(09/2016) INFORTUNI IN ITINERE

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza”, settembre 2016

Ogni anno nel mondo gli incidenti stradali causano circa 1,24 milioni di morti e un numero di feriti compreso tra 20 e 50 milioni (fonte Istat). Nel 2014 in Italia si sono verificati 174.400 incidenti stradali, con più di tremila morti e circa 700 feriti!. Il costo dei sinistri stradali ammonta nel 2014 a circa 18 miliardi di euro (stima su parametri MIT 2010). 

Nel numero complessivo d’incidenti, rientrano anche quelli che l’Inail distingue tra infortuni in occasione di lavoro e infortuni in itinere (vale a dire nel tragitto casa – lavoro e viceversa). Nello specifico, le denunce d’infortunio a seguito d’incidente stradale in occasione di lavoro (quindi escludendo gli infortuni in itinere) in cui sono stati coinvolti lavoratori e mezzi di trasporto, nel 2014 sono state 21.810, 219 il numero degli incidenti mortali, nove volte maggiore rispetto a quelli che avvengono negli altri ambiti lavorativi. In altre parole, gli incidenti stradali costituiscono la prima causa di morte sul lavoro. Infatti sempre l’Inail nel 2014 ha riconosciuto complessivamente 662 morti sul lavoro, di questi il 52% sono decessi in itinere e sulle strade. 

La Polizia Stradale è costantemente impegnata a prevenire il fenomeno dell’incidentalità stradale connessa all’espletamento di attività lavorative. Infatti, nel corso del 2014 i controlli operati dalla Specialità nei confronti dei veicoli per trasporto professionale di persone e cose (muniti di cronotachigrafo) sono stati 302.979, il 10,2% in più rispetto al 2013, ed oltre il 90% del totale dei controlli operati sui veicoli anzidetti da tutte le forze di polizia. Ma questo, ovviamente, non basta a invertire l’andamento del fenomeno infortunistico specifico in quanto è necessario che i datori di lavoro e i responsabili aziendali della sicurezza dei lavoratori pongano attenzione alla questione degli spostamenti su strada dei propri dipendenti, con azioni che vadano al di là di quanto previsto dalla normativa sul lavoro, ovvero con azioni specifiche o veri e propri sistemi di gestione per la riduzione (per quanto possibile) del rischio stradale. Da notare che nell’ambito degli “infortuni stradali” sono anche da considerare quelli che coinvolgono persone e veicoli all’interno del perimetro dei siti produttivi (es. stabilimenti, impianti, ecc.), sia in zone coperte (come i magazzini) che in zone scoperte (piazzali, spazi di manovra, ecc.). 

Le categorie di lavoratori ha maggior rischio sono: 

– agenti di commercio; 

– autisti di taxi; 

– autotrasportatori; 

– conducenti di mezzi pubblici di trasporto; 

– lavoratori addetti alle consegne aziendali; 

– dipendenti in trasferta (con utilizzo di mezzo proprio/aziendale); 

– dipendenti distaccati; 

– dipendenti che accompagnano altri lavoratori sul luogo di lavoro; 

– società di noleggio auto con conducente ecc. 

– società di distribuzione di cibi e bevande, ecc. 

– dirigenti, preposti aziendali addetti alla vigilanza e/o coordinamento di attività aziendali; 

– squadre di lavoratori (anche ditte esterne) che operano presso luoghi di lavoro esterne all’azienda; 

– lavoratori addetti alle commissioni esterne (banca, posta, ecc.); 

– manutentori;

– corrieri; 

– lavoratori addetti alle consegne aziendali; 

– dipendenti in trasferta (con utilizzo di mezzo proprio/aziendale); 

– dipendenti distaccati (con utilizzo di mezzo proprio/aziendale); 

– tutti coloro che si recano sul posto di lavoro e al termine della giornata lavorativa tornano alla propria dimora. 

