s.m.i). 

La Cassazione ricorda in più occasioni che, peraltro, l’idoneità tecnico-professionale non può essere limitata al solo aspetto documentale ma “…scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (…)” 

Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o a lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale ma seria e sostanziale (non realizzata solo in un’ottica economica) in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima. 

La competenza di una ditta alla quali si vuole affidare un appalto deve essere verificata prima di assegnare un appalto; la competenza deve andare oltre la semplice conoscenza, in quanto è l’insieme indissolubile delle conoscenze teoriche e dell’esperienza professionale maturata sul campo. 

Nel settore edile, soprattutto in appalti modesti, magari di ristrutturazione di un appartamento o anche solo di un bagno, la verifica non viene fatta neppure formalmente; anzi, il committente ignora quasi sempre che per coordinare i lavori dal punto di vista della sicurezza, in caso in cui sia prevista la presenza di due o più imprese, la legge impone ai sensi dell’art. 90 comma 3 – 4 e 5 del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di nominare un professionista abilitato a svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza (art. 91 e 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

In occasione di una semplice ristrutturazione di un appartamento, dovendo intervenire nell’opera utilizzando una ditta di muratura, di idraulica e di elettricisti (presenza di due o più imprese), quanti hanno nominato un professionista esterno per il coordinamento, obbligatorio per legge? 

Quando si sta male, è automatico rivolgersi a un medico per un consulto e per la conseguente terapia. Molto spesso invece accade che per affrontare tematiche tecniche, che possono addirittura mettere in gioco più di una vita umana, ci si dimentica di chiedere aiuto a un professionista della sicurezza. 

Alla stessa stregua quando si sceglie una impresa edile, che dovrà svolgere dei lavori che per definizione sono potenzialmente pericolosi, come si fa a non ricercarne una qualificata e competente che possa attuare tutte le misure di sicurezza in quanto conosciute? 

In questa epoca di pandemia la parola sanificazione è tanto di moda, ma quanti sanno che per poter fare la sanificazione, una ditta si deve abilitare presso la Camera di Commercio come minimo alla letta A e alla lettera B oppure alla lettera E? Quanti sanno che per essere abilitati occorre avere nella propria organizzazione un professionista chimico? 

Al contrario, per fare edilizia, non serve alcuna abilitazione: chiunque può fare impresa aprendo una partita IVA con l’oggetto sociale che magari preveda la costruzione di ponti, grandi strutture e centri commerciali!!! 

Questo genere di problematica, per i committenti privati, si amplia all’ennesima potenza! Più di una volta la “signora Maria” è stata chiamata in causa per un infortunio accaduto ad un lavoratore non idoneo che ha affrontato un lavoro senza le obbligatorie misure di sicurezza. 

E allora qual è la soluzione? Formare tutti i datori di lavoro in merito a queste tematiche che potranno finalmente essere estese anche al proprio ambito familiare, allorquando gli accada di dover chiamare “qualcuno” che ripari il proprio tetto o più semplicemente giri la sua antenna. 

Infatti, allo stato il Committente DDL ignora la normativa e ritiene che basti affidare il lavoro ad una ditta esterna per non avere responsabilità sulla corretta esecuzione delle opere da eseguire in sicurezza. 

Ritengo che prima di affidare un appalto edile, il committente debba accertare l’affidabilità della ditta appaltatrice, non solo richiedendo e verificando la documentazione obbligatoria di cui all’allegato XVII del D.lgs. 81/08 e s.m.i., ma anche ad esempio appurare la presenza o meno dei seguenti requisiti: 

✓ volume d’affari pari ad almeno 3-4 volte il valore presunto dell’appalto (indice di affidabilità e solidità nel poter affrontare un lavoro di un determinato importo); 

✓ copertura R.C. assicurativa con massimali adeguati; 

✓ avere alle proprie dipendenze maestranze, come media annua dell’anno di riferimento, con un numero adeguato all’appalto (dato desumibile dal certificato della camera di commercio)

✓ avere eseguito lavori analoghi a quelli in affidamento (documentati) negli ultimi due anni di attività (almeno una per anno); 

✓ eventuale sistema di gestione della sicurezza certificazione OSHAS; 

✓ eventuali certificazioni ISO, SOA a corredo dell’offerta. 

Chi legge, molto probabilmente ha avuto l’occasione di dover utilizzare almeno una volta nella vita una ditta di muratura accompagnata da elettricisti, da idraulici e imbianchini; ebbene queste ditte rispecchiavano le caratteristiche sopra evidenziate ? 

Lascio a Voi la risposta !!!!!! 

spiaggia con persone

(05/2020) RISCHIO CONTAGIO DA SARS-COV-2 NEGLI STABILIMENTI BALNEARI

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza” di Maggio/Giugno/Luglio 2020

analisi della situazione esistente
1.1 misure adottate a livello nazionale ed europeo

Le disposizioni normative che ad oggi vigono in Italia, per quanto concerne le misure di contenimento per l’emergenza COVID-19 relativamente al settore della balneazione, fanno riferimento al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 (recante le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e disciplinanti la riapertura di negozi al dettaglio e attività di cura della persona, bar, ristoranti, nonché la riapertura degli stabilimenti balneari) ed alle recentissime integrazioni contenute nel “Rapporto sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus Sars-CoV-2” del Gruppo di lavoro Ambiente-rifiuti Covid-19 diffuso dall’Istituto superiore della sanità in data 4 giugno, in concerto con il Ministero della salute, l’Inail, il Coordinamento di prevenzione della Conferenza Stato-Regioni, alcuni esperti delle Arpa ed altre istituzioni.