Quest’aspetto però trova uno scarso risalto nel Testo Unico per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori (d.lgs. 81/2008) e, di riflesso, nel processo prevenzionistico aziendale. É poco frequente trovare nelle aziende specifiche iniziative di formazione del personale, adeguamento delle flotte ed implementazione di specifici sistemi organizzativi per la riduzione del rischio stradale. Il tema è di assoluta rilevanza, considerati la gravità degli esiti che tali accadimenti comportano, rispetto agli infortuni che avvengono all’interno del perimetro aziendale, in termini di giornate perse e d’invalidità permanente e/o esiti infausti. É evidente che i comparti più interessati sono quelli dei trasporti e del commercio, peraltro una diversa aggregazione dei dati per il comparto servizi, lo fa rientrare tra quelli in cui l’incidenza è maggiore. 

Da non dimenticare anche gli infortuni in itinere. Il tema degli infortuni che avvengono su strada in occasione di lavoro, è certamente classificabile come un fenomeno fortemente multifattoriale e multidisciplinare considerato che nella dinamica degli incidenti, oltre al fondamentale aspetto del comportamento individuale alla guida, sono identificabili una molteplicità di fattori che intervengono contemporaneamente e alcuni di questi, sfuggono al controllo diretto dell’operatore. É dimostrato che gli incidenti stradali che originano da cause diverse dal comportamento individuale (meccaniche, scarsa manutenzione) costituisce una piccola percentuale di essi in quanto la stragrande maggioranza degli incidenti, infatti, è riconducibile direttamente all’imprudenza o imperizia del guidatore. 

Ogni datore di lavoro, tra i propri obblighi, ha quello di eseguire la valutazione dei rischi e di adottare le misure per eliminarli o ridurli, consentendo al proprio personale di lavorare in piena sicurezza. Tra questi, le aziende che hanno grandi numeri in termine di dipendenti, veicoli in uso e spostamenti quotidiani, devono farsi carico della gestione del rischio stradale. Infatti, il luogo di lavoro non è solo un posto specifico individuato all’interno di un sito produttivo all’interno del quale è possibile prevedere, tra le altre, specifiche misure per la riduzione del rischio di infortuni per contatto tra veicoli e persone o per incidenti dovuti a un uso improprio del mezzo (es. ribaltamento di un carrello a forche in un magazzino o di un trattore durante le attività in campo aperto), ma è anche l’intera rete della viabilità pubblica, ambito caratterizzato dal fatto che sfugge al diretto controllo del datore di lavoro, ma per il quale egli deve comunque identificare misure di prevenzione applicabili organizzando un più generale “sistema di gestione” del rischio stradale, magari strutturato coerentemente con quanto previsto dallo standard ISO 39001:2012. 

Dal punto di vista di un approccio sistemico alla gestione del problema, tra i vari aspetti che caratterizzano un sistema di gestione, è necessario considerare fattori condizionanti quali: 

Driver behaviour 

Lacune gestionali dell’organizzazione 

– turni e orari di lavoro; 

– carichi di lavoro in condizioni ordinarie ed eventuali emergenze; 

Comportamenti errati di guida 

– mancato rispetto della precedenza – stop; 

– eccesso di velocità; 

– guida distratta e pericolosa; 

– guida contromano; 

– mancato rispetto della distanza di sicurezza; 

Stato psico-fisico alterato del conducente, 

– assunzione di alcool o sostanze stupefacenti; 

– sonnolenza. 

Equipment failure 

Stato generale del mezzo e inadeguata manutenzione del veicolo: 

– scoppio o eccessiva usura di pneumatici; 

– rottura o insufficienza di freni; 

– rottura o guasto dello sterzo; 

– mancanza o insufficienza dei fari o delle luci di posizione; 

– distacco di ruota; 

– mancanza di manutenzione programmata e revisioni; 

– modifiche tecniche non autorizzate; 

– assenza di ispezioni sullo stato conservativo dei veicoli e assenza di controlli prima della partenza. 

Roadway Design and Roadway Maintenance 

Fattispecie più riccorrenti: 

– curve in contropendenza; 

– rotonde/curve con raggio di sterzata molto stretto; 

– incroci ciechi; 

– presenza di buche e/o avvallamenti; 

– asfalto non drenante; 

– mancato/ritardato intervento mezzi spargisale/spazzaneve. 