Tali disposizioni definiscono la tematica in via definitiva, integrando – e in parte modificando – quanto dettato prima dall’allegato 10 del DPCM del 26 aprile 2020, poi dal decreto ministeriale del 30 aprile 2020 e successivamente dal documento tecnico INAIL/ISS 12 maggio 2020, il quale ha presentato, in linee guida definite, le misure idonee a prevenire il contagio nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia. L’ ottica individuata è stata indubbiamente a tutto tondo, avendo, inoltre, preso necessariamente in considerazione, nelle specifiche disposizioni normative, le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nei suddetti documenti, viene individuata, progressivamente, la possibilità di un graduale allentamento delle misure di contenimento a favore della ripresa economica, nell’ambito della quale è stata
stabilita, da parte delle autorità competenti, la ripresa delle attività connesse alla balneazione nel nostro Paese.

Consideriamo di seguito le misure adottate in alcuni paesi europei a noi vicini, nonché le relative previsioni precauzionali. In Spagna, nella regione dell’Andalusia, il governo locale è, al momento, orientato a consentire l’ingresso con dei limiti fino al 40% dello spazio negli stabilimenti, con controlli di polizia all’ingresso, distanze e divieto di giochi collettivi. Le raccomandazioni sono orientate ovviamente verso l’osservazione di una corretta igiene personale prima e durante l’utilizzo della spiaggia, laddove si precisa che sarebbe importante non rimanere più di quattro ore per evitare assembramenti. A Barcellona, invece, è previsto un graduale ritorno alla normalità in seguito alla riapertura dei litorali dove è di nuovo consentito fare attività fisica, anche se solo individuale. Sono, altresì, permessi gli sport acquatici come il surf e il paddle boarding. La possibilità di accedere ai litorali e di praticare attività fisica, poi, ha dei precisi limiti di orario, con fasce dedicate agli atleti, agli anziani e ai bambini. Tale disposizione risulta fondamentale per evitare affollamenti nelle tre spiagge più frequentate della città, dove, comunque, ancora non risulta possibile fare il bagno. La
possibilità di praticare sport individuali è, invece, consentita dalle 6 alle 10 del mattino e dalle 20 alle 23 la sera. Nella località balneare spagnola Canet d’en Berenguer, a nord di Valencia, i posti in
spiaggia devono essere prenotati tramite app scegliendo tra il turno del mattino o del pomeriggio e gli accessi sono sorvegliati con il personale che accompagna al proprio spazio. É importante qui sottolineare che, quando arriverà il via libera alle riaperture, probabilmente a metà giugno, la spiaggia potrà accogliere solo la metà della capienza normale, in modo da garantire il distanziamento sociale. La spiaggia sarà infatti probabilmente divisa in settori, ognuno distante due metri dall’altro, i cui confini saranno contrassegnati da reti e pali. I clienti avranno poi a disposizione uno spazio riservato (variabile come capienza, posizione e anche costo). L’arrivo sarà inoltre determinato ad un orario prestabilito, per evitare assembramenti.

Se ci spostiamo in Croazia, invece, la strategia adottata sembra diversa. Il governo locale ha infatti reso noto che non verrà imposto nessun divieto, ma solo precauzioni, con vigili, bagnini, autorità
locali e albergatori che dovranno assicurarsi che lettini e teli non siano troppo vicini fra loro. Tra l’altro, il paese ha già aperto i confini ai paesi della Mitteleuropa.
Per continuare l’analisi, in Francia, infine, la regola generale è la chiusura secondo le direttive del Ministero dell’Interno, nonostante i Consigli comunali abbiano comunque la facoltà di chiedere la riapertura alle rispettive Prefetture. Va rilevato che, al momento, decine di città sulla costa atlantica hanno operato in questa direzione, mentre in Costa Azzurra e in Corsica si attendono le direttive. Nel frattempo, La Grande Motte è la prima località balneare francese a realizzare un sistema di zone separate per i bagnanti. Adottando un semplice criterio, infatti, la spiaggia è stata suddivisa in settori quadrangolari separati da corde, con un lato aperto sul corridoio di accesso verso il mare.

Inquadramento della problematica
2.1 Inquadramento della problematica relativa al contenimento del contagio da SarS-coV2 negli stabilimenti balneari

Nel nostro paese, la strategia di gestione del rischio relativa al contenimento del contagio da SARS-CoV2 negli stabilimenti balneari deve tenere conto di vari aspetti che riguardano il sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione, gli stabilimenti e le spiagge libere. Inoltre, va sicuramente precisato che determinare l’area utilizzabile dai bagnanti richiede valutazioni specifiche, perché le aree costiere sono molto differenti tra loro. Al riguardo, il recente “Rapporto sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus Sars-CoV-2” edito il 31 maggio
dall’istituto superiore della sanità (ISS), ha specificato che con più di 7.000 km di costa ed un elevatissimo numero di aree di balneazione ad alta frequentazione, il rischio riconducibile al turismo balneare, anche a seconda dei differenti indici sanitari valutati a livello regionale e locale, può diventare importante, soprattutto a causa di affollamenti, spostamenti, vicinanza e contatto. Scarsa potenzialità invece, viene rilevata per il rischio correlato alla potenziale contaminazione delle acque, da reflui o da escreti infetti presenti a monte dell’area di balneazione o diffusi da imbarcazioni.

Le linee guida INAIL/ISS relative al settore avevano già definito, a maggio, la necessità di un’adozione, da parte delle autorità locali, di piani che permettessero di prevenire l’affollamento delle spiagge, recependo in buona sostanza le disposizioni precedenti contenute nel DPCM del 26 aprile 2020. È certamente possibile notare come tali disposizioni siano state assorbite nel DPCM del 17 maggio 2020 che ha deliberato circa il riavvio delle attività produttive, dettando una sorta di check list relativa agli indirizzi operativi nazionali relativi alle misure di prevenzione negli stabilimenti balneari, ad eccezione, come vedremo, delle disposizioni relative al distanziamento sociale e alla distanza minima interpersonale, che sono state modificate, anche in seguito ad un accordo Stato-Regioni che è intervenuto a rimodulare ipotesi e possibilità.

Le recenti indicazioni dell’ISS per i bagnanti e i gestori di stabilimenti, poi, non hanno fatto altro che puntualizzare e specificare la necessità di misure di prevenzione, introducendo anche importanti norme ambientali, come la vigilanza su eventuali scarichi illeciti di reflui nei corpi idrici (mare, fiumi, laghi), il controllo degli impianti di depurazione e sugli scarichi da imbarcazioni, l’applicazione delle norme di controllo delle acque di balneazione.
È qui importante precisare, comunque, che il DPCM 17 maggio 2020 ha segnato sì il riavvio delle attività degli stabilimenti balneari, ma pur sempre a condizione che le singole regioni e province autonome accertino, in itinere, la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio.
Il decreto stabilisce inoltre la necessità di individuare, a livello locale, protocolli o linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore, nel rispetto di quanto previsto a livello nazionale disciplinanti, nello specifico, l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi, le modalità di utilizzo degli spazi comuni, la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti, le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti e tutte le restanti disposizioni relative in materia.
Si rimanda dunque, nella specificità, alle Ordinanze delle diverse Regioni italiane che hanno deliberato in materia. Tra tutte, è qui possibile prendere in considerazione, a titolo esemplificativo, l’ultima Ordinanza della Regione Lombardia datata 29 maggio 2020, “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza”, che recepisce, in buona sostanza, le disposizioni di prevenzione nazionali, portando, comunque, delle discrete precisazioni circa le modalità di rilevamento della temperatura corporea del personale prima dell’accesso al posto di lavoro (che rimangono comunque valide anche per i clienti), ribadendo, altresì, il concetto fondamentale dell’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte dei singoli individui nell’adozione di comportamenti rispettosi delle regole previste.

Esaminiamo adesso nel dettaglio le principali misure di prevenzione che sono state definite.

Al riguardo, possiamo certamente affermare che viene proposto un utilizzo di tecnologie innovative per consentire l’accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate e viene suggerita la prenotazione obbligatoria, eventualmente anche online e per fasce orarie.
Tale prenotazione può certamente definirsi come un utile strumento organizzativo al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, configurandosi anche come un’ottima modalità di registrazione degli utenti, allo scopo di rintracciare, in ottica retrospettiva, eventuali contatti a seguito di contagi.
Nel DPCM del 17 maggio 2020 e nell’ ultimo documento ISS, si sottolinea l’importanza di mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Per quanto riguarda i sistemi di pagamento, è raccomandato invece l’utilizzo di modalità veloci con carte contactless o attraverso portali/app web.
Le disposizioni prevedono poi la necessità di differenziare, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita, attraverso la previsione di una segnaletica chiara, e di regolamentare gli accessi e gli spostamenti sulle spiagge, anche attraverso percorsi dedicati.
Non solo: nel DPCM si introduce la possibilità della promozione di un accompagnamento all’ombrellone da parte di uno “steward di spiaggia” o, comunque, del personale dello stabilimento adeguatamente preparato che possa illustrare ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
Il recente documento ISS sottolinea poi l’invito a utilizzare cartellonistica e locandine (in varie lingue e dunque comprensibili anche per utenti di altre nazionalità) con le regole comportamentali per i fruitori delle aree di balneazione e i bagnanti, allo scopo di prevenire e controllare i rischi.
Ma nel DPCM figurano anche altre novità fondamentali. Una di queste è la necessità di protezione della postazione dedicata alla cassa, la quale potrà essere dotata di barriere fisiche, come schermi separatori, ma, in alternativa, il personale dovrà in ogni caso indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani.
L’altra novità introdotta è rappresentata dalla facoltà di rilevare, tramite idonea attrezzatura, la temperatura corporea, impedendo l’accesso allo stabilimento, nel caso essa risulti superiore ai 37,5 °C.
Per quanto riguarda invece il corretto distanziamento sociale in spiaggia, se nell’iniziale documento INAIL/ISS la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni veniva definita come pari a
cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo, nel DPCM del 17 maggio 2020 si è determinata la necessità di assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri
sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, specificando, al contempo, che tale previsione debba essere rispettata indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
Il DPCM precisa, inoltre, che tra le attrezzature di spiaggia (lettini e sedie a sdraio), nel caso in cui esse non siano posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, modificando le previsioni delle linee guida che fissavano tale distanza minima nella misura di 2m.
È proprio sulla questione del distanziamento sociale che si rilevano le principali differenze fra il documento tecnico e il DPCM, laddove ad esempio le linee guida INAIL/ ISS stabilivano che per la fruizione di servizi igienici e docce avrebbe dovuto essere rispettato il distanziamento sociale di almeno 2 metri (a meno che non fossero previste barriere separatorie fra le postazioni), mentre il
decreto più recente fissa tale distanza ad almeno 1 metro.
Il DPCM, infatti, sottolinea qui l’importanza di riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento del distanziamento minimo tra gli utenti.