Contingency 

Oltre al comportamento del conducente, bisogna considerare il comportamento dei terzi presenti sulla strada, siano questi a loro volta conducenti di mezzi o pedoni. Infatti, potrebbero agire in modo inaspettato per imprudenza o errore, anche in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti come anche per cause psico-fisiche. Bisognerà quindi tenere in considerazione anche la presenza di veicoli fermi in posizione irregolare, possibili luci abbaglianti emesse da veicoli nel senso di marcia contrario che disturbano il campo visivo del conducente oppure la presenza di ostacoli improvvisi. Tra i vari fattori contingenti, un ruolo importante è da attribuire alle condizioni meteorologiche. 

Per ridurre i fattori di rischio si può ricorrere a varie misure di tipo organizzativo e tecnologico quali: 

  • organizzazione del lavoro; 
  • valutazione dei rischi relativi ad ogni singolo veicolo e tipologia di attività prevista/ambiti di percorrenza con analisi dei percorsi e dei rischi noti (es. black point ANIA); 
  • formazione ed informazione; 
  • sistemi informativi per la gestione delle manutenzioni e dello stato del veicolo; 
  • sistemi organizzativi/informativi per la gestione di fermi, limitazioni, divieti; 
  • sorveglianza sanitaria. 

Ma non solo, è anche necessario prevedere l’adozione di: 

  • programmi di comunicazione efficace, anche con la collaborazione di personale del pronto soccorso, durante i quali utilizzare contributi video dedicati all’analisi del comportamento umano e la sua modificazione, utili per analizzare i diversi determinanti incidentali; 
  • analisi puntuali che consentano di individuare anche eventuali cause di natura organizzativa; 
  • modalità analitiche per l’identificazione degli interventi più idonei a ridurre i fattori di rischio; 
  • metodiche per la geolocalizzazione degli eventi incidentali così da identificare eventuali “punti neri” (black point) presenti sui percorsi programmati dovuti a particolari problemi presenti nell’assetto viario; 
  • strategie prevenzionistiche concordate con i lavoratori sulla base dei risultati delle attività in aula, quali vigilanza attiva sull’uso delle cinture di sicurezza, guida sicura, guida difensiva, adozione di sistemi di gestione del rischio stradale; 
  • altre iniziative utili al rafforzamento della base culturale e di consapevolezza sui rischi specifici.

É appena il caso di far notare che l’adozione di tali interventi, tra l’altro, è considerata dall’Inail come miglioramento del sistema sicurezza obbligatorio aziendale e come tale può consentire all’impresa l’accesso alle riduzione del tasso medio di tariffa Inail prevista dall’articolo 24 delle modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e s.m.i. 

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente: 

  • fino a 10 lavoratori-anno: riduzione del premio 28%
  • da 11 a 50 lavoratori-anno: riduzione del premio 18%
  • da 51 a 200 lavoratori-anno: riduzione del premio 10%
  • oltre 200 lavoratori anno: riduzione del premio 5%

Per ottenere la riduzione occorre presentare un’apposita istanza (Modello OT24) fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’Inail. 

(07/2016) OBBLIGHI DI SICUREZZA A CARICO DEL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

di Sergio Vianello

Articolo pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza” di Luglio 2016

La legge 11 dicembre 2012 n. 220, ribadisce i principi per cui nell’unità di proprietà esclusiva, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni o che pregiudichino la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio. 

Detta normativa aumenta i casi di responsabilità da custodia e definisce compiutamente l’Amministratore quale soggetto giuridico garante della sicurezza del condominio, inteso come luogo di vita e di lavoro. 

L’Amministratore di condomino – ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n. 4 cod. civ. – è titolare di un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni dell’edificio e, con riguardo al reato colposo per condotta omissiva, la sua responsabilità va considerata e risolta nell’ambito dell’art. 40 cod. pen., secondo cui «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo», l’affermazione della colpevolezza di tale soggetto presuppone sia l’individuazione della condotta in concreto esigibile in relazione alla predetta posizione di garanzia, sia l’accertamento che, una volta posta in essere tale condotta, l’evento lesivo non si sarebbe verificato. 

Per quanto attiene la sicurezza degli abitanti dello stabile, la violazione di questi obblighi può essere fonte sia di responsabilità civile (di natura contrattuale nei confronti del condominio, di natura extracontrattuale nei confronti dei terzi danneggiati), sia di responsabilità penale nel caso dell’insorgere di una situazione di pericolo, ad esempio ex art. 677 c.p. – omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina – e anche se mentre una parte della Giurisprudenza ritiene che tale responsabilità ricada prioritariamente sull’Amministratore (Cass. pen., sez. I, 20 novembre 1996, Brizzi ed altro), altra parte della Giurisprudenza, più rigorosamente, ritiene che nel caso di mancata formazione della volontà assembleare, che consenta all’amministratore di adoperarsi al riguardo, sussista a carico del singolo condomino l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa (Cass. pen., sez. I, 13 aprile 2001, De Marco) o del verificarsi di eventi di danno (ad es. quello previsto dal combinato disposto degli artt. 434, 449 c.p. : crollo colposo di costruzioni). 

Per quanto attiene alla sicurezza della popolazione residente e dell’ambiente, sarà attribuibile all’Amministratore il dovere di rispetto della loro salute ed integrità; ciò gli in base all’obbligo-principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 del c.c.. 

Quanto sopra è peraltro ribadito dall’’art. 1130 c.c., che sancisce la legittimità dell’Amministratore a porre in essere, senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, gli “atti conservativi” miranti a tutelare l’integrità delle cose comuni (quando l’edificio sia minacciato dal punto di vista della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico) e ad erogare le spese per l’ordinaria manutenzione delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni. In caso d’urgenza, può anche ordinare lavori di manutenzione straordinaria con unico obbligo di riferire alla prima assemblea. 

La sopra menzionata legge 11 dicembre 2012 n. 220 di riforma del condominio opera diretto riferimento alla problematica della sicurezza degli edifici e dei suoi abitanti in un numero notevole di norme. 

L’art. 5, che riforma l’art. 1120 del codice civile, al comma 1 n. 2) sostiene che nel novero delle innovazioni vi sono anche: «1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti». L’art. 6, che riforma l’art. 1122, ora rubricato come «Opere su parti di proprietà o uso individuale» afferma: «Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea». 

Gli artt. 9 e 10, che sostituiscono gli artt. 1129 e 1130 del codice civile, affermano che è una grave irregolarità, la quale legittima i condomini a chiedere la convocazione dell’assemblea per fare cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore, l’omessa tenuta da parte di quest’ultimo del registro di anagrafe patrimoniale contenente ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Inoltre sempre l’art. 9 afferma: «Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto a ulteriori compensi». 

La motivazione per la quale l’Amministratore deve essere spinto a richiedere la verifica di cui si parla deriva inoltre dalla sentenza della Cassazione Penale, Sezione III, 17 giugno 2009 n. 25176, che ha specificato che in vista dell’esecuzione di un’opera che richiede competenze specifiche tra le quali il rispetto di regole tecniche, se il committente si rivolge ad un esperto abilitato, è a quest’ultimo che incombe l’onere dell’osservanza di quelle disposizioni peculiari dell’arte e non è esigibile, da parte del committente, un dovere di vigilanza specifico circa l’osservanza di quelle normative proprie dell’esercizio di un’attività specialistica, per la quale, appunto, il committente ha dovuto affidare il lavoro ad un esperto. 

(05/2016) OBBLIGATORIETÀ DEI PREPOSTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

di Sergio Vianello

articolo pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza” di Maggio 2016

In materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la condizione preliminare, determinante per il riconoscimento giuridico del preposto, non è tanto la qualifica formalmente posseduta, quanto la circostanza che le mansioni siano realmente espletate (principio di effettività).
A tale principio, ampiamente consolidato a livello giuridico, è stato dato pieno riconoscimento normativo dall’art. 299 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, confermato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

L’art. 56 del d.lgs. 81/2008 prevede per i soggetti non osservanti degli obblighi di cui all’art. 19 (obblighi dei preposti) della stessa norma “l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell’art. 19, comma 1, lettera a), c), e) ed f); con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell’art. 19, comma 1, lettera b), d), g)” .