Si evidenzia, in ogni caso, la presenza di alcune eccezioni, come quelle relative alle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (membri dello stesso gruppo familiare o conviventi e accompagnamento di minori di anni sei o persone disabili), laddove si precisa che questo ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
A tal riguardo, l’ultimo documento ISS tratta specificamente della necessità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, in ogni circostanza, e dunque anche durante la balneazione.
Il DPCM continua poi con le disposizioni consigliando di privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni e
precisando che tali distanze potranno essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o co-abitante.
Per le cabine, invece, si chiarisce che l’uso promiscuo è vietato, sempre ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa.
In ogni caso, è certamente necessaria l’igienizzazione e la disinfezione. Per quanto riguarda i prodotti igienizzanti per le mani, ad esempio, si precisa e si ribadisce fermamente la necessità di renderli disponibili, sia per i clienti che per il personale, anche in più punti dell’impianto. Risulta fondamentale dunque fornire disinfettanti e DPI adeguati al personale (mascherine, schermi facciali, guanti) e utilizzare obbligatoriamente DPI in caso di contatti ravvicinati con bagnanti e attività a rischio.
Rispetto alle iniziali linee guida, si continua poi a raccomandare una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni (spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc.) che deve essere comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
Nel DPCM si introduce anche l’osservazione per cui le attrezzature come lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. debbano essere disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare e si determina, in modo chiaro, il dovere di eseguirne la sanificazione a ogni fine giornata.
Al riguardo, il “Rapporto sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus Sars-CoV-2” dell’ISS sottolinea, comunque, di non trattare in alcun caso spiagge, terreni, arenili o ambienti naturali con prodotti biocidi.

Andando avanti con l’analisi, si rende noto che le pratiche di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo sono da evitare e, per lo stesso motivo, deve essere inibito l’utilizzo di piscine eventualmente presenti all’interno dello stabilimento.
Al contempo, il DPCM introduce una puntualizzazione, per la quale gli sport individuali che si svolgono in spiaggia, come i racchettoni, o in acqua (è il caso del nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere praticati regolarmente, ovviamente nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Per gli sport di squadra come il beach-volley e il beach-soccer, invece, sarà necessario
rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Il recente documento ISS specifica poi il divieto di qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti, quali, tra l’altro, attività di ballo, feste, eventi sociali, degustazioni a buffet. Interdetti anche gli eventi musicali con la sola eccezione di quelli esclusivamente di “ascolto” con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale.
Nel documento è ribadita la necessità di rispettare tutta una serie di indicazioni quali: la garanzia, in ogni circostanza, della vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini, il generale rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, l’osservazione delle buone norme di igiene personale, inclusa la pulizia e la disinfezione frequenti delle mani, l’attenzione all’igiene respiratoria, laddove per starnutire e/o tossire è necessario farlo in fazzoletti di carta o nel gomito, l’uso, in generale, di mascherine quando le misure di distanziamento siano di difficile mantenimento.
Per quanto concerne invece le spiagge libere, le iniziali linee guida INAIL/ISS avevano già stabilito la necessità di fare riferimento a decisioni locali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche di queste aree. Tale previsione è stata confermata poi dalle più recenti disposizioni. Nello specifico, dovranno, al riguardo, essere definite puntualmente a livello locale le modalità di accesso e di fruizione, individuando quelle più idonee ed efficaci e dovranno essere affissi nei punti di accesso alle spiagge libere cartelli in diverse lingue, contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare relativamente al distanziamento sociale di almeno 1 metro ed al divieto di assembramento.
Andrà altresì mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia), ad esempio con posizionamento di nastri, che sarà codificato rispettando le regole previste per
gli stabilimenti balneari. Questo permetterà agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature proprie, nel rispetto del distanziamento, al fine di evitare l’aggregazione.
Tale previsione permetterà di individuare il massimo di capienza della spiaggia, definendo in tal modo turnazioni orarie, e la prenotazione di spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line. Tale modalità favorirà anche il contact tracing nell’eventualità di un caso di contagio.
Inoltre, dovranno essere valutate disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia per evitare assembramenti e assicurate opportune misure di pulizia della
spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti.
Si precisa che la gestione di tali spiagge dovrà essere affidata ad enti/soggetti che possano utilizzare personale adeguatamente formato, valutando altresì la possibilità di coinvolgimento di associazioni di volontariato e soggetti del terzo settore, anche al fine di informare gli utenti sui comportamenti da seguire.

2.2 Indicazioni per le figure professionali operanti negli stabilimenti balneari

In merito alle misure di prevenzione e protezione a carico dei lavoratori citate nel documento tecnico dell’ISS-INAIL, riprese nel DPCM del 17 maggio 2020, viene suggerito, oltre ad un’informazione generale sul rischio SARS-CoV-2, di impartire anche un’informativa focalizzata verso specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anche durante la vestizione/svestizione. Viene suggerito altresì di lavare frequentemente le mani tramite dispenser con soluzione alcolica.
Il personale addetto ad attività amministrative e gli operatori di cassa dovranno indossare mascherina chirurgica e per questi ultimi sarà necessario prevedere barriere di separazione tramite separatori
in plexiglas. Il personale addetto alle attività di allestimento e rimozione di ombrelloni e sdraio dovrà utilizzare guanti in nitrile.
Relativamente all’attività di salvamento in mare svolta dall’assistente bagnanti, invece, viene raccomandato di eseguire le sole operazioni di compressioni toraciche senza ventilazioni, valutando il respiro soltanto guardando il torace della vittima senza avvicinare il proprio volto a quest’ultima.
Qualora fosse disponibile un Defibrillatore Automatico Esterno è raccomandato di utilizzarlo seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica. Al termine della Rianimazione Cardio Polmonare, il soccorritore deve lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o con gel a base di alcool. Si raccomanda altresì di lavare gli indumenti.
Indicazioni ribadite anche dal Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 4, nella “Circolare n. 19334 del 5 giugno 2020 – Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori”.