Il testo unico chiarisce che i preposti possono essere puniti “nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti” e, per definire questi limiti, occorre innanzitutto:

  • verificare il corretto adempimento da parte del datore di lavoro,di tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È bene ricordare che, come indicato a più riprese dalla giurisprudenza,
    sovrintendere al lavoro di altri spetta al preposto come compito non esclusivo ma sussidiario a quello obbligatorio del datore di lavoro;
  • il datore di lavoro riveste una chiara figura di garanzia nei confronti dei propri lavoratori nell’esercizio della loro attività e pertanto, affinché si possa configurare la responsabilità del preposto, è indispensabile che il datore di lavoro dimostri di avere adottato tutte le cautele necessarie in materia di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro. Lo “spazio di azione” del preposto, infatti, a
    differenza di quello del datore di lavoro, non attiene ad un livello decisionale, e di conseguenza nessun effetto penale è per lui prospettabile in caso, ad esempio, di mancata messa a disposizione di mezzi antinfortunistici a favore del lavoratore, in quanto è un’incombenza gravante esclusivamente sul datore di lavoro; la responsabilità del preposto sarà legata invece al mancato utilizzo, da parte dei lavoratori da lui supervisionati in materia di sicurezza, dei mezzi antinfortunistici;
  • avere chiara la definizione delle mansioni dei lavoratori ricoperte all’interno dell’azienda, tenendo in considerazione alcuni indici quali la specializzazione, la competenza, l’ambito di discrezionalità, la posizione gerarchica, ecc.;
  • rilevare quale sia la figura professionale dei soggetti che sovrintendono, anche solo temporaneamente, al lavoro di altri colleghi, tenendo presente che in base alla specifica organizzazione aziendale, può esistere un variegato numero di figure professionali in grado di svolgere tali funzioni (es. capi squadra, capi- ufficio, coordinatori, ecc.). Tali figure normalmente ricoprono una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, alcune volte con formale investitura da parte del datore di lavoro, altre volte senza formale investitura; ma pur non risultando nell’organizzazione formale della sicurezza sul lavoro, svolgono un ruolo determinante per la sicurezza stessa all’interno o all’esterno dell’azienda in cui lavorano e assumono di fatto, ai sensi
    dell’art. 299 del d.lgs. 81/2008, il ruolo di preposti e quindi tenute agli obblighi di legge di cui all’art. 19 (tra cui nomina e formazione specifica).

Al fine di “riconoscere” i preposti di fatto vanno valutati alcuni indici: uno di questi è quello derivante dall’individuazione di quei lavoratori che, in assenza della vigilanza diretta del datore di lavoro, siano depositari di ordini o indicazioni di quest’ultimo, con il conseguente esercizio anche solo temporaneo di coordinamento di uno o più lavoratori; si pensi – ad esempio – a due o più lavoratori che, in assenza del datore di lavoro, operino fuori sede, in luoghi ove la disponibilità giuridica del luogo di lavoro derivi dall’affidamento di un appalto: esisterà sempre tra questi un lavoratore che più di altri, in caso di necessità, sarà in grado di interloquire con il datore di lavoro e/o prendere decisioni. Occorre inoltre evidenziare, che in alcune strutture organizzative è presente anche la figura del dirigente che, nel testo unico della Sicurezza, viene definito come “Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. In particolare, la giurisprudenza riconosce la figura del dirigente nel lavoratore che con la sua attività influisca
sull’intera azienda o (nelle aziende di grandi dimensioni) su un ramo rilevante di essa.

Di regola il dirigente non è soggetto al potere gerarchico di nessun altro lavoratore subordinato ma solo a quello del datore di lavoro. Tuttavia nelle imprese di grandi dimensioni è stata riconosciuta l’esistenza di figure (c.d. mini dirigenti) che, pur appartenendo alla categoria dirigenziali soffrono un potere di “coordinamento” di altri lavoratori (es. il direttore commerciale rispetto al direttore generale, il direttore vendite rispetto al direttore commerciale di una grande azienda). La qualifica “formale” di dirigente varia da azienda ad azienda ma essi sono chiamati spesso “direttore” (es. direttore della produzione, direttore di stabilimento, direttore generale). Sentenze della Corte di Cassazione chiariscono che i preposti non necessariamente devono essere investiti di poteri decisionali e di spesa, ma hanno l’importantissimo compito di rilevare e segnalare, a chi possiede i poteri decisionali e di spesa, le situazioni di carenza e/o di rischio nelle misure di sicurezza. I preposti possono essere dipendenti, ma anche autonomi o parasubordinati, in quanto, come detto, la funzione di preposto si qualifica in termini di effettività.
Stante quanto sopra esposto, è da ritenere obbligatorio che in qualsiasi luogo di lavoro, in assenza della vigilanza diretta e continuativa del datore di lavoro, si debba nominare e formare uno o più preposti, a seconda dell’attività e dell’organizzazione lavorativa dell’azienda, anche se in presenza di attività a basso rischio infortunistico. Qualora le squadre di lavoratori (intendendo per squadra un gruppo formato da due o più lavoratori) non sottoposte al controllo diretto e continuativo del datore di lavoro siano più di una (ad es. manutentori di ascensori, addetti alle pulizie, ecc.), è indispensabile nominare e formare almeno un lavoratore per squadra.

(03/2016) LA SICUREZZA DEL LAVORATORE AUTONOMO IN AZIENDA

di Sergio Vianello

pubblicato su “Il Commerci@lista lavoro e previdenza”, marzo 2016

Per affrontare la tematica della sicurezza del lavoratore autonomo in azienda, occorre partire dall’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, che definisce lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, …”. 

Non vi è alcun dubbio che i lavoratori autonomi che operano in ambito di collaborazioni coordinate e continuative nei luoghi in disponibilità giuridica del committente siano da considerarsi “equiparati” ai lavoratori dipendenti, in quanto nonostante la prevalente autonomia organizzativa e la mancanza di esercizio di potere direttivo e disciplinare del committente, anche loro agiscono in assenza di rischio economico e senza mezzi organizzati d’impresa. Rilevanti sono anche i termini utilizzati per definire tali collaborazioni, infatti, il termine “coordinato” indica la necessità di collegare funzionalmente l’attività del lavoratore al ciclo produttivo del committente; mentre il termine “continuativo” sta ad indicare tutta una serie di prestazioni lavorative per il committente reiterate e in misura apprezzabile nel tempo; lo svolgimento della collaborazione del lavoratore autonomo può avvenire contemporaneamente anche con più committenti.
Occorre aggiungere che la tutela della sicurezza del lavoratore ed i relativi obblighi per il committente, non possono prescindere dalla verifica del livello d’integrazione della prestazione del lavoratore nell’organizzazione del committente stesso e, quindi, dall’intensità della relazione che lega il soggetto all’ambiente di lavoro.

Nella nozione di “lavoratore equiparato” (con tutti gli obblighi conseguenti per il committente-datore di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008) rientrano quei collaboratori – lavoratori autonomi – che svolgono prestazioni lavorative che, essendo materialmente o fisicamente svolte nel luogo di lavoro in cui si realizza l’attività del Committente, sono inserite a diverso titolo e stabilmente, nell’organizzazione dello stesso Committente consentendo a quest’ultimo il perseguimento
degli scopi per i quali svolgono la propria attività. Non vi rientrano invece quei collaboratori che svolgono “lavoro autonomo occasionale” (es. liberi professionisti, artigiani, ecc.) che, pur prestando un’attività lavorativa a favore del Committente, non s’inseriscono minimamente nell’organizzazione di quest’ultimo (si pensi ad un’opera di consulenza una tantum, o ad una prestazione del tutto occasionale di manutenzione).