Discussione
3.1 Discussione della problematica relativa al contenimento del contagio da SarS-coV-2 negli stabilimenti balneari

Ad una prima valutazione da parte delle società gestori degli stabilimenti balneari delle iniziali linee guida messe a punto dall’INAIL/ISS relative al contenimento del contagio da SARS-CoV-2, si era evidenziato lo scontento dei diretti interessati, che, generalmente, avevano affermato che con tali disposizioni, il 50 per cento delle strutture probabilmente non avrebbe riaperto la stagione.
Nonostante il DPCM abbia provveduto a delineare regole più definite e forse meno stringenti, per la maggior parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria a livello locale, i dubbi riguardo
l’organizzazione delle strutture restano tutt’oggi.

Alcune incertezze, infatti, sono state sollevate, ad esempio, circa l’eccessiva genericità delle norme che prevedono la regolare e frequente sanificazione di spazi e attrezzature, l’evitamento dei giochi di
squadra e delle attività che possono creare assembramenti e la garanzia, nell’effettivo, del mantenimento della distanza interpersonale.

Inoltre, alcuni dubbi sono stati sollevati circa la gestione degli spazi comuni: per raggiungere il bar infatti, spesso si passa dalla zona ristorante, con una conseguente promiscuità degli spazi. Va comunque detto che per il settore, esiste, in ogni caso, la necessità di rifarsi ai protocolli emanati per i bar e ristoranti.
Alcune perplessità rimangono, al riguardo, anche circa l’uso delle piscine, le aree giochi dei bambini e il metodo di accettazione dei clienti.
Ci si interroga poi su chi debba svolgere le funzioni di controllo all’interno dello stabilimento e su chi abbia la responsabilità formale per poter riprendere il cliente in caso sbagli.
Lorenzo Marchetti, presidente regionale CNA balneari, ritiene che sarebbe opportuna la più corretta e precisa informazione possibile al riguardo, per poter garantire, a residenti e turisti, la massima sicurezza, laddove la tutela della persona si configura come una priorità.
La necessità dei controlli, anche sulle spiagge libere, è poi sottolineata anche da Fabrizio Lotti, presidente dei balneari toscani di Confesercenti, che specifica come sia importante anche impedire l’accesso al litorale attraverso i bagni privati per limitare il passaggio di troppe persone insieme.
Sempre per quanto riguarda le spiagge libere, secondo quanto afferma Antonio Decaro, presidente dell’Anci, ci sarebbe un generale scontento anche dei Sindaci, che avrebbero la responsabilità di garantire la corretta applicazione delle norme di distanziamento in questi tratti di spiaggia.

Invece, relativamente alle tematiche dei prezzi e dei conseguenti possibili rincari, nonché circa le previsioni sulla possibile affluenza, Gianmarco Oneglio, responsabile regionale Liguria della Fiba Confesercenti, si dice convinto che, in buona sostanza, non ci saranno grossi aumenti di prezzo, ma che purtroppo saranno le strutture più piccole a soffrire maggiormente, a causa della loro
maggiore difficoltà a compensare i costi supplementari.
In ogni caso, si percepisce una cauta fiducia, prevedendo una discreta affluenza di connazionali e di stranieri. Positive anche le prime impressioni di Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba Confesercenti, che, infine, in una sua recente nota, sottolinea come gli stabilimenti balneari, nel lungo weekend appena trascorso (quello del ponte del 2 giugno), abbiano riaperto in buona parte d’Italia.
Nonostante la prevedibile e fisiologica minore affluenza, la ripresa è dunque certamente possibile, e ciò è indubbiamente un ottimo segnale, se si pensa che soltanto a fine marzo/inizio aprile poteva essere alquanto improbabile poter aprire la spiaggia e far partire la stagione. I protocolli di sicurezza da parte degli stabilimenti sono dunque sicuramente attuabili, se pur con costi e attenzioni in più.

Conclusioni

Allo stato attuale, in definitiva, sembra che nonostante le disposizioni precauzionali ineludibili, ci siano buone prospettive di poter ripartire con la stagione balneare, tutelando sia le ragioni di sicurezza che quelle di imprenditorialità. Complice anche il bel tempo, il primo fine settimana utile di giugno per fare una (prima) valutazione, ha registrato una affluenza discreta nelle spiagge, rilevando, al contempo, come le persone siano state rispettose delle regole, recandosi nello stabilimento anche per toccarne con mano l’effettiva organizzazione. Addirittura, ci sono state anche diverse prenotazioni per l’estate, nelle aree turistiche. Resta fondamentale, comunque, la raccomandazione al buon senso nei comportamenti individuali, come l’obbligo della mascherina nei luoghi comuni e al chiuso e l’osservazione del distanziamento di almeno 1 metro, con un particolare focus sulla vigilanza dei bambini.

La raccomandazione alla responsabilità personale rimane valida ancor di più nelle spiagge libere, laddove si raccomanda di pulire e sanificare lettini, ombrelloni, sdraio, sedie, teli. Questa operazione è a
carico infatti dei cittadini: la sanificazione dovrebbe essere effettuata ogni volta, prima dell’utilizzo delle attrezzature e dei teli da mare.
E ancora, rispettare le distanze interpersonali, quelle tra ombrelloni e asciugamani, lavarsi spesso le mani e indossare le mascherine (è obbligatorio portarle con sé).
Importante al riguardo anche la previsione di necessari controllori, per garantire il rispetto delle regole (anche se non ci sono disposizioni definitive in merito) e la chiusura notturna delle spiagge per evitare affollamenti, previsione già valida in alcune Regioni, come la Toscana.

Bibliografia:

Iavicoli S., Boccuni F., Persechino B., Rondinone B.M.,
Valenti A., Bertinato L., Bonadonna L., Lucentini L., Rossi
P (2020). Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure
di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività
ricreative di balneazione e in spiaggia. Istituto Nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Decreto DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 17 maggio 2020. Disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
RAPPORTO ISS COVID-19 • n. 36/2020 Indicazioni
sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del
virus SARS-CoV-2 Gruppo di Lavoro Ambiente-Rifiuti
COVID-19.
MINISTERO DELLA SALUTE, Direzione generale
della prevenzione sanitaria, Ufficio 4, nella “Circolare n.
19334 del 5 giugno 2020 – Indicazioni emergenziali per il
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni
di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei
soccorritori”.
Sitografia:
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60d9366aa8de.html
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https://it.euronews.com/amp/2020/05/14/covid-19-i-
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noi_6ab6dd5b-a52e-47e6-85dc-514318622219.html
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ottimismo-per-stagione-balneare-vita-di-spiaggia-ci-sara.html
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mascherine-e-niente-partite-di-calcio-cosi-alla-spiaggia-libera.html
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in-ordine-sparso-ma-cercheremo-di-limitare-gli-aumenti.html
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http://www.fibaconfesercenti.it/via-il-6-giugno-alla-stagione-
balneare-in-sicilia-raggiunto-l%e2%80%99accordo.html
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http://www.fibaconfesercenti.it/fiba-massa-e-carrara-tutti-al-
mare-ma-non-si-sa-ancora-come.html
FIBA

(01/2020) D.LGS. 81/08 RISCHIO BIOLOGICO

LA COMUNICAZIONE BULIMICA COVID-19

di Sergio Vianello

articolo pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza” di Gennaio/Febbraio 2020

Dal punto di vista meramente tecnico, il titolo X° del Testo Unico della Sicurezza tratta l’argomento “rischio biologico” prendendo in considerazione “tutte le attività lavorative in cui vi è il rischio
di esposizione ad agenti biologici”
; l’agente biologico è classificato come microrganismo, coltura cellulare, endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie, intossicazioni.
La valutazione del rischio1 dipende dalla Magnitudo (quantità di danno) e dalla Probabilità (probabilità che si verifichi il danno); come qualsiasi valutazione, anche quella che coinvolge il rischio biologico si attiene a questo concetto.
Occorre però precisare che esistono delle importanti differenze, in termini di gravità, tra diversi tipi di rischio biologico: anche la polvere che si deposita su una tenda espone le persone in prossimità ad un rischio biologico, ma lo stesso è trascurabile rispetto, ad esempio, al rischio biologico che del sangue infetto può causare.

Gli agenti biologici sono classificati dai
seguenti parametri:

  • infettività;
  • trasmissibilità;
  • patogenicità;
  • neutralizzabilità.

Inoltre, sono ulteriormente suddivisi in quattro gruppi, accomunati dal fatto che possono ingenerare patologie nell’uomo sano e dalla disponibilità di un vaccino efficiente:

  • primo gruppo: presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
  • secondo gruppo: può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi in comunità; sono disponibili efficaci misure profilattiche o
    terapeutiche;
  • terzo gruppo: può causare gravi malattie in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione in comunità ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • quarto gruppo: può causare gravi malattie in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione in comunità ma non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Ma il COVID-19 può essere considerato un rischio biologico?
Secondo la classificazione sopra menzionata, per classificare il corona virus quale rischio biologico, dovrebbe essere disponibile un vaccino efficiente (allo stato attuale non disponibile); inoltre, dovrebbero essere disponibili efficaci e certe misure profilattiche o terapeutiche proporzionate al danno (aspetto non ancora affinato). Unica certezza è che il COVID-19 ha un elevato rischio di propagazione.

Il d.lgs. 81/08 obbliga comunque il datore di lavoro alla valutazione di tutti quei rischi che fanno parte del processo lavorativo (rischi professionali), cioè quei rischi a cui è esposto il lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa, nella sua specifica mansione e nella sua organizzazione aziendale.

Anche il rischio derivante dal COVID-19 può essere un rischio da valutare, ma solo se questo determina un incremento dei rischi rispetto a quelli che i lavoratori hanno già nella propria attività.

Ovviamente risulterà più semplice considerare l’incremento del rischio biologico per un operatore sanitario rispetto a un addetto ad uno sportello pubblico o ad un impiegato di uno studio professionale. A parità di magnitudo, la probabilità varia a seconda dell’attività svolta, l’unica certezza deriva dal fatto che, in assenza di un vaccino e di efficaci e certe misure profilattiche o terapeutiche, l’unica misura utile per migliorare il valore assoluto del rischio è quella di affidarsi alla prevenzione.

Diversa dalla valutazione è la percezione del rischio che è influenzata sensibilmente dalla comunicazione.
Gli eventi rari ma eclatanti sono sovrastimati rispetto ad eventi che attirano di meno l’attenzione, sebbene siano più frequenti.” (Illusione del controllo, Langer 1975)

In questo ultimo mese ci stiamo confrontando con la necessità di gestire un rischio straordinario e sul quale non abbiamo ancora il controllo, sappiamo solo che è particolarmente infettivo con un
elevato rischio di propagazione.
Le indicazioni relative alla gestione di questo specifico rischio sono di competenza degli organi di vigilanza sanitaria, eppure non possiamo trascurare tutte quelle che sono le implicazioni psicologiche derivanti da una situazione che viene percepita come completamente fuori dal nostro controllo.