Ma quali sono i soggetti equiparati e quali gli obblighi di prevenzione?
Somministrazione di lavoro
Tutti gli obblighi di sicurezza sono a carico dell’utilizzatore. In capo al somministratore resta l’informazione sui rischi connessi alle attività esercitate e la formazione, informazione e addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tale obbligo può essere adempiuto in alternativa dall’utilizzatore indicandolo nel contratto.
Lavoratore distaccato
Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario. Restano in capo al distaccante l’informazione e formazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore è distaccato.
Collaboratori autonomi (Collaboratori coordinati e continuativi)
Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, nessuno escluso, sono a carico del committente.
Prestazioni occasionali di tipo accessorio
Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, nessuno escluso, sono a carico del datore di lavoro.
Lavoratori a domicilio, addetti dei Condomini
Solo gli obblighi formazione e informazione (artt. 36 e 37 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) oltre l’addestramento per eventuali attrezzature e/o DPI (dispositivi di protezione individuali) forniti dal datore di lavoro per l’attività da svolgere.
Lavoro a Distanza
Si applicano le disposizioni di cui al titolo VII (videoterminali), indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
Lavoratori autonomi, Imprese familiari, Coltivatori diretti, Artigiani e Piccoli commercianti
Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà (non obbligo) di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Volontari
Sono equiparati ai lavoratori autonomi. Qualora il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto
a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Inoltre dovrà adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. Se le associazioni di volontariato hanno al loro interno lavoratori o equiparati, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, nessuno escluso, sono a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, è evidente che se il lavoro richiesto presuppone malattie di tipo professionale, il datore di lavoro deve pretenderla a prescindere da chi poi, secondo i casi, debba pagarla.

(05/2014) SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: LA RESPONSABILITÀ È ANCHE DEI PARROCI.

AEQUOR IN PRIMA LINEA INSIEME ALL’ARCIDIOCESI DI MILANO

di Sergio Vianello

19 maggio 2014

 L’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, modificato ed integrato dal D.lgs 106/2009, è ampio e coinvolge tutti i settori di attività, privati e pubblici; tutte le tipologie di rischio, nonché tutti i lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati: Parrocchie, Parroci e volontari che lavorano nelle nostre chiese, non sono esclusi. Per questa ragione l’Ufficio Avvocatura della Diocesi di Milano ha predisposto un comunicato che riassume le indicazioni necessarie per le parrocchie che impiegano collaboratori, ad assolvere gli adempimenti di legge, in merito alla sicurezza. 

Æquor Sicurezza e l’ingegner Sergio Vianello hanno immediatamente recepito le direttive dell’Arcidiocesi di Milano organizzando un corso gratuito, per la prima volta espressamente rivolto ai parroci ed ai loro volontari, per chiarire quali e quante sono le responsabilità di tutela che l’ente parrocchia ed il suo parroco deve affrontare. 

Ad aprire le danze, sono state le sette chiese del Decanato Giambellino che hanno affollato il teatro della chiesa di San Giovanni Battista alla Creta. I volontari delle comunità di S. Curato d’ars, S. Vito al Giambellino, S. Leonardo Murialdo, Immacolata concezione, S. Benedetto e Santi patroni d’Italia Francesco e Caterina hanno partecipato a questa iniziativa promossa da Æquor con grandissimo interesse ed attenzione, a riprova della profonda consapevolezza che lo stesso settore del volontariato ha di sé e del servizio che rende alla comunità. 

La nuova normativa pone a carico del “datore di lavoro-parrocchia” una serie di obblighi specifici quali la redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi), la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), obblighi informativi e formativi a favore dei lavoratori (volontari equiparati). Ma ciò che emerge nelle direttive diocesane è la volontà di coordinare le scelte delle parrocchie a livello decanale, auspicabilmente nominando il medesimo RSPP per più parrocchie. Per questo motivo Æquor sicurezza si è posta in prima linea insieme all’Arcidiocesi di Milano e si è fatta promotrice di questa iniziativa di informazione e formazione, ponendo la propria esperienza e professionalità a tutela del prossimo. 

(05/2014) SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: LA RESPONSABILITÀ È ANCHE DEI PARROCI. AEQUOR IN PRIMA LINEA INSIEME ALL’ARCIDIOCESI DI MILANO