Ecco alcuni degli elementi principali che influenzano la nostra percezione del rischio:

VOLONTARIO
oppure
INVOLONTARIO
(imposto da altri)
Si è osservata una tendenza a sentirsi immuni dal rischio se si è scelto di affrontarlo volontariamente
NOTO
oppure
OCCULTO
Il rischio che non è stato reso noto, una volta trapelato si trasforma fatalmente in rischio occultato, poi percepito come fortemente pericoloso e quindi fortemente ansiogeno
FAMILIARE
oppure
NUOVO
Si è osservata una tendenza alla sottovalutazione del rischio quando esso è familiare
NATURALE
oppure
ARTIFICIALE
(imputabile all’uomo)
Le calamità naturali sono percepite come maggiormente pericolose
In questo specifico caso ci troviamo di fronte a tutti gli elementi che possono portare a percepire emotivamente il rischio nel modo più negativo possibile.

Data la delicatezza della situazione, il ruolo della comunicazione da parte delle istituzioni e soprattutto dei media diventa fondamentale

Purtroppo, situazioni di questo genere possono essere facilmente manipolate in termini di comunicazione di massa e di conseguenza, possono sensibilmente influenzare stati emotivi e comportamenti delle persone.

I pericoli1 che possono derivare da una comunicazione trascurata possono essere così riassunti:

CARATTERISTICHEPOSSIBILI CONSEGUENZE
INSISTENTE
Bombardamento di notizie 24/24
Rimuginazione del pensiero sul tema e incremento dell’ansia. Negazione del tema perché percepito come troppo pervasivo e rischio di sottovalutazione dello stesso
NEGATIVA
A livello psicologico viene percepito differentemente dire che, ad esempio, “il 10% della popolazione è colpita” rispetto a “il 90% della popolazione è immune”
Insorgenza di allarmismo anche se non necessario
CONFLITTUALE ED AGONISTICA
dire: “il virus arriva dalla Cina” è diverso rispetto a dire “i cinesi sono portatori del virus”; nella pratica, può arrivare dalla Cina veicolato da chiunque
Genera paura e quindi rabbia nei confronti di ciò che non si conosce direttamente; rischio di violenza
È pertanto corretto e doveroso, per arginare ulteriori conseguenze negative di questa già difficile situazione con altre positive, indicare ciò che sarebbe opportuno fare, piuttosto che indicare ciò che non va fatto.

Comunicare in positivo significa usufruire dei seguenti vantaggi:

  • la frase grammaticalmente risulta più corta;
  • la frase concettualmente diventa più chiara;
  • sotto stress il carico cognitivo è molto alto, l’attenzione è distribuita ed il contesto è ostile.

Una frase in positivo arriva più facilmente all’individuo
Tutto ciò che viene espresso in negativo invece che essere ignorato acquista potere e si rafforza.

Ognuno ascolta solo ciò che capisce

Wolfang Goethe


La percezione del rischio è personale: decidiamo di affrontare o evitare la situazione di rischio in modo soggettivo.
Ogni nostra attività quotidiana è basata sulla percezione che noi abbiamo del rischio ed è il frutto di una sua conscia (o inconscia) valutazione. La percezione del rischio è fortemente influenzata dalle
emozioni relative alla scoperta di un nuovo pericolo e del possibile danno che può arrecare.

Per quanto sopra, coloro che vogliono comunicare un rischio, dovrebbero principalmente:

  • verificare le fonti delle informazioni, prima di divulgarle;
  • informare a 360° su cosa sia il rischio, quali le implicazioni;
  • “dare i numeri” in maniera completa: sospetti, accertati, guariti, immuni…;
  • favorire la cooperazione e la solidarietà (il virus, a differenza di noi, non discrimina).

(11/2019) SICUREZZA – LA RESPONSABILITA’ NEL PROCESSO EDILIZIO

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza”, novembre 2019

Sempre più spesso in occasione delle ristrutturazioni di appartamenti, le persone si affidano esclusivamente alla valutazione di preventivi emessi da imprese che li redigono con un loro capitolato, sulla base di sommarie indicazioni fornitegli, sovente, come espressione di desideri latenti che però tecnicamente il committente, se tecnico non è, non è in grado di descrivere come vorrebbe.

Di solito, supponendo di comprendere quanto esposto nei preventivi ricevuti e basandosi quasi esclusivamente su quanto verbalmente riferito dall’impresa in fase di ricezione dell’offerta, l’ignaro committente sceglie quasi sempre l’impresa che costa di meno oppure quella che si sa “vendere” meglio.

È appena il caso di far notare che, anche nella ristrutturazione di un semplice bagno, sono necessari sia adempimenti di natura legislativa che altri, non meno importanti, di semplice opportunità.

Per introdurre la tematica ritengo utile richiamare alcuni aspetti del problema propedeutici all’argomento.

Il testo di riferimento per tutti i lavori edili è il Testo Unico dell’Edilizia (T.U.E.), DPR 380/2001 e s.m.i. il quale specifica che gli unici interventi edilizi che non richiedono un titolo abilitativo (quello che un tempo era chiamato -concessione edilizia-) sono gli interventi di manutenzione ordinaria o di rifinitura, cioè gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (es. : opere di imbiancatura, di rifacimento pavimenti e/o rivestimenti, di diversa disposizione dei sanitari o la sostituzione della vasca con una doccia …).

Tradotto vuol dire: a casa tua fai quello che vuoi, ma sappi che se ti succede qualcosa sono fatti tuoi!

Infatti, in tema di sicurezza nelle attività edili, il titolo abilitativo non è fattore discriminante; anche una attività “libera”, cioè che non necessita di titolo abilitativo, nella stragrande maggioranza dei casi è soggetta al titolo IV de d.lgs. 81/2008 – (testo unico della sicurezza) cantieri temporanei mobili -.

Nella salute e sicurezza sul lavoro, la posizione di garanzia (responsabilità penale) è detenuta dal datore di lavoro/committente, che è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata. Egli può delegare però le sue responsabilità in materia di sicurezza al responsabile dei lavori ma, se non lo fa, deve essere ben chiaro che diventa proprio lui il responsabile dei lavori, cioè la figura che, già nelle fasi di progettazione dell’opera, deve attenersi ai principi e alle misure di sicurezza stabiliti dalla legge.

Volendo fare un esempio che possa risultare significativo a quanto sopra espresso, proviamo a prendere in considerazione il caso di un operaio che, senza indossare il prescritto casco di protezione, intento a lavorare in un appartamento, venga colpito in testa da un mattone caduto dal soffitto: ebbene la responsabilità penale ricade senza dubbio, così come acclarato più volte nelle sentenze di cassazione, sul responsabile dei lavori/committente, per non aver vigilato sul comportamento del lavoratore, nonostante questi abbia compiuto un gesto d’imperizia, negligente o imprudente.

Sempre in merito alle responsabilità del datore di lavoro/responsabile dei lavori, è bene ricordare che egli ha il preciso onere di scegliere imprese che possano dimostrare la loro idoneità tecnica professionale ai sensi degli articoli 26 e 90 del d.Lgs. 81/2008; in caso contrario, qualora si dovesse infortunare un lavoratore di una impresa che non possieda tali requisiti, la posizione di garanzia e quindi la responsabilità penale non può che ricadere sul datore di lavoro/responsabile dei lavori che ha omesso tale fondamentale adempimento.

La legge viene però in aiuto al datore di lavoro/responsabile dei lavori, infatti, ai punti 91 e 92 del d.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo di nomina di un tecnico specializzato in sicurezza per coordinare le attività edili chiamato rispettivamente: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE). Il CSP in alcuni casi può non essere necessario (lavori privati di modesta entità con importo inferiore a 100.000 euro); il CSE, è invece sempre obbligatorio qualora l’appalto sia eseguito da almeno due imprese (es.: muratore con elettricista o con l’idraulico).

Se gli adempimenti di sicurezza in attività libere sono obbligatori, a maggior ragione lo sono in quelle attività per le quali il DPR 380/2001 (testo unico dell’edilizia) prevede l’ottenimento di specifici titoli abilitativi.

I titoli abilitativi maggiormente significativi sono i seguenti:

1. cila – comunicazione inizio lavori asseverata;

2. scia – segnalazione certificata di inizio attività;

3. pdc – permesso di costruire.

La cila si deve utilizzare ad esempio per lo spostamento di tramezzi e porte, salvo che gli interventi non interessino parti strutturali e non vi sia un aumento delle unità immobiliari.

La scia si deve utilizzare per gli interventi di manutenzione straordinaria, cioè quelle opere che riguardano le parti strutturali dell’edificio, oppure la realizzazione o l’integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, oppure il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari distinte.

Il pdc è richiesto invece per opere maggiori, quali ad esempio quelle di nuova costruzione o che comportano lavori che mutino in tutto o in parte l’organismo edilizio o ancora che modifichino la volumetria, ….

Per le autorizzazioni di queste opere soggette a titolo abilitativo, è indispensabile indicare:

• il titolare del titolo abilitativo;

• il committente;

• la ditta affidataria;

• il progettista delle opere architettoniche;

• il direttore dei lavori delle opere architettoniche;

• il progettista delle opere strutturali (se esistono);

• il direttore dei lavori delle opere strutturali (se esistono).

Il titolare del titolo abilitativo, ovvero il committente e il costruttore, sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni del piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.

Riguardo le funzioni del direttore lavori vi è abbondate giurisprudenza che ben ne specifica le mansioni, ma in breve egli è il soggetto che da una parte è fiduciario del Committente per gli aspetti di carattere tecnico, e dall’altra parte è garante nei confronti del Comune dell’osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori.

Il Direttore Lavori come precedentemente specificato, è indispensabile per qualsiasi richiesta di titolo abilitativo, ma potrebbe non essere chiamato in causa nelle attività edili libere che pertanto sono soggette al solo controllo del committente, ammesso che ne abbia la competenza.

Sembrerebbe inutile sottolineare che il Direttore Lavori debba essere nominato/pagato dal committente/responsabile dei lavori, ma molto spesso questa fondamentale figura tecnica è “ricompresa” nel prezzo dei preventivi delle imprese, con un chiaro e netto conflitto di interessi.

In conclusione, occorre non sottovalutare gli appalti di opere edili, sia quelli di considerevole entità tecnica ed economica che quelli di natura minore. Infatti tante sono le sentenze di condanna penale che sono state emesse nei confronti dell’ignara “signora Maria” che si era trovata, da sola, a gestire opere edili in occasione di un infortunio; come tante sono le vertenze civili tra imprese e committenti trovati da soli a controllare imprese non idonee o che semplicemente non avevano interpretato sufficientemente i desideri del committente